Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26808/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Genova ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. degli effetti della sentenza nr. 694/2000, che aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo

72. Si trattava di un'ipotesi di peculato, per la quale era stata dichiarata la prescrizione da altra sezione della Corte d'appello (1228/2018). [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dal Tribunale di Bergamo il 31 gennaio 2017 per il reato di truffa aggravata, per aver nella qualità di maresciallo dei carabinieri, mediante false attestazioni, eseguite dal comandante [OSCURATO:PERSONA], documentato l'espletamento di attività mai eseguite o realizzate solo parzialmente. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato anche per l'ipotesi di peculato essendosi appropriato della somma di 4.500 euro e di un "tom tom"sottratto a [OSCURATO:PERSONA], con falsità nelle attestazioni degli atti destinati a provare la verità.

Dopo aver tratto in arresto Sorci, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, i militari sottoponevano a sequestro la somma di 1500 euro, a fronte della maggior somma di 6000 euro di cui Sorci stesso era in possesso e si impossessavano della differenza del denaro rinvenuto, nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria, per euro 4500, oltre che dell'anzidetto "tom tom", trovato nella disponibilità dell'arrestato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza di primo grado deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 326, comma 1, cod. pen., titolo che non ne prevedeva l'esecuzione.

Il 26 aprile 2018 (sentenza n. 1228/2018) la Corte d'appello di Brescia dichiarava il non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per prescrizione e non ritenendo esistente un quadro d'innocenza non addiveniva alla sua assoluzione nel merito.

La decisione diveniva irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA], al contrario, proponeva ricorso per cassazione censurando la violazione degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento.

La questione era rimessa alle Sezioni unite e la Suprema Corte con sentenza 12 dicembre 2019, annullava la decisione con rinvio, per nuovo giudizio sul delitto di peculato.

Era esclusa, all'esito una forma di connessione probatoria e si riteneva trattarsi di un mero collegamento probatorio, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni e assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto.[OSCURATO:PERSONA], dunque, auspicando l'applicazione del principio anzidetto anche per la sua posizione chiedeva che in luogo della pronuncia di prescrizione, per i reati a lui ascritti venisse emessa sentenza di assoluzione nel merito.

La Corte d'appello, adita quale giudice dell'esecuzione, escludeva che potesse trovare applicazione l'art. 587 comma I. cod. proc. pen. che ha effetto per coloro che sono imputati del medesimo reato (in caso in cui l'uno sia impugnante e l'altro non risulti tale).

Nella specie era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni relativamente al capo 72, per il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, e non per gli altri reati.

L'assoluzione era avvenuta per il solo capo 72, relativamente al delitto di peculato e non per gli altri reati per i quali anche [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario della dichiarazione di prescrizione.

In realtà l'ipotesi del peculato (capo 59) era stata ascritta al solo [OSCURATO:PERSONA], mentre quella della truffa (capo 72) era stata ascritta a entrambi con la conseguenza che l'effetto estensivo non trovava applicazione, trattandosi di reati diversi e non dello stesso fatto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta quanto segue.

Dopo un'articolata esposizione dell'intero iter processuale osserva che sussistono i presupposti per impugnare in esecuzione l'ordinanza di specie, non essendo stato citato [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al merito del giudizio di appello.

Quanto ai motivi di ricorso per cassazione la Corte d'appello aveva erroneamente concentrato la sua valutazione sull'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., mentre la richiesta si fondava sull'art. 587, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso in cui si tratti di riunione di procedimenti per reati diversi sussistono le condizioni per l'applicazione della regola dell'effetto estensivo se l'impugnazione riguarda violazioni della legge processuale e non si riferisce a motivi esclusivamente personali.

L'aver ritenuto inutilizzabili le intercettazioni per violazione di una disposizione processuale come l'art. 270 cod. proc. pen. era questione che si estendeva anche alla ricostruzione del reato di cui al capo 59 e alla necessità di fare applicazione della disposizione anzidetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza si fonda sulla applicazione dell'effetto estensivo relativamente ai principi enunciati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], decisione che ha determinato l'annullamento per il reato di peculato di cui al capo 72 e che, nella prospettazione della difesa, si dovrebbe estendere a favore di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di truffa aggravata, ascritta al capo 59 e che ha determinato una declaratoria di prescrizione nei confronti di quest'ultimo.

Deve osservarsi che l'art. 587 cod. proc. pen. non costituisce lo strumento per riaprire il procedimento, affinché sia effettuata una nuova valutazione su una prospettata violazione di legge processuale nei confronti del coimputato non impugnante, alla luce di una sentenza emessa nei confronti dell'impugnante.

Esso rappresenta, piuttosto, un mezzo straordinario per far valere l'automatismo estensivo che un concreto accertamento di un fatto processuale ritenuto in violazione della legge per un imputato abbia anche per quello non impugnante.

L'automatismo estensivo non può riconoscersi in considerazione della violazione processuale in questione che implica come l'inutilizzabilità, per i principi di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], si verifica in mancanza di un rapporto di connessione rilevante tra i reati, rispetto a quello per il quale era stata disposta l'autorizzazione alle intercettazioni.

Ciò implica una rivalutazione sul punto e non la mera estensione dell'accertamento della violazione processuale contenuta nella sentenza anzidetta, relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni, per il reato di cui al capo 72, ritenuto dalle Sezioni Unite non connesso.

L'evidenza con il caso deciso da S.U. nr. 30347 del 2007, Aguneche è chiara.

L'oggettiva inutilizzabilità delle intercettazioni non dipendeva dal singolo reato di cui l'imputato doveva rispondere e il motivo poteva ritenersi non personale.

Differentemente nella specifica vicenda la peculiarità che deriva dalla decisione [OSCURATO:PERSONA] induce a ritenere che rilevi il singolo reato contestato ai diversi imputati per stabilire l'utilizzabilità delle intercettazioni.

Da ciò, dovendosi ritenere per le ragioni indicate il motivo personale e non operante il disposto dell'art. 587, comma 2, cod. proc. pen. la dedotta violazione di legge, lamentata con il ricorso non si può ritenere fondata.

Ciò posto segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. degli effetti della sentenza nr. 694/2000, che aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 72. Si trattava di un'ipotesi di peculato, per la quale era stata dichiarata la prescrizione da altra sezione della Corte d'appello (1228/2018). [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dal Tribunale di Bergamo il 31 gennaio 2017 per il reato di truffa aggravata, per aver nella qualità di maresciallo dei carabinieri, mediante false attestazioni, eseguite dal comandante [OSCURATO:PERSONA], documentato l'espletamento di attività mai eseguite o realizzate solo parzialmente. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato anche per l'ipotesi di peculato essendosi appropriato della somma di 4.500 euro e di un "tom tom"sottratto a [OSCURATO:PERSONA], con falsità nelle attestazioni degli atti destinati a provare la verità. Dopo aver tratto in arresto Sorci, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, i militari sottoponevano a sequestro la somma di 1500 euro, a fronte della maggior somma di 6000 euro di cui Sorci stesso era in possesso e si impossessavano della differenza del denaro rinvenuto, nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria, per euro 4500, oltre che dell'anzidetto "tom tom", trovato nella disponibilità dell'arrestato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza di primo grado deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 326, comma 1, cod. pen., titolo che non ne prevedeva l'esecuzione. Il 26 aprile 2018 (sentenza n. 1228/2018) la Corte d'appello di Brescia dichiarava il non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per prescrizione e non ritenendo esistente un quadro d'innocenza non addiveniva alla sua assoluzione nel merito. La decisione diveniva irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA], al contrario, proponeva ricorso per cassazione censurando la violazione degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento. La questione era rimessa alle Sezioni unite e la Suprema Corte con sentenza 12 dicembre 2019, annullava la decisione con rinvio, per nuovo giudizio sul delitto di peculato. Era esclusa, all'esito una forma di connessione probatoria e si riteneva trattarsi di un mero collegamento probatorio, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni e assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto.[OSCURATO:PERSONA], dunque, auspicando l'applicazione del principio anzidetto anche per la sua posizione chiedeva che in luogo della pronuncia di prescrizione, per i reati a lui ascritti venisse emessa sentenza di assoluzione nel merito. La Corte d'appello, adita quale giudice dell'esecuzione, escludeva che potesse trovare applicazione l'art. 587 comma I. cod. proc. pen. che ha effetto per coloro che sono imputati del medesimo reato (in caso in cui l'uno sia impugnante e l'altro non risulti tale). Nella specie era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni relativamente al capo 72, per il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, e non per gli altri reati. L'assoluzione era avvenuta per il solo capo 72, relativamente al delitto di peculato e non per gli altri reati per i quali anche [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario della dichiarazione di prescrizione. In realtà l'ipotesi del peculato (capo 59) era stata ascritta al solo [OSCURATO:PERSONA], mentre quella della truffa (capo 72) era stata ascritta a entrambi con la conseguenza che l'effetto estensivo non trovava applicazione, trattandosi di reati diversi e non dello stesso fatto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta quanto segue. Dopo un'articolata esposizione dell'intero iter processuale osserva che sussistono i presupposti per impugnare in esecuzione l'ordinanza di specie, non essendo stato citato [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al merito del giudizio di appello. Quanto ai motivi di ricorso per cassazione la Corte d'appello aveva erroneamente concentrato la sua valutazione sull'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., mentre la richiesta si fondava sull'art. 587, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in cui si tratti di riunione di procedimenti per reati diversi sussistono le condizioni per l'applicazione della regola dell'effetto estensivo se l'impugnazione riguarda violazioni della legge processuale e non si riferisce a motivi esclusivamente personali. L'aver ritenuto inutilizzabili le intercettazioni per violazione di una disposizione processuale come l'art. 270 cod. proc. pen. era questione che si estendeva anche alla ricostruzione del reato di cui al capo 59 e alla necessità di fare applicazione della disposizione anzidetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza si fonda sulla applicazione dell'effetto estensivo relativamente ai principi enunciati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], decisione che ha determinato l'annullamento per il reato di peculato di cui al capo 72 e che, nella prospettazione della difesa, si dovrebbe estendere a favore di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di truffa aggravata, ascritta al capo 59 e che ha determinato una declaratoria di prescrizione nei confronti di quest'ultimo. Deve osservarsi che l'art. 587 cod. proc. pen. non costituisce lo strumento per riaprire il procedimento, affinché sia effettuata una nuova valutazione su una prospettata violazione di legge processuale nei confronti del coimputato non impugnante, alla luce di una sentenza emessa nei confronti dell'impugnante. Esso rappresenta, piuttosto, un mezzo straordinario per far valere l'automatismo estensivo che un concreto accertamento di un fatto processuale ritenuto in violazione della legge per un imputato abbia anche per quello non impugnante. L'automatismo estensivo non può riconoscersi in considerazione della violazione processuale in questione che implica come l'inutilizzabilità, per i principi di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], si verifica in mancanza di un rapporto di connessione rilevante tra i reati, rispetto a quello per il quale era stata disposta l'autorizzazione alle intercettazioni. Ciò implica una rivalutazione sul punto e non la mera estensione dell'accertamento della violazione processuale contenuta nella sentenza anzidetta, relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni, per il reato di cui al capo 72, ritenuto dalle Sezioni Unite non connesso. L'evidenza con il caso deciso da S.U. nr. 30347 del 2007, Aguneche è chiara. L'oggettiva inutilizzabilità delle intercettazioni non dipendeva dal singolo reato di cui l'imputato doveva rispondere e il motivo poteva ritenersi non personale. Differentemente nella specifica vicenda la peculiarità che deriva dalla decisione [OSCURATO:PERSONA] induce a ritenere che rilevi il singolo reato contestato ai diversi imputati per stabilire l'utilizzabilità delle intercettazioni. Da ciò, dovendosi ritenere per le ragioni indicate il motivo personale e non operante il disposto dell'art. 587, comma 2, cod. proc. pen. la dedotta violazione di legge, lamentata con il ricorso non si può ritenere fondata. Ciò posto segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 26808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris