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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 43500/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (011 2o22- avverso la sentenza del[g1772-03-2]della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e volti all'alternativa ricostruzione in fatto, preclusa al giudice di legittimità, sulla responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza e insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen..

La Corte di merito ha valutato le apparenti discrasie delle testimonianze degli agenti escussi, e ricondotte a dettagli marginali, pertanto inidonee ad incidere sul giudizio di attendibilità e sulla ricostruzione della dinamica dei fatti alla quale gli imputati, in chiave difensiva, opponevano una loro ricostruzione, peraltro tra loro contrastante, e disattesa con un argomento non illogico (cioè la provenienza dagli interessati).

Né appare censurabile per illogicità la esclusione della causa di non punibilità ricondotta alla ricostruzione in fatto della dinamica dei fatti;Ritenuto che le descritte conclusioni non sono suscettibili di revisione sulla scorta della memoria difensiva fatta pervenire dal ricorrente in vista della trattazione dell'odierna udienza; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (011 2o22- avverso la sentenza del[g1772-03-2]della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e volti all'alternativa ricostruzione in fatto, preclusa al giudice di legittimità, sulla responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza e insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen.. La Corte di merito ha valutato le apparenti discrasie delle testimonianze degli agenti escussi, e ricondotte a dettagli marginali, pertanto inidonee ad incidere sul giudizio di attendibilità e sulla ricostruzione della dinamica dei fatti alla quale gli imputati, in chiave difensiva, opponevano una loro ricostruzione, peraltro tra loro contrastante, e disattesa con un argomento non illogico (cioè la provenienza dagli interessati). Né appare censurabile per illogicità la esclusione della causa di non punibilità ricondotta alla ricostruzione in fatto della dinamica dei fatti;Ritenuto che le descritte conclusioni non sono suscettibili di revisione sulla scorta della memoria difensiva fatta pervenire dal ricorrente in vista della trattazione dell'odierna udienza; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris