CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 16192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13332/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione n. 23333/2019 depositata il 19/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: QuestaCorte, con ordinanza 19/09/2019, n. 23333, aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza 2 maggio 2017, n. 153, della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, osservando che: a) il Fallimento ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata dalla controparte al Curatore fallimentare in data 13 giugno 2017; b) la copia notificata, però, non era stata rinvenuta nel fascicolo; c) poiché il ricorso per cassazione era stato notificato in data 11 settembre 2017, calcolando il decorso del termine breve dalla data di deposito della sentenza, lo stesso era da considerare tardivo; il [OSCURATO:PERSONA] SRL aveva proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis cod.proc.civ. , basato su un solo motivo, cui avevano resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli altri intimati non avevano svolto attività difensiva; ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod.proc.civ. il ricorso era stato avviato alla trattazione della Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione; con ordinanza interlocutoria n. 34117/2022, depositata in data 18 novembre 2022, era stato disposto il rinvio alla pubblica udienza, con la seguente motivazione: ritiene il Collegio che non si possa escludere il verificarsi… di un’errata percezione di circostanze di fatto rilevanti”; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ., nonostante l’ordinanza interlocutoria ne avesse disposto la trattazione in pubblica udienza, perché: a) il 4° comma dell’art. 391 bis, a mente del quale “Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391 ter , la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380 bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice”, è stato abrogato dal d.lgs. n. 197/2022; b) l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), come modificato dalla l. n. 197/2022, ha prescritto che le modifiche all’art. 391 bis cod.proc.civ. trovino applicazione anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; parte ricorrente ha depositato memoria in vista della Adunanza della Sesta Sezione civile; pur avendone avuta la possibilità, nulla ha dedotto per lamentare la fissazione della udienza di trattazione del ricorso in Camera di Consiglio piuttosto che in Pubblica Udienza. Considerato che: 1) con l'unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. deduce che l’ordinanza revocanda sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell'art. 395, n. 4), del codice di rito; parte ricorrente rileva che le date indicate nell'ordinanza sono esatte - la sentenza della Corte d'appello era stata pubblicata il 2 maggio 2017 e il ricorso per cassazione notificato l'11 settembre 2017 - ma non avendo rinvenuto prova della notifica della sentenza d'appello al Curatore fallimentare come indicato dal controricorrente, la Corte di cassazione avrebbe dovuto applicare il termine lungo di sei mesi e ritenere, quindi, il ricorso ammissibile; il Collegio preliminarmente rileva che la valutazione di ammissibilità apparente espressa dalla Sesta Sezione civile, Sottosezione Terza nell'ordinanza emessa a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ. ha un valore meramente ordinatorio e non decisorio; “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvioalla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391-bis, 4° comma, cod.proc.civ. non preclude alla stessa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione; tanto premesso, il Collegio ritiene il motivo di ricorso inammissibile, con conseguente inammissibilità del ricorso; nella specie il vizio denunciato non ha i caratteri dell’errore revocatorio; con la sua prospettazione parte ricorrente lamenta, infatti, un preteso error in iure quanto ai presupposti per l’applicazione della sanzione della improcedibilità; nondimeno, la revocazione ex art. 391 - bis cod.proc.civ. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., cioè quando alla Corte sia imputabile una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale l’abbia portata ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; non è prevista come causa direvocazione della pronuncia dicassazione la ricorrenza di un errore di diritto , sostanziale o processuale; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità incassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso percassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere quanto messe in discussione, onde assicurare la stabilità deldiritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. un., 11/04/2018, n.8984); fermo quanto appena rilevato sull’intrinseca inammissibilità del motivo nella sua prospettazione in thesi, il Collegio osserva, per mera completezza, che il denunciato error iuris è anche inesistente e basato sull’errata valutazione del significato del principio di diritto sulla base del quale l’ordinanza impugnata ha deciso; essa, infatti, ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio” (cfr., ex multis , Cass. 07/06/2021, n. 15832 e già Cass.10/07/2013, n. 17066); ora, dall’illustrazione del motivo di ricorso si evince che parte ricorrente non ha individuato la ratio decidendi della ordinanza revocanda che, proprio in forza del ricordato principio di dritto, come anticipato, non ha erroneamente applicato per una svista materiale il termine breve anziché quello lungo, ma ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte applicando, ricorrendone i presupposti, il termine breve secondo la logica della c.d. prova di resistenza, espressa dal seguente principio di diritto, appunto predicato dalla poco sopra citata Cass. n. 17066/2013: “Pur in difetto di produzione di copia autentica dellasentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione dellasentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.”; è, altresì, da rilevare che, ai fini dello scrutinio del motivo di revocazione, non può attribuirsi rilievo a quanto era stato prospettato conla memoria depositata in vista dell’Adunanza della Sesta Sezione civile, cioè al fatto che, diversamente da quanto indicato in apertura del ricorso ordinario su cui è stata pronunciata la decisione qui impugnata, la sentenza allora impugnata era stata in realtà notificata al Curatore fallimentare personalmente e dunque in modo inidoneo a giustificare il decorso del termine breve e che tanto sarebbe stato evincibile dalla successiva affermazione, in chiusura del detto ricorso, che la sentenza non era stata notificata; anche senza considerare che detta prospettazione si concretizza in una integrazione del motivo di ricorso per revocazione, cui non può provvedersi tramite la memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., la quale può solo illustrare e chiarire i motivi di impugnazione (ex multis, cfr. Cass. 31/03/2021, n. 8939), si rileva che comunque quanto si espone avrebbe potuto evidenziare la sussistenza nel ricorso ordinario di due affermazioni contrastanti, le quali avrebbero tutt’al più potuto indurre il Collegio del ricorso ordinario a dubitare della notificazione, dando semmai luogo ad una erronea valutazione di quanto emergente dall’attività di allegazione del ricorso, ma non ad un errore di percezione; del resto, se anche di errore di percezione si fosse trattato, come potrebbe giustificare solo un eventuale principio per cui due affermazioni contrarie si elidono, sì da ridondare in carenza di entrambe, parte ricorrente dovrebbe imputare a sè stessa di non avere fatto rilevare tale ipotetico errore con il motivo di ricorso per revocazione; 2) il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile; 3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di c