CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 39494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio, ha rassegnato memoria, con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza, con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Como, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 7, codice strada (in Lomazzo, il 24/7/2018). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella specie, il deducente contesta il ragionamento per il quale il beneficio, a fronte del rifiuto dell'imputato, soggetto residente in Germania, a svolgere attività di pubblica utilità, non avrebbe potuto essere subordinato ad altre condizioni. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio ha rassegnato memoria, con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha dato atto che, con il gravame, l'imputato aveva reiterato l'istanza di sospensione condizionale della pena, da subordinarsi a prescrizioni diverse rispetto al lavoro di pubblica utilità, quali ad esempio il risarcimento del danno o la eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, rilevando a sostegno del rigetto del motivo, la circostanza che, con riferimento al reato in contestazione, non potevano essere poste condizioni diverse da quella rifiutata dall'imputato, in difetto di un danno risarcibile e di conseguenze dannose e/o pericolose da eliminare, osservando altresì che la residenza all'estero non costituiva impedimento assoluto allo svolgimento di un'attività in favore della collettività secondo tempi e modi di svolgimento compatibili con gli impegni lavorativi del [OSCURATO:PERSONA] in Germania. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (sez. 2, n. 23917 del 15/7/2020, Mansi, Rv. 279550). Proprio muovendo da tale principio di diritto, può agevolmente verificarsi la correttezza del ragionamento dei giudici di merito, i quali, a fronte del rifiuto dell'imputato di sottostare alla condizione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, hanno ritenuto, con riferimento al reato per il quale si procede, non concedibile il beneficio richiesto, per assenza di danno e di conseguenze pericolose e/o dannose del reato, a fronte di una doglianza difensiva, introdotta con il gravame, con la quale si era espressamente contestata la esaustività dell'elenco di possibilità avuto riguardo al difetto di una persona offesa specifica e concreta, ben potendo l'adempimento essere disposto anche a favore del Fondo per le vittime della strada (sul punto, v. anche sez. 6, n. 8314 del 28/1/2021, Piergotti, Rv. 280711, in cui si è ribadito che il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile; ma anche sez. 2, n. 23290 del 21/4/2021, Pappacena, Rv. 281597, in cui si è affermato lo stesso principio). La lettura della norma offerta dal ricorrente contrasta con quella operata dai giudici di legittimità in maniera consolidata, in questa sede condivisa e ribadita, tenuto conto dell'elenco contenuto nella norma di riferimento (art. 165, comma 1, cod. pen.) e della stessa ratio dell'istituto, la prima contemplando l'adempimento risarcitorio neppur in forma generica, ma solo ad esito della relativa liquidazione o di riconoscimento di una provvisionale, non contemplando invece alcuna forma di risarcimento del c.d. danno criminale, una volta cessati gli effetti della lesione o della messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 settembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]