CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 07368/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13625-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto contributi R.G.N.13625/2019 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 575/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la comunicazione preventiva di Fermo amministrativo n. 0838 2015 00001057 notificata il 30 aprile 2015 dolendosi della mancata notifica di tre dei cinque avvisi di addebito in esso riportati relativi a contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti negli anni 2012-2014. 2. Il Tribunale di Pescara rigettò le opposizioni ritenendo corrette l e notific he, mentre l a Corte di appello di L’Aquila, per quanto ancora interessa, annullògli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo, già annullato, ed all’intimazione di pagamento notificata al contribuente ed impugnata, evidenziando che nei casi di irreperibilità relativa di cui all’art.140 c.p.c. l’avviso di addebito, al pari delle cartelle esattoriali, in forza del rinvio contenuto all’art. 30 comma 14 del d.l. n. 78 del 2010 e di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma debba essere notificato con le modalità di cui all’art. 140 citato, nello specifico non rispettate . Ritenne tempestiva l’opposizione proposta evidenziando che il contribuente era venuto a conoscenza degli addebiti solo con la notifica dell’intimazione di pagamento, tempestivamente impugnata. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola due motivi ai quali resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tardiva memoria di costituzione al fine di poter partecipare alla discussione della causa . Il controricorrente ha depositato costituzione di nuovo difensore corredata da procura. All’esito dell’odierna adunanza camerale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 30 comma 4 legge 122 del 2010 e dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 per avere la Corte di appello annullato i tre avvisi di addebito presupposti all’atto impugnato, sul rilievo che la notifica a mezzo di raccomandata perfezionata con la compiuta giacenza non era stata accompagnata dall’invio di raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si dava notizia del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito dalla raccomandata all’ufficio postale. 1.1. Si sostiene che sarebbe legittimo, ai sensi della norma citata, l’utilizzo della procedura semplificata a mezzo del servizio postale e non sarebbe necessaria la seconda raccomandata operando solo le disposizioni sulla consegna delle raccomandate con il servizio postale che non prevedono l’invio di una seconda raccomandata. 2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 14 d.l. 125 del 2010 conv. in l. 122 del 2010 e dell’art. 24 comma 3 d.lgs n. 46 del 1999. 2.1. L’Istituto ricorrente deduce che il giudice di appello, una volta accertato che non erano stati notificati, avrebbe dovuto esaminare il merito della domanda di pagamento e non lo aveva fatto. 3. Tanto premesso va rilevato che parte controricorrente nella sua memoria ha evidenziato che, in disparte ogni altra considerazione, gli avvisi di addebito nr. 38320130000571488000, nr . 3832014000286714000 e nr. 38320140000840666000, relativi a contributi previdenziali per gli anni dal 2012 al 2014, sono stati oggetti di provvedimento di sgravio poiché rientravano nella ipotesi prevista dall’art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197 del 2023 (cfr. documenti depositati dinnanzi a codesta Suprema Corte in data 9.01.2025 con apposita nota ex art. 372 c.p.c. e numerati rispettivamente DOC –01, DOC – 02 e DOC – 03). 4. Tanto premesso ritiene il Collegio che dalla documentazione versata in atti emerge evidente che per effetto dello sgravio disposto sia venuta del tutto meno ogni ragione di controversia. 4.1. Lo sgravio disposto, infatti , ha interessato proprio i contributi ripotati negli avvisi di addebito sottesi all’atto impugnato e dei quali era stata contestata la corretta notifica. Venute meno le poste contributive oggetto della pretesa dell’Inps è, conseguentemente, cessata tra e parti la materia del contendere ed in tal senso deve essere definito il giudizio (cfr. Cass. n. 5098 del 2022) disponendosi la compensazione delle spese tra le parti costituite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 e tenuto conto dell’esito della lite va dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bisdel citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del