CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 37544/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inamnnissibigiebbello avverso sentenza di condanna vccF. emessa dal giudice di primo grado per il reato di cui 291.rbis comma D.p.r. 43/1973. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazióne di legge e vizio della motivazione in ordine alla dichiarazione di genericità e aspecificità dei motivi di appello, non avendo la torte territoriale valutato i motivi aggiunti, con i quali il ricorrente illustrava approfonditamente le scarne argomentazioni dedotte con l'atto di appello. Il ricorrente si è limitato con l'atto d'appello a richiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza formulare alcuna indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. L'atto di appello era dunque inammissibile ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. Tale vizio originario dell'atto di gravame non può essere sanato dalla memoria successiva contenente motivi nuovi ex art. 5851comma 4(cod. proc. pen. Come ha precisato questa Corte, (vedi per tutte Sez. 6 n. 47414 del 30/10/2008, Rv 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati, nei termini di legge, i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Al Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]