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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 aprile 2026

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:C:2026:857
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Inadempimento di uno Stato – Direttiva (UE) 2017/2397 – Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna – Articolo 39, paragrafo 3 – Obbligo di recepimento limitato – Articolo 39, paragrafo 4 – Esenzione dall’obbligo di recepimento in caso di navigazione interna non tecnicamente possibile – Direttiva (UE) 2021/1233 – Misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi – Articolo 2, paragrafo 1 – Mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità » Nella causa C‑879/24, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, proposto il 18 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da U. Nielsen e B. Sasinowska, in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, rappresentato inizialmente da M. Jespersen, C.A.‑S.

Maertens e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, successivamente da M. Jespersen e C. A.‑S.

Maertens, in qualità di agenti, convenuto, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, N. Fenger, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: L. Medina, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA], vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia: – dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU 2017, L 345, pag. 53), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397, per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (GU 2021, L 274, pag. 52), non avendo adottato, entro il 17 gennaio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi a tali direttive, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma forfettaria di importo pari a EUR 2 289,60 al giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di recepimento delle suddette direttive, vale a dire il 17 gennaio 2022, fino al giorno di cessazione dell’inadempimento o, in mancanza di cessazione, fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, ma per un importo minimo di EUR 1 599 000; – qualora l’inadempimento constatato al primo trattino persista fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 20 542,80 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data di pronuncia di tale sentenza fino alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca si conformerà agli obblighi ad esso incombenti in forza delle medesime direttive; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alle spese.

Contesto normativo Direttiva (UE) 2016/1629 2 Ai sensi del considerando 27 della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU 2016, L 252, pag. 118): «Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia, non hanno vie navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa.

L’obbligo di recepire e attuare la presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e superfluo per detti [OSCURATO:PERSONA] membri». 3 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva stabilisce:

a) i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all’articolo 4; e

b) la classificazione di tali vie navigabili interne». 4 L’articolo 4 di detta direttiva disciplina la «(c)lassificazione delle vie navigabili interne» dell’Unione europea e distingue, a tal fine, quattro zone. 5 A termini dell’articolo 40 della medesima direttiva, intitolato «Destinatari»: «[OSCURATO:PERSONA] membri ad eccezione di Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia sono destinatari della presente direttiva».

Direttiva 2017/2397 6 I considerando 5, 15, 16 e 43 della direttiva 2017/2397 così recitano: «(5) Per facilitare la mobilità, per garantire la sicurezza della navigazione e per garantire la tutela della vita umana e dell’ambiente, è fondamentale che i membri del personale di coperta, in particolare i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto, siano titolari di certificati comprovanti i rispettivi titoli. (…) (…) (15) In diversi [OSCURATO:PERSONA] membri la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Sebbene il principio del riconoscimento dei certificati professionali a norma della presente direttiva debba essere rispettato anche in tali [OSCURATO:PERSONA] membri, l’onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale.

Strumenti per l’attuazione come le banche dati e i registri comporterebbero un onere amministrativo notevole senza offrire un vantaggio reale, dato che il flusso di informazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri può essere realizzato anche mediante altre modalità di cooperazione.

È pertanto giustificato consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di recepire soltanto le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della presente direttiva. (16) In taluni [OSCURATO:PERSONA] membri la navigazione interna non è tecnicamente possibile.

Imporre a tali [OSCURATO:PERSONA] membri il recepimento della presente direttiva rappresenterebbe pertanto un onere amministrativo sproporzionato a loro carico. (…) (43) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del recepimento di una direttiva devono essere chiare e precise.

Ciò vale anche per la presente direttiva, che prevede un approccio mirato specifico per il recepimento». 7 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»: «La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri». 8 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 3, dispone quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente:

a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o

b) percorsi su base stagionale». 9 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) “via navigabile interna”: una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2; 2) “imbarcazione”: qualsiasi nave o galleggiante speciale; (…)». 10 L’articolo 39 della direttiva 2017/2397, intitolato «Recepimento», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (…)

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone sono esentate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell’articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell’articolo 38 riguardo al riconoscimento dei certificati validi, nonché dell’articolo

15. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022. (…)

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro non è tenuto a recepire la presente direttiva fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio. (…)

5. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Direttiva 2021/1233 11 L’articolo 2 della direttiva 2021/1233 così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022.

Essi comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo di tali disposizioni. (…) La deroga di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 si applica alla presente direttiva, mutatis mutandis .

2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Procedimento precontenzioso 12 Il 24 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, per il motivo che quest’ultimo non le aveva comunicato le disposizioni nazionali adottate per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 2017/2397 e 2021/1233, il cui termine di recepimento era scaduto il 17 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che intendeva inoltre chiedere alla Corte di infliggere a tale Stato membro una sanzione pecuniaria sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. 13 Il 25 aprile 2022, in una lettera allegata in risposta a una notifica della [OSCURATO:PERSONA] relativa al mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2020/12 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (GU 2020, L 6, pag. 15), il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, fondandosi sull’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, ha fatto valere che, in assenza di vie navigabili interne sul suo territorio, non era tenuto a recepire tale direttiva.

Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che il 19 agosto 2021, prima della scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] che, in forza di quest’ultima disposizione, si riteneva dispensato dall’obbligo di recepire la direttiva delegata 2020/12. 14 Il 25 maggio 2022, nella sua risposta alla lettera di diffida, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha ribadito lo stesso argomento. 15 Il 28 settembre 2023, a seguito di vari scambi infruttuosi, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato pareri motivati al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 2017/2397 e 2021/1233 entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tali pareri. 16 Il 28 novembre 2023, in risposta a detti pareri, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha ribadito che, in assenza di vie navigabili interne sul suo territorio, esso non era tenuto a recepire né la direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 4, di quest’ultima, né la direttiva 2021/1233. 17 Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fosse nondimeno tenuto a recepire in maniera limitata la direttiva 2017/2397, sul fondamento dell’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima, nonché a recepire la direttiva 2021/1233, e constatando che non le era stata comunicata alcuna misura di recepimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso Sull ’ inadempimento a titolo dell ’ articolo 25

8 TFUE

Argomenti delle parti 18 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, le direttive vincolano gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Questi ultimi sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per il recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, entro i termini prescritti in tali direttive, e a comunicarle immediatamente tali disposizioni.

Essa ricorda che la sussistenza di qualsiasi inadempimento di tali obblighi deve essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato da essa inviatogli. 19 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca – a differenza della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta, che, in assenza di vie navigabili interne, sono esenti, in forza dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, da qualsiasi obbligo di recepire la direttiva 2017/2397 – dispone di vie navigabili interne sulle quali è possibile la navigazione interna, in particolare nel porto di Aalborg nonché nel Gudenå e nell’Odense Å. Le condizioni poste dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 sarebbero soddisfatte per taluni porti, canali e corsi d’acqua danesi, cosicché il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sarebbe tenuto a recepire, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397, gli articoli 10, 15 e 38 di quest’ultima, nonché la direttiva 2021/1233, che modifica tali articoli 10 e

38. 20 Tale istituzione aggiunge che è irrilevante il rinvio operato dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ad altri documenti o atti giuridici che menzionerebbero l’assenza di vie navigabili interne sul territorio danese, sia nel caso della mappa delle reti transeuropee sia nel caso della direttiva 2016/1629, il cui ambito di applicazione sarebbe diverso da quello della direttiva 2017/2397. 21 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene, in primo luogo, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’esistenza, sul territorio danese, di vie navigabili interne, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397, cosa che non avrebbe fatto.

Orbene, poiché non vi sarebbero vie del genere in tale Stato membro, la condizione prevista all’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva al fine di esentare uno Stato membro dall’obbligo di recepimento di quest’ultima, attinente all’impossibilità tecnica di navigare, sarebbe soddisfatta.

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non sarebbe tenuto a recepire né la direttiva 2017/2397, né, di conseguenza, la direttiva 2021/1233. 22 Tale Stato membro obietta, da un lato, che alcuni dei porti, dei fiordi o dei canali considerati dalla [OSCURATO:PERSONA], come il Limfjord, nel quale è situato il porto di Aalborg, il fiordo di Odense, nel quale è situato il porto di Odense, nonché i canali di Copenaghen e il porto di Copenaghen, sono collegati al mare e non possono, pertanto, essere considerati come «vie navigabili interne», ai sensi di tale disposizione.

Dall’altro lato, laghi o fiumi, come il Gudenå e l’Odense Å, non sarebbero aperti alla navigazione per le navi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2017/2397, poiché sarebbero utilizzati per la navigazione da diporto e per le piccole imbarcazioni, a differenza delle grandi reti di fiumi che tale direttiva intende disciplinare in via principale. 23 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fa valere che i lavori preparatori della direttiva 2017/2397 confermano tale interpretazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta erano stati espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima fino a quasi tre settimane prima dell’accordo finale che ha condotto alla sua adozione. 24 In terzo luogo, tale Stato membro sostiene che l’ambito di applicazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233 deve essere valutato alla luce della direttiva 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici applicabili alle navi che percorrono le vie navigabili interne e il cui articolo 40 esclude il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca dal suo ambito di applicazione. 25 In quarto luogo, detto Stato membro si avvale di altri strumenti giuridici di diritto dell’Unione e internazionali, quali la mappa delle vie navigabili interne e dei porti della rete centrale degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679), o la mappa della rete delle vie navigabili e dei porti europei istituita dall’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale (AGN), da cui non apparirebbe alcuna via navigabile interna sul territorio danese. 26 In quinto luogo, lo stesso Stato membro fa valere che la normativa danese in vigore garantisce il riconoscimento delle qualifiche professionali dei titolari di un certificato di navigazione interna. 27 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, che invoca il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, non ha dimostrato che i presupposti per l’applicazione di tale esenzione siano soddisfatti. 28 Tale istituzione sostiene altresì che i lavori preparatori di detta direttiva non consentono di accogliere l’interpretazione sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dal momento che il testo infine adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio non esclude espressamente il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca dall’ambito di applicazione di detta direttiva. 29 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che né la direttiva 2016/1629 né gli altri strumenti giuridici invocati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca consentano di concludere per l’inesistenza, in tale Stato membro, di vie navigabili interne.

A tal riguardo, essa fa valere che il fatto che una via navigabile sia collegata al mare è irrilevante ai fini della sua qualificazione alla luce dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale Stato membro, pur riconoscendo la presenza di navigazione da diporto e di piccole imbarcazioni sui laghi di Silkeborg, sul Gudenå e sull’Odense Å, contesta l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, per il motivo che quest’ultima ricomprenderebbe solo «grandi reti di fiumi e canali».

Orbene, una siffatta nozione mancherebbe in detta direttiva. 30 Nella sua controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene, innanzitutto, che le eccezioni previste dalla direttiva 2016/1629 devono essere prese in considerazione in sede di applicazione di quelle previste dalla direttiva 2017/2397, al fine di evitare divergenze nell’interpretazione della nozione di «via navigabile interna».

Inoltre, esso fa valere che le diverse vie navigabili invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza, sul suo territorio, di vie navigabili interne ai sensi di quest’ultima direttiva.

Infine, tale Stato membro ritiene che, in applicazione della giurisprudenza costante della Corte relativa alla portata dei lavori preparatori di una disposizione del diritto dell’Unione nell’interpretazione di quest’ultima, occorra prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal Parlamento e dal Consiglio in sede di elaborazione dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397.

Giudizio della Corte 31 Conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2017/2397 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti, entro il 17 gennaio 2022, a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive e ad informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 32 L’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 assoggetta tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui tutte le persone sono esentate in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva ad un obbligo di recepimento limitato ai soli articoli 10, 15 e 38 della stessa. 33 Inoltre, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, uno Stato membro non è tenuto a recepire quest’ultima fintantoché la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio.

Come enunciato dal considerando 16 di tale direttiva, imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri sul cui territorio la navigazione interna non è tecnicamente possibile di recepire tale direttiva rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato a loro carico. 34 Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233 dispone che la deroga prevista a tale articolo 39, paragrafo 4, si applichi, mutatis mutandis , a tale direttiva. 35 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca era tenuto a recepire, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397, gli articoli 10, 15 e 38 di quest’ultima, nonché la direttiva 2021/1233, che modifica tali articoli 10 e

38. È pacifico che, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati del 28 settembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna misura destinata a recepire le disposizioni della direttiva 2017/2397 di cui al suo articolo 39, paragrafo 3, né quelle della direttiva 2021/1233. 36 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contesta l’inadempimento addebitatogli, sostenendo di essere esentato da qualsiasi obbligo di recepimento in forza dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. 37 Occorre rilevare, in primo luogo, che la nozione di «navigazione interna non tecnicamente possibile», di cui a tale articolo 39, paragrafo 4, non è definita dalla direttiva 2017/2397.

Tuttavia, l’articolo 3, punto 1, di tale direttiva definisce la nozione di «via navigabile interna», elemento essenziale della definizione della nozione di «navigazione interna», in modo ampio come «una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2».

Queste ultime sono definite dall’articolo 3, punto 2, di detta direttiva come navi o galleggianti speciali. 38 Pertanto, da un lato, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dalla formulazione di tale articolo 3, punto 1, non risulta affatto che la nozione di «via navigabile interna» escluda qualsiasi via navigabile che sia collegata al mare.

Infatti, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, l’espressione «diversa dal mare» non osta a che una via navigabile collegata al mare o sfociante nel mare sia qualificata come «via navigabile interna», ai fini di tale direttiva, purché detta via navigabile sia aperta alla navigazione di «navi o galleggianti speciali», ai sensi dell’articolo 3, punto 2, di quest’ultima. 39 Dall’altro lato, contrariamente a quanto afferma tale Stato membro, l’applicabilità della direttiva 2017/2397 non è subordinata alla condizione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di «grandi reti di fiumi e canali».

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi 61 e 62 delle sue conclusioni, il fatto che le acque interne siano utilizzate solo per la navigazione da diporto e le piccole imbarcazioni non significa che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva.

In casi del genere, la direttiva 2017/2397 prevede, in disposizioni specifiche, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati siano tenuti a recepire tale direttiva in modo limitato, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della stessa. 40 Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 39, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 risulta che, in deroga al paragrafo 1 di tale articolo 39, uno Stato membro che non possiede vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e in cui le persone che vi navigano sono esentate, a determinate condizioni, dagli obblighi previsti da tale direttiva, in quanto effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata, è tuttavia tenuto a «mettere in vigore», entro il 17 gennaio 2022, le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell’articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell’articolo 38, per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati validi, nonché dell’articolo 15 di tale direttiva. 41 Come enunciato al considerando 15 della direttiva 2017/2397, dal momento che, in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri, l’obbligo di recepimento di tale direttiva deve essere limitato a determinate disposizioni minime al fine di non creare un onere amministrativo sproporzionato.

In un caso del genere, la direttiva 2017/2397 «prevede un approccio mirato specifico per il recepimento», come emerge dalla seconda frase del suo considerando

43. 42 Dall’insieme di tali disposizioni della direttiva 2017/2397 risulta che la circostanza che le vie navigabili interne, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, di tale direttiva, esistenti in uno Stato membro siano collegate al mare nonché la circostanza che esse siano utilizzate solo per la navigazione da diporto e da imbarcazioni di piccole dimensioni non sono sufficienti a esentare tale Stato membro dal suo obbligo di recepimento limitato, previsto all’articolo 39, paragrafo 3, di detta direttiva. 43 Ne consegue che, per la motivazione esposta ai punti da 37 a 42 della presente sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non può validamente invocare l’assenza, sul suo territorio, di «vie navigabili interne», ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397. 44 In secondo luogo, tale constatazione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti invocati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, vertenti sulla direttiva 2016/1629, il cui articolo 40 esclude espressamente tale Stato membro dal suo ambito di applicazione, dall’allegato I del regolamento 2024/1679 o, ancora, dall’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale (AGN), nei cui allegati non figura alcuna via navigabile interna situata sul territorio danese. 45 Infatti, la direttiva 2016/1629 mira a stabilire, come emerge dal suo articolo 1, i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali che navigano sulle vie navigabili interne di cui al suo articolo

4. Sebbene quest’ultimo articolo proceda ad una classificazione di tali vie navigabili, esso precisa tuttavia espressamente, al suo paragrafo 1, che la stessa è stabilita «ai fini della presente direttiva».

La direttiva 2016/1629 non può, pertanto, determinare l’ambito di applicazione della direttiva 2017/2397.

Del resto, come indicato dall’avvocata generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione ha previsto, in quest’ultima direttiva, un approccio mirato al recepimento, fondato su considerazioni diverse da quelle su cui si basava la direttiva 2016/1629. 46 Parimenti, se è vero che il considerando 27 della direttiva 2016/1629 enuncia che undici [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva per il motivo che, tali [OSCURATO:PERSONA] membri, non hanno vie navigabili interne sul loro territorio oppure che la navigazione interna su tali vie non viene utilizzata in misura significativa, tale circostanza non incide sull’applicazione della direttiva 2017/2397 al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, come risulta dai punti 42 e 43 della presente sentenza.

Infatti, il territorio di tale Stato membro contiene «vie navigabili interne», ai sensi dell’articolo 3, punto 1, di quest’ultima direttiva. 47 Per questi stessi motivi, neanche il fatto che l’allegato I del regolamento 2024/1679 e l’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale (AGN) non menzionino alcuna via navigabile interna situata sul territorio danese incide sull’applicazione della direttiva 2017/2397 al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. 48 In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2017/2397 confermano tale conclusione.

Infatti, come emerge dall’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce del considerando 5 di quest’ultima, detta direttiva mira a facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e garantire la tutela della vita umana e dell’ambiente stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché le modalità di riconoscimento di tali qualifiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri. 49 Tali obiettivi impongono che uno Stato membro il cui territorio comprende vie navigabili interne sulle quali si svolge un’attività di navigazione, anche sporadica o stagionale, sia tenuto a garantire il recepimento limitato di tale direttiva previsto all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima. 50 In quarto luogo, l’interpretazione accolta ai punti 42 e 43 della presente sentenza non è messa in discussione neanche dalla genesi della direttiva 2017/2397.

Emerge infatti dai lavori preparatori di tale direttiva che, a seguito di una proposta del Parlamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono stati espressamente esentati dall’obbligo di recepimento di tale direttiva in occasione del dialogo interistituzionale tripartito tra il Parlamento, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2017. 51 La circostanza che tale esenzione non sia stata tuttavia ripresa nel testo definitivamente adottato conduce a ritenere che il legislatore dell’Unione non sia riuscito, nel corso del procedimento legislativo, ad adottare una posizione definitiva riguardo agli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna deve essere considerata «non tecnicamente possibile», ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva.

Una tale circostanza non consente quindi di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso esentare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta dall’obbligo di recepimento previsto dalla direttiva 2017/2397, contrariamente a quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. 52 Dall’insieme delle motivazioni che precedono risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca era tenuto a garantire un recepimento limitato della direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima, nonché a recepire pienamente la direttiva 2021/1233, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima. 53 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, non avendo adottato, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati della [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2023, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233 e, conseguentemente, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

Sull e domande presentate a titolo dell ’ articolo 260, paragrafo 3, TFUE Sull’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Argomenti delle parti 54 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i presupposti per l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE sono soddisfatti nel caso di specie, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno al suo obbligo di comunicarle entro il 17 gennaio 2022 le misure di attuazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233, le quali sono state adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. 55 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fa valere che esiste un disaccordo sostanziale con la [OSCURATO:PERSONA] sulla questione se la navigazione interna sia «tecnicamente possibile» in Danimarca, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397.

Secondo tale Stato membro, la questione non verte quindi sulla mancata adozione o comunicazione di misure di attuazione, bensì sull’esistenza stessa di un obbligo di recepimento di queste due direttive. 56 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, i presupposti per l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non sono soddisfatti, dal momento che la controversia verterebbe sulla determinazione dell’ambito di applicazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233.

In un caso del genere, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che una sanzione pecuniaria potrebbe essere inflitta a uno Stato membro solo al termine di un ricorso per inadempimento proposto sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. 57 Tale Stato membro aggiunge che, nel caso di specie, esso, ancor prima della scadenza del termine di recepimento e poi durante tutto il procedimento precontenzioso, ha ripetutamente e senza ambiguità indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che riteneva di non essere tenuto a recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233.

In tali circostanze, l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE nella presente causa equivarrebbe a privarlo della possibilità di sottoporre alla Corte l’interpretazione da esso accolta dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. 58 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Corte non è tenuta, nell’ambito del presente ricorso, a valutare il contenuto delle misure di attuazione, poiché queste ultime non le sono state comunicate, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca si limita a sostenere che non era tenuto ad adottarle. 59 Nella controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca rileva che, nel caso di specie, è proprio l’esistenza di un obbligo di comunicazione delle misure di attuazione ad essere contestata, dato che le informazioni da esso fornite alla [OSCURATO:PERSONA] non lasciano sussistere alcun dubbio sul fatto che esso riteneva di non essere tenuto a recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233. – Giudizio della Corte 60 L’articolo 260, paragrafo 3, primo comma, TFUE prevede che la [OSCURATO:PERSONA], quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 258 TFUE reputando che lo Stato membro non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato membro che essa consideri adeguato alle circostanze.

Il secondo comma di tale articolo 260, paragrafo 3, dispone che, se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. 61 L’articolo 260, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato in modo da consentire, da un lato, di salvaguardare sia le prerogative attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, sia i diritti della difesa e la posizione procedurale riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, e, dall’altro, di permettere alla Corte di valutare, nell’ambito di un unico procedimento, se lo Stato membro interessato abbia adempiuto i propri obblighi di comunicazione delle misure di attuazione della direttiva di cui trattasi e, se del caso, di infliggere la sanzione pecuniaria da essa ritenuta più adeguata alle circostanze del caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 29 e giurisprudenza citata]. 62 L’«obbligo di comunicare le misure di attuazione», previsto all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare informazioni sufficientemente chiare e precise sulle misure di attuazione di una direttiva.

Al fine di rispettare l’obbligo di certezza del diritto e di garantire il recepimento delle disposizioni di una direttiva sull’intero territorio interessato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a indicare, per ciascuna disposizione di detta direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l’attuazione [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 30 e giurisprudenza citata]. 63 Nel caso di specie, è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna misura di recepimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233, limitandosi a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] che si riteneva dispensato dall’obbligo di recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233.

Tale Stato membro afferma tuttavia, invocando l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, che il presente ricorso verte in realtà sulla correttezza del recepimento di tali direttive e che, pertanto, una sanzione pecuniaria potrebbe essergli inflitta solo in esito a un ricorso per inadempimento proposto sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. 64 Orbene, la mera circostanza che uno Stato membro ritenga, nell’ambito di un ricorso per inadempimento fondato sull’articolo 258 e sull’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, che talune disposizioni di una direttiva non siano ad esso applicabili non può liberarlo dall’obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva né dall’obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le misure di attuazione di detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori), C‑152/23, EU:C:2025:147, punto 66].

Infatti, alla luce dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, uno Stato membro non può esimersi dal suo obbligo di recepimento per il motivo che un’interpretazione della direttiva che esso deve recepire è necessaria, quand’anche i suoi argomenti volti a dimostrare di essere esonerato da tale obbligo non siano manifestamente infondati. 65 Poiché, come emerge dai punti 52 e 53 della presente sentenza, è accertato che, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati della [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non aveva né adottato né, pertanto, comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento limitato della direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della stessa, nonché al recepimento della direttiva 2021/1233, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, l’inadempimento così constatato rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE [v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio), C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 57, e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori), C‑152/23, EU:C:2025:147, punto 77]. 66 Inoltre, contrariamente alle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, un procedimento avviato sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non gli ha affatto impedito di sottoporre alla Corte l’interpretazione da esso accolta dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] gli addebita erroneamente un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 39, paragrafo 3, di tale direttiva e dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233. 67 Si deve pertanto constatare che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è applicabile nel caso di specie.

Sull’imposizione di una somma forfettaria e di una penalità – Argomenti delle parti 68 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di infliggere al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca una somma forfettaria e una penalità giornaliera, sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

A tal fine, essa si fonda sulla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2023/C 2/01, intitolata «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione» (GU 2023, C 2, pag. 1), come aggiornata dalla comunicazione C/2024/1123 della [OSCURATO:PERSONA] (GU C, C/2024/1123) (in prosieguo: la «comunicazione del 2023»), per determinare l’importo di tali sanzioni in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, nonché della necessità di garantire l’effetto dissuasivo di dette sanzioni al fine di evitare recidive. 69 Per quanto riguarda, anzitutto, la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] propone di applicare un coefficiente di gravità di 4 su una scala da 1 a 20, per il motivo che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non ha proceduto al recepimento limitato della direttiva 2017/2397 e al recepimento della direttiva 2021/1233, tenendo conto al contempo delle conseguenze del mancato recepimento degli articoli 10, 15 e 38, della direttiva 2017/2397 e delle dimensioni relativamente ridotte del settore della navigazione interna in Danimarca. 70 Poi, per quanto concerne la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in forza del punto 3.3 della comunicazione del 2023, il coefficiente di durata è espresso come moltiplicatore compreso tra 1 e 3 ed è calcolato a un tasso mensile pari a 0,10 a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione fino alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di adire la Corte.

Poiché, nel caso di specie, la durata di tale periodo è di 32 mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il coefficiente di durata da applicare debba essere pari a

3. 71 Per quanto attiene, infine, al criterio relativo alla necessità di garantire l’effetto dissuasivo della sanzione in considerazione della capacità finanziaria dello Stato membro interessato, esso è espresso dal fattore «n» aggiornato, fissato per ciascuno Stato membro al punto 3 dell’allegato I della comunicazione del 2023.

Per il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, tale fattore «n» aggiornato è pari a 0,53. 72 Di conseguenza, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] propone di fissare la somma forfettaria all’importo più elevato tra, da un lato, la somma forfettaria minima aggiornata di EUR 1 599 000 e, dall’altro, un importo giornaliero di EUR 2 289,60, ottenuto, conformemente al punto 4.2 della comunicazione del 2023, moltiplicando l’importo forfettario aggiornato della somma forfettaria di EUR 1 080 al giorno per il coefficiente di gravità dell’infrazione applicato nel caso di specie, che è di 4, e per il fattore «n» aggiornato di tale Stato membro, vale a dire 0,53, calcolato a partire dal 18 gennaio 2022, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento delle due direttive fino al giorno di cessazione dell’infrazione o, in mancanza, fino a quello della pronuncia della sentenza che sarà emessa nella presente causa. 73 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] propone di fissare l’importo della penalità moltiplicando l’importo forfettario aggiornato della penalità fissato al punto 1 dell’allegato I della comunicazione del 2023, pari a EUR 3 230 al giorno, per il coefficiente di gravità di 4, per il coefficiente di durata di 3 nonché per il fattore «n» aggiornato di 0,53.

Ne risulta che l’importo della penalità da versare è pari a EUR 20 542,80 al giorno, a decorrere dalla pronuncia della sentenza che sarà emessa nella presente causa. 74 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, che contesta in via principale l’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, fa valere, in subordine, che dovrebbe essere inflitta solo una penalità, per incoraggiarlo a conformare la propria normativa nazionale al diritto dell’Unione quanto prima.

Inoltre, esso fa valere che il coefficiente di gravità di tale penalità dovrebbe essere ridotto a 1, tenuto conto degli effetti limitati del mancato recepimento sul mercato della navigazione interna. 75 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non è stato in grado di dimostrare di essere esentato dall’obbligo di recepimento previsto all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, occorre condannarlo al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità, dato che la gravità limitata dell’infrazione è già stata presa in considerazione nel calcolo del coefficiente di gravità. – Giudizio della Corte 76 Spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso ad essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di infrazioni al diritto dell’Unione analoghe a quelle del caso di specie [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23, EU:C:2024:346, punto 62 e giurisprudenza citata]. 77 Mentre l’applicazione di una penalità giornaliera sembra particolarmente idonea a stimolare uno Stato membro a porre fine, quanto prima, a un inadempimento, la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa piuttosto sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi gravanti sullo Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici in gioco, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23, EU:C:2024:346, punto 59 e giurisprudenza citata]. 78 Nel caso di specie, l’inadempimento constatato risulta dall’erronea interpretazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, della portata del suo obbligo di recepimento della direttiva 2017/2397 alla luce dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima, che prevede talune esenzioni al recepimento di tale direttiva.

Tale Stato membro, sin dal procedimento precontenzioso, ha sostenuto costantemente, fornendo argomenti non manifestamente infondati, relativi all’interpretazione di tali esenzioni, che esso riteneva di non essere tenuto a recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233.

Peraltro, la Corte non aveva ancora preso posizione, nella sua giurisprudenza, sull’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE in un contesto de genere.

In tali circostanze particolari, la condanna al pagamento di una somma forfettaria non appare necessaria per prevenire la reiterazione di infrazioni al diritto dell’Unione analoghe a quelle del caso di specie. 79 Da quanto precede risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca deve essere condannato al solo pagamento di una penalità giornaliera. 80 Quanto all’importo di tale penalità, fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] in EUR 20 542,80 al giorno, conformemente al metodo di calcolo ricordato al punto 73 della presente sentenza, occorre sottolineare che la gravità limitata dell’inadempimento è già stata presa in considerazione nella determinazione del coefficiente di gravità. 81 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che tale penalità prenda effetto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza che sarà emessa nella presente causa. 82 Nel caso di specie, è pacifico che, alla data di chiusura della fase orale, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non aveva né adottato né, pertanto, comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento limitato, nel suo diritto interno, della direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima, e per il recepimento della direttiva 2021/1233.

Tuttavia, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie ricordate al punto 78 della presente sentenza, occorre concedere a tale Stato membro un termine di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, per conformarsi agli obblighi derivanti da quest’ultima. 83 Occorre pertanto condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca a versare alla [OSCURATO:PERSONA], alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 53 della presente sentenza persista alla scadenza di tale termine, una penalità giornaliera di importo pari a EUR 20 542,80 fino a quando tale Stato membro non abbia posto fine a detto inadempimento.

Sulle spese 84 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, non avendo adottato, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati della [OSCURATO:PERSONA] europea del 28 settembre 2023, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397, per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi, e, pertanto, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è condannato a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea, alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, qualora l’inadempimento constatato al punto 1 del dispositivo persista alla scadenza di tale termine, una penalità giornaliera pari a EUR 20 542,80 fino a quando tale Stato membro non abbia posto fine a detto inadempimento. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme * Lingua processuale: il danese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Inadempimento di uno Stato – Direttiva (UE) 2017/2397 – Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna – Articolo 39, paragrafo 3 – Obbligo di recepimento limitato – Articolo 39, paragrafo 4 – Esenzione dall’obbligo di recepimento in caso di navigazione interna non tecnicamente possibile – Direttiva (UE) 2021/1233 – Misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi – Articolo 2, paragrafo 1 – Mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità » Nella causa C‑879/24, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, proposto il 18 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da U. Nielsen e B. Sasinowska, in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, rappresentato inizialmente da M. Jespersen, C.A.‑S. Maertens e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, successivamente da M. Jespersen e C. A.‑S. Maertens, in qualità di agenti, convenuto, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, N. Fenger, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: L. Medina, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA], vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia: –        dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU 2017, L 345, pag. 53), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397, per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (GU 2021, L 274, pag. 52), non avendo adottato, entro il 17 gennaio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi a tali direttive, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], e –        condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma forfettaria di importo pari a EUR 2 289,60 al giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di recepimento delle suddette direttive, vale a dire il 17 gennaio 2022, fino al giorno di cessazione dell’inadempimento o, in mancanza di cessazione, fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, ma per un importo minimo di EUR 1 599 000; –        qualora l’inadempimento constatato al primo trattino persista fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 20 542,80 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data di pronuncia di tale sentenza fino alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca si conformerà agli obblighi ad esso incombenti in forza delle medesime direttive; –        condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alle spese. Contesto normativo Direttiva (UE) 2016/1629 2 Ai sensi del considerando 27 della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU 2016, L 252, pag. 118): «Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia, non hanno vie navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa. L’obbligo di recepire e attuare la presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e superfluo per detti [OSCURATO:PERSONA] membri». 3 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva stabilisce: a)      i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all’articolo 4; e b)      la classificazione di tali vie navigabili interne». 4 L’articolo 4 di detta direttiva disciplina la «(c)lassificazione delle vie navigabili interne» dell’Unione europea e distingue, a tal fine, quattro zone. 5 A termini dell’articolo 40 della medesima direttiva, intitolato «Destinatari»: «[OSCURATO:PERSONA] membri ad eccezione di Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia sono destinatari della presente direttiva». Direttiva 2017/2397 6 I considerando 5, 15, 16 e 43 della direttiva 2017/2397 così recitano: «(5)      Per facilitare la mobilità, per garantire la sicurezza della navigazione e per garantire la tutela della vita umana e dell’ambiente, è fondamentale che i membri del personale di coperta, in particolare i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto, siano titolari di certificati comprovanti i rispettivi titoli. (…) (…) (15)      In diversi [OSCURATO:PERSONA] membri la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Sebbene il principio del riconoscimento dei certificati professionali a norma della presente direttiva debba essere rispettato anche in tali [OSCURATO:PERSONA] membri, l’onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale. Strumenti per l’attuazione come le banche dati e i registri comporterebbero un onere amministrativo notevole senza offrire un vantaggio reale, dato che il flusso di informazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri può essere realizzato anche mediante altre modalità di cooperazione. È pertanto giustificato consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di recepire soltanto le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della presente direttiva. (16)      In taluni [OSCURATO:PERSONA] membri la navigazione interna non è tecnicamente possibile. Imporre a tali [OSCURATO:PERSONA] membri il recepimento della presente direttiva rappresenterebbe pertanto un onere amministrativo sproporzionato a loro carico. (…) (43)      Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del recepimento di una direttiva devono essere chiare e precise. Ciò vale anche per la presente direttiva, che prevede un approccio mirato specifico per il recepimento». 7 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»: «La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri». 8 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 3, dispone quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente: a)      percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o b)      percorsi su base stagionale». 9 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)      “via navigabile interna”: una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2; 2)      “imbarcazione”: qualsiasi nave o galleggiante speciale; (…)». 10 L’articolo 39 della direttiva 2017/2397, intitolato «Recepimento», prevede quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (…) 3.      In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone sono esentate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell’articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell’articolo 38 riguardo al riconoscimento dei certificati validi, nonché dell’articolo 15. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022. (…) 4.      In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro non è tenuto a recepire la presente direttiva fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio. (…) 5.      [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva». Direttiva 2021/1233 11 L’articolo 2 della direttiva 2021/1233 così recita: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo di tali disposizioni. (…) La deroga di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 si applica alla presente direttiva, mutatis mutandis . 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva». Procedimento precontenzioso 12 Il 24 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, per il motivo che quest’ultimo non le aveva comunicato le disposizioni nazionali adottate per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 2017/2397 e 2021/1233, il cui termine di recepimento era scaduto il 17 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che intendeva inoltre chiedere alla Corte di infliggere a tale Stato membro una sanzione pecuniaria sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. 13 Il 25 aprile 2022, in una lettera allegata in risposta a una notifica della [OSCURATO:PERSONA] relativa al mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2020/12 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (GU 2020, L 6, pag. 15), il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, fondandosi sull’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, ha fatto valere che, in assenza di vie navigabili interne sul suo territorio, non era tenuto a recepire tale direttiva. Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che il 19 agosto 2021, prima della scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] che, in forza di quest’ultima disposizione, si riteneva dispensato dall’obbligo di recepire la direttiva delegata 2020/12. 14 Il 25 maggio 2022, nella sua risposta alla lettera di diffida, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha ribadito lo stesso argomento. 15 Il 28 settembre 2023, a seguito di vari scambi infruttuosi, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato pareri motivati al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 2017/2397 e 2021/1233 entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tali pareri. 16 Il 28 novembre 2023, in risposta a detti pareri, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha ribadito che, in assenza di vie navigabili interne sul suo territorio, esso non era tenuto a recepire né la direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 4, di quest’ultima, né la direttiva 2021/1233. 17 Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fosse nondimeno tenuto a recepire in maniera limitata la direttiva 2017/2397, sul fondamento dell’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima, nonché a recepire la direttiva 2021/1233, e constatando che non le era stata comunicata alcuna misura di recepimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. Sul ricorso Sull ’ inadempimento a titolo dell ’ articolo 25 8 TFUE Argomenti delle parti 18 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, le direttive vincolano gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Questi ultimi sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per il recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, entro i termini prescritti in tali direttive, e a comunicarle immediatamente tali disposizioni. Essa ricorda che la sussistenza di qualsiasi inadempimento di tali obblighi deve essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato da essa inviatogli. 19 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca – a differenza della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta, che, in assenza di vie navigabili interne, sono esenti, in forza dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, da qualsiasi obbligo di recepire la direttiva 2017/2397 – dispone di vie navigabili interne sulle quali è possibile la navigazione interna, in particolare nel porto di Aalborg nonché nel Gudenå e nell’Odense Å. Le condizioni poste dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 sarebbero soddisfatte per taluni porti, canali e corsi d’acqua danesi, cosicché il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sarebbe tenuto a recepire, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397, gli articoli 10, 15 e 38 di quest’ultima, nonché la direttiva 2021/1233, che modifica tali articoli 10 e 38. 20 Tale istituzione aggiunge che è irrilevante il rinvio operato dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ad altri documenti o atti giuridici che menzionerebbero l’assenza di vie navigabili interne sul territorio danese, sia nel caso della mappa delle reti transeuropee sia nel caso della direttiva 2016/1629, il cui ambito di applicazione sarebbe diverso da quello della direttiva 2017/2397. 21 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene, in primo luogo, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’esistenza, sul territorio danese, di vie navigabili interne, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397, cosa che non avrebbe fatto. Orbene, poiché non vi sarebbero vie del genere in tale Stato membro, la condizione prevista all’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva al fine di esentare uno Stato membro dall’obbligo di recepimento di quest’ultima, attinente all’impossibilità tecnica di navigare, sarebbe soddisfatta. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non sarebbe tenuto a recepire né la direttiva 2017/2397, né, di conseguenza, la direttiva 2021/1233. 22 Tale Stato membro obietta, da un lato, che alcuni dei porti, dei fiordi o dei canali considerati dalla [OSCURATO:PERSONA], come il Limfjord, nel quale è situato il porto di Aalborg, il fiordo di Odense, nel quale è situato il porto di Odense, nonché i canali di Copenaghen e il porto di Copenaghen, sono collegati al mare e non possono, pertanto, essere considerati come «vie navigabili interne», ai sensi di tale disposizione. Dall’altro lato, laghi o fiumi, come il Gudenå e l’Odense Å, non sarebbero aperti alla navigazione per le navi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2017/2397, poiché sarebbero utilizzati per la navigazione da diporto e per le piccole imbarcazioni, a differenza delle grandi reti di fiumi che tale direttiva intende disciplinare in via principale. 23 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fa valere che i lavori preparatori della direttiva 2017/2397 confermano tale interpretazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta erano stati espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima fino a quasi tre settimane prima dell’accordo finale che ha condotto alla sua adozione. 24 In terzo luogo, tale Stato membro sostiene che l’ambito di applicazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233 deve essere valutato alla luce della direttiva 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici applicabili alle navi che percorrono le vie navigabili interne e il cui articolo 40 esclude il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca dal suo ambito di applicazione. 25 In quarto luogo, detto Stato membro si avvale di altri strumenti giuridici di diritto dell’Unione e internazionali, quali la mappa delle vie navigabili interne e dei porti della rete centrale degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679), o la mappa della rete delle vie navigabili e dei porti europei istituita dall’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale (AGN), da cui non apparirebbe alcuna via navigabile interna sul territorio danese. 26 In quinto luogo, lo stesso Stato membro fa valere che la normativa danese in vigore garantisce il riconoscimento delle qualifiche professionali dei titolari di un certificato di navigazione interna. 27 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, che invoca il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, non ha dimostrato che i presupposti per l’applicazione di tale esenzione siano soddisfatti. 28 Tale istituzione sostiene altresì che i lavori preparatori di detta direttiva non consentono di accogliere l’interpretazione sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dal momento che il testo infine adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio non esclude espressamente il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca dall’ambito di applicazione di detta direttiva. 29 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che né la direttiva 2016/1629 né gli altri strumenti giuridici invocati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca consentano di concludere per l’inesistenza, in tale Stato membro, di vie navigabili interne. A tal riguardo, essa fa valere che il fatto che una via navigabile sia collegata al mare è irrilevante ai fini della sua qualificazione alla luce dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale Stato membro, pur riconoscendo la presenza di navigazione da diporto e di piccole imbarcazioni sui laghi di Silkeborg, sul Gudenå e sull’Odense Å, contesta l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, per il motivo che quest’ultima ricomprenderebbe solo «grandi reti di fiumi e canali». Orbene, una siffatta nozione mancherebbe in detta direttiva. 30 Nella sua controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene, innanzitutto, che le eccezioni previste dalla direttiva 2016/1629 devono essere prese in considerazione in sede di applicazione di quelle previste dalla direttiva 2017/2397, al fine di evitare divergenze nell’interpretazione della nozione di «via navigabile interna». Inoltre, esso fa valere che le diverse vie navigabili invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza, sul suo territorio, di vie navigabili interne ai sensi di quest’ultima direttiva. Infine, tale Stato membro ritiene che, in applicazione della giurisprudenza costante della Corte relativa alla portata dei lavori preparatori di una disposizione del diritto dell’Unione nell’interpretazione di quest’ultima, occorra prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal Parlamento e dal Consiglio in sede di elaborazione dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. Giudizio della Corte 31 Conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2017/2397 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti, entro il 17 gennaio 2022, a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive e ad informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 32 L’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 assoggetta tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui tutte le persone sono esentate in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva ad un obbligo di recepimento limitato ai soli articoli 10, 15 e 38 della stessa. 33 Inoltre, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, uno Stato membro non è tenuto a recepire quest’ultima fintantoché la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio. Come enunciato dal considerando 16 di tale direttiva, imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri sul cui territorio la navigazione interna non è tecnicamente possibile di recepire tale direttiva rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato a loro carico. 34 Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233 dispone che la deroga prevista a tale articolo 39, paragrafo 4, si applichi, mutatis mutandis , a tale direttiva. 35 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca era tenuto a recepire, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397, gli articoli 10, 15 e 38 di quest’ultima, nonché la direttiva 2021/1233, che modifica tali articoli 10 e 38. È pacifico che, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati del 28 settembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna misura destinata a recepire le disposizioni della direttiva 2017/2397 di cui al suo articolo 39, paragrafo 3, né quelle della direttiva 2021/1233. 36 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contesta l’inadempimento addebitatogli, sostenendo di essere esentato da qualsiasi obbligo di recepimento in forza dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. 37 Occorre rilevare, in primo luogo, che la nozione di «navigazione interna non tecnicamente possibile», di cui a tale articolo 39, paragrafo 4, non è definita dalla direttiva 2017/2397. Tuttavia, l’articolo 3, punto 1, di tale direttiva definisce la nozione di «via navigabile interna», elemento essenziale della definizione della nozione di «navigazione interna», in modo ampio come «una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2». Queste ultime sono definite dall’articolo 3, punto 2, di detta direttiva come navi o galleggianti speciali. 38 Pertanto, da un lato, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dalla formulazione di tale articolo 3, punto 1, non risulta affatto che la nozione di «via navigabile interna» escluda qualsiasi via navigabile che sia collegata al mare. Infatti, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, l’espressione «diversa dal mare» non osta a che una via navigabile collegata al mare o sfociante nel mare sia qualificata come «via navigabile interna», ai fini di tale direttiva, purché detta via navigabile sia aperta alla navigazione di «navi o galleggianti speciali», ai sensi dell’articolo 3, punto 2, di quest’ultima. 39 Dall’altro lato, contrariamente a quanto afferma tale Stato membro, l’applicabilità della direttiva 2017/2397 non è subordinata alla condizione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di «grandi reti di fiumi e canali». Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi 61 e 62 delle sue conclusioni, il fatto che le acque interne siano utilizzate solo per la navigazione da diporto e le piccole imbarcazioni non significa che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva. In casi del genere, la direttiva 2017/2397 prevede, in disposizioni specifiche, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati siano tenuti a recepire tale direttiva in modo limitato, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della stessa. 40 Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 39, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 risulta che, in deroga al paragrafo 1 di tale articolo 39, uno Stato membro che non possiede vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e in cui le persone che vi navigano sono esentate, a determinate condizioni, dagli obblighi previsti da tale direttiva, in quanto effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata, è tuttavia tenuto a «mettere in vigore», entro il 17 gennaio 2022, le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell’articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell’articolo 38, per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati validi, nonché dell’articolo 15 di tale direttiva. 41 Come enunciato al considerando 15 della direttiva 2017/2397, dal momento che, in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri, l’obbligo di recepimento di tale direttiva deve essere limitato a determinate disposizioni minime al fine di non creare un onere amministrativo sproporzionato. In un caso del genere, la direttiva 2017/2397 «prevede un approccio mirato specifico per il recepimento», come emerge dalla seconda frase del suo considerando 43. 42 Dall’insieme di tali disposizioni della direttiva 2017/2397 risulta che la circostanza che le vie navigabili interne, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, di tale direttiva, esistenti in uno Stato membro siano collegate al mare nonché la circostanza che esse siano utilizzate solo per la navigazione da diporto e da imbarcazioni di piccole dimensioni non sono sufficienti a esentare tale Stato membro dal suo obbligo di recepimento limitato, previsto all’articolo 39, paragrafo 3, di detta direttiva. 43 Ne consegue che, per la motivazione esposta ai punti da 37 a 42 della presente sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non può validamente invocare l’assenza, sul suo territorio, di «vie navigabili interne», ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397. 44 In secondo luogo, tale constatazione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti invocati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, vertenti sulla direttiva 2016/1629, il cui articolo 40 esclude espressamente tale Stato membro dal suo ambito di applicazione, dall’allegato I del regolamento 2024/1679 o, ancora, dall’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale (AGN), nei cui allegati non figura alcuna via navigabile interna situata sul territorio danese. 45 Infatti, la direttiva 2016/1629 mira a stabilire, come emerge dal suo articolo 1, i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali che navigano sulle vie navigabili interne di cui al suo articolo 4. Sebbene quest’ultimo articolo proceda ad una classificazione di tali vie navigabili, esso precisa tuttavia espressamente, al suo paragrafo 1, che la stessa è stabilita «ai fini della presente direttiva». La direttiva 2016/1629 non può, pertanto, determinare l’ambito di applicazione della direttiva 2017/2397. Del resto, come indicato dall’avvocata generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione ha previsto, in quest’ultima direttiva, un approccio mirato al recepimento, fondato su considerazioni diverse da quelle su cui si basava la direttiva 2016/1629. 46 Parimenti, se è vero che il considerando 27 della direttiva 2016/1629 enuncia che undici [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva per il motivo che, tali [OSCURATO:PERSONA] membri, non hanno vie navigabili interne sul loro territorio oppure che la navigazione interna su tali vie non viene utilizzata in misura significativa, tale circostanza non incide sull’applicazione della direttiva 2017/2397 al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, come risulta dai punti 42 e 43 della presente sentenza. Infatti, il territorio di tale Stato membro contiene «vie navigabili interne», ai sensi dell’articolo 3, punto 1, di quest’ultima direttiva. 47 Per questi stessi motivi, neanche il fatto che l’allegato I del regolamento 2024/1679 e l’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale (AGN) non menzionino alcuna via navigabile interna situata sul territorio danese incide sull’applicazione della direttiva 2017/2397 al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. 48 In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2017/2397 confermano tale conclusione. Infatti, come emerge dall’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce del considerando 5 di quest’ultima, detta direttiva mira a facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e garantire la tutela della vita umana e dell’ambiente stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché le modalità di riconoscimento di tali qualifiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri. 49 Tali obiettivi impongono che uno Stato membro il cui territorio comprende vie navigabili interne sulle quali si svolge un’attività di navigazione, anche sporadica o stagionale, sia tenuto a garantire il recepimento limitato di tale direttiva previsto all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima. 50 In quarto luogo, l’interpretazione accolta ai punti 42 e 43 della presente sentenza non è messa in discussione neanche dalla genesi della direttiva 2017/2397. Emerge infatti dai lavori preparatori di tale direttiva che, a seguito di una proposta del Parlamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono stati espressamente esentati dall’obbligo di recepimento di tale direttiva in occasione del dialogo interistituzionale tripartito tra il Parlamento, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2017. 51 La circostanza che tale esenzione non sia stata tuttavia ripresa nel testo definitivamente adottato conduce a ritenere che il legislatore dell’Unione non sia riuscito, nel corso del procedimento legislativo, ad adottare una posizione definitiva riguardo agli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna deve essere considerata «non tecnicamente possibile», ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva. Una tale circostanza non consente quindi di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso esentare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta dall’obbligo di recepimento previsto dalla direttiva 2017/2397, contrariamente a quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. 52 Dall’insieme delle motivazioni che precedono risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca era tenuto a garantire un recepimento limitato della direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima, nonché a recepire pienamente la direttiva 2021/1233, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima. 53 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, non avendo adottato, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati della [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2023, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233 e, conseguentemente, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. Sull e domande presentate a titolo dell ’ articolo 260, paragrafo 3, TFUE Sull’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Argomenti delle parti 54 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i presupposti per l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE sono soddisfatti nel caso di specie, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno al suo obbligo di comunicarle entro il 17 gennaio 2022 le misure di attuazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233, le quali sono state adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. 55 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fa valere che esiste un disaccordo sostanziale con la [OSCURATO:PERSONA] sulla questione se la navigazione interna sia «tecnicamente possibile» in Danimarca, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. Secondo tale Stato membro, la questione non verte quindi sulla mancata adozione o comunicazione di misure di attuazione, bensì sull’esistenza stessa di un obbligo di recepimento di queste due direttive. 56 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, i presupposti per l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non sono soddisfatti, dal momento che la controversia verterebbe sulla determinazione dell’ambito di applicazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233. In un caso del genere, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che una sanzione pecuniaria potrebbe essere inflitta a uno Stato membro solo al termine di un ricorso per inadempimento proposto sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. 57 Tale Stato membro aggiunge che, nel caso di specie, esso, ancor prima della scadenza del termine di recepimento e poi durante tutto il procedimento precontenzioso, ha ripetutamente e senza ambiguità indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che riteneva di non essere tenuto a recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233. In tali circostanze, l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE nella presente causa equivarrebbe a privarlo della possibilità di sottoporre alla Corte l’interpretazione da esso accolta dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. 58 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Corte non è tenuta, nell’ambito del presente ricorso, a valutare il contenuto delle misure di attuazione, poiché queste ultime non le sono state comunicate, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca si limita a sostenere che non era tenuto ad adottarle. 59 Nella controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca rileva che, nel caso di specie, è proprio l’esistenza di un obbligo di comunicazione delle misure di attuazione ad essere contestata, dato che le informazioni da esso fornite alla [OSCURATO:PERSONA] non lasciano sussistere alcun dubbio sul fatto che esso riteneva di non essere tenuto a recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233. – Giudizio della Corte 60 L’articolo 260, paragrafo 3, primo comma, TFUE prevede che la [OSCURATO:PERSONA], quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 258 TFUE reputando che lo Stato membro non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato membro che essa consideri adeguato alle circostanze. Il secondo comma di tale articolo 260, paragrafo 3, dispone che, se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. 61 L’articolo 260, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato in modo da consentire, da un lato, di salvaguardare sia le prerogative attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, sia i diritti della difesa e la posizione procedurale riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, e, dall’altro, di permettere alla Corte di valutare, nell’ambito di un unico procedimento, se lo Stato membro interessato abbia adempiuto i propri obblighi di comunicazione delle misure di attuazione della direttiva di cui trattasi e, se del caso, di infliggere la sanzione pecuniaria da essa ritenuta più adeguata alle circostanze del caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 29 e giurisprudenza citata]. 62 L’«obbligo di comunicare le misure di attuazione», previsto all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare informazioni sufficientemente chiare e precise sulle misure di attuazione di una direttiva. Al fine di rispettare l’obbligo di certezza del diritto e di garantire il recepimento delle disposizioni di una direttiva sull’intero territorio interessato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a indicare, per ciascuna disposizione di detta direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l’attuazione [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 30 e giurisprudenza citata]. 63 Nel caso di specie, è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna misura di recepimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233, limitandosi a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] che si riteneva dispensato dall’obbligo di recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233. Tale Stato membro afferma tuttavia, invocando l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, che il presente ricorso verte in realtà sulla correttezza del recepimento di tali direttive e che, pertanto, una sanzione pecuniaria potrebbe essergli inflitta solo in esito a un ricorso per inadempimento proposto sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. 64 Orbene, la mera circostanza che uno Stato membro ritenga, nell’ambito di un ricorso per inadempimento fondato sull’articolo 258 e sull’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, che talune disposizioni di una direttiva non siano ad esso applicabili non può liberarlo dall’obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva né dall’obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le misure di attuazione di detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori), C‑152/23, EU:C:2025:147, punto 66]. Infatti, alla luce dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, uno Stato membro non può esimersi dal suo obbligo di recepimento per il motivo che un’interpretazione della direttiva che esso deve recepire è necessaria, quand’anche i suoi argomenti volti a dimostrare di essere esonerato da tale obbligo non siano manifestamente infondati. 65 Poiché, come emerge dai punti 52 e 53 della presente sentenza, è accertato che, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati della [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non aveva né adottato né, pertanto, comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento limitato della direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della stessa, nonché al recepimento della direttiva 2021/1233, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, l’inadempimento così constatato rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE [v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio), C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 57, e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori), C‑152/23, EU:C:2025:147, punto 77]. 66 Inoltre, contrariamente alle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, un procedimento avviato sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non gli ha affatto impedito di sottoporre alla Corte l’interpretazione da esso accolta dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] gli addebita erroneamente un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 39, paragrafo 3, di tale direttiva e dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233. 67 Si deve pertanto constatare che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è applicabile nel caso di specie. Sull’imposizione di una somma forfettaria e di una penalità – Argomenti delle parti 68 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di infliggere al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca una somma forfettaria e una penalità giornaliera, sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. A tal fine, essa si fonda sulla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2023/C 2/01, intitolata «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione» (GU 2023, C 2, pag. 1), come aggiornata dalla comunicazione C/2024/1123 della [OSCURATO:PERSONA] (GU C, C/2024/1123) (in prosieguo: la «comunicazione del 2023»), per determinare l’importo di tali sanzioni in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, nonché della necessità di garantire l’effetto dissuasivo di dette sanzioni al fine di evitare recidive. 69 Per quanto riguarda, anzitutto, la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] propone di applicare un coefficiente di gravità di 4 su una scala da 1 a 20, per il motivo che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non ha proceduto al recepimento limitato della direttiva 2017/2397 e al recepimento della direttiva 2021/1233, tenendo conto al contempo delle conseguenze del mancato recepimento degli articoli 10, 15 e 38, della direttiva 2017/2397 e delle dimensioni relativamente ridotte del settore della navigazione interna in Danimarca. 70 Poi, per quanto concerne la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in forza del punto 3.3 della comunicazione del 2023, il coefficiente di durata è espresso come moltiplicatore compreso tra 1 e 3 ed è calcolato a un tasso mensile pari a 0,10 a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione fino alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di adire la Corte. Poiché, nel caso di specie, la durata di tale periodo è di 32 mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il coefficiente di durata da applicare debba essere pari a 3. 71 Per quanto attiene, infine, al criterio relativo alla necessità di garantire l’effetto dissuasivo della sanzione in considerazione della capacità finanziaria dello Stato membro interessato, esso è espresso dal fattore «n» aggiornato, fissato per ciascuno Stato membro al punto 3 dell’allegato I della comunicazione del 2023. Per il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, tale fattore «n» aggiornato è pari a 0,53. 72 Di conseguenza, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] propone di fissare la somma forfettaria all’importo più elevato tra, da un lato, la somma forfettaria minima aggiornata di EUR 1 599 000 e, dall’altro, un importo giornaliero di EUR 2 289,60, ottenuto, conformemente al punto 4.2 della comunicazione del 2023, moltiplicando l’importo forfettario aggiornato della somma forfettaria di EUR 1 080 al giorno per il coefficiente di gravità dell’infrazione applicato nel caso di specie, che è di 4, e per il fattore «n» aggiornato di tale Stato membro, vale a dire 0,53, calcolato a partire dal 18 gennaio 2022, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento delle due direttive fino al giorno di cessazione dell’infrazione o, in mancanza, fino a quello della pronuncia della sentenza che sarà emessa nella presente causa. 73 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] propone di fissare l’importo della penalità moltiplicando l’importo forfettario aggiornato della penalità fissato al punto 1 dell’allegato I della comunicazione del 2023, pari a EUR 3 230 al giorno, per il coefficiente di gravità di 4, per il coefficiente di durata di 3 nonché per il fattore «n» aggiornato di 0,53. Ne risulta che l’importo della penalità da versare è pari a EUR 20 542,80 al giorno, a decorrere dalla pronuncia della sentenza che sarà emessa nella presente causa. 74 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, che contesta in via principale l’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, fa valere, in subordine, che dovrebbe essere inflitta solo una penalità, per incoraggiarlo a conformare la propria normativa nazionale al diritto dell’Unione quanto prima. Inoltre, esso fa valere che il coefficiente di gravità di tale penalità dovrebbe essere ridotto a 1, tenuto conto degli effetti limitati del mancato recepimento sul mercato della navigazione interna. 75 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non è stato in grado di dimostrare di essere esentato dall’obbligo di recepimento previsto all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, occorre condannarlo al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità, dato che la gravità limitata dell’infrazione è già stata presa in considerazione nel calcolo del coefficiente di gravità. – Giudizio della Corte 76 Spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso ad essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di infrazioni al diritto dell’Unione analoghe a quelle del caso di specie [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23, EU:C:2024:346, punto 62 e giurisprudenza citata]. 77 Mentre l’applicazione di una penalità giornaliera sembra particolarmente idonea a stimolare uno Stato membro a porre fine, quanto prima, a un inadempimento, la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa piuttosto sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi gravanti sullo Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici in gioco, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23, EU:C:2024:346, punto 59 e giurisprudenza citata]. 78 Nel caso di specie, l’inadempimento constatato risulta dall’erronea interpretazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, della portata del suo obbligo di recepimento della direttiva 2017/2397 alla luce dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima, che prevede talune esenzioni al recepimento di tale direttiva. Tale Stato membro, sin dal procedimento precontenzioso, ha sostenuto costantemente, fornendo argomenti non manifestamente infondati, relativi all’interpretazione di tali esenzioni, che esso riteneva di non essere tenuto a recepire le direttive 2017/2397 e 2021/1233. Peraltro, la Corte non aveva ancora preso posizione, nella sua giurisprudenza, sull’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE in un contesto de genere. In tali circostanze particolari, la condanna al pagamento di una somma forfettaria non appare necessaria per prevenire la reiterazione di infrazioni al diritto dell’Unione analoghe a quelle del caso di specie. 79 Da quanto precede risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca deve essere condannato al solo pagamento di una penalità giornaliera. 80 Quanto all’importo di tale penalità, fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] in EUR 20 542,80 al giorno, conformemente al metodo di calcolo ricordato al punto 73 della presente sentenza, occorre sottolineare che la gravità limitata dell’inadempimento è già stata presa in considerazione nella determinazione del coefficiente di gravità. 81 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che tale penalità prenda effetto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza che sarà emessa nella presente causa. 82 Nel caso di specie, è pacifico che, alla data di chiusura della fase orale, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non aveva né adottato né, pertanto, comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento limitato, nel suo diritto interno, della direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima, e per il recepimento della direttiva 2021/1233. Tuttavia, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie ricordate al punto 78 della presente sentenza, occorre concedere a tale Stato membro un termine di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, per conformarsi agli obblighi derivanti da quest’ultima. 83 Occorre pertanto condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca a versare alla [OSCURATO:PERSONA], alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 53 della presente sentenza persista alla scadenza di tale termine, una penalità giornaliera di importo pari a EUR 20 542,80 fino a quando tale Stato membro non abbia posto fine a detto inadempimento. Sulle spese 84 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, non avendo adottato, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati della [OSCURATO:PERSONA] europea del 28 settembre 2023, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397, per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi, e, pertanto, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è condannato a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea, alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, qualora l’inadempimento constatato al punto 1 del dispositivo persista alla scadenza di tale termine, una penalità giornaliera pari a EUR 20 542,80 fino a quando tale Stato membro non abbia posto fine a detto inadempimento. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme * Lingua processuale: il danese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris