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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16650/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che ha presentato due motivi di ricorso in merito alla sussistenza delle due citate aggravanti; Rilevato che con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente personalmente con firma autenticata, trasmessa tramite posta elettronica, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; Rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che ha presentato due motivi di ricorso in merito alla sussistenza delle due citate aggravanti; Rilevato che con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente personalmente con firma autenticata, trasmessa tramite posta elettronica, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; Rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 16650/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris