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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08894/2026

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esimo-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatoe difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 2538/2025 depositata il 27/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20872/2025Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8894/2026Data pubblicazione 09/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato

esimo-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatoe difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 2538/2025 depositata il 27/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20872/2025Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8894/2026Data pubblicazione 09/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 08894/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris