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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45995/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza del delitto ascritto all'imputata, è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., anche sotto il profilo oggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza del delitto ascritto all'imputata, è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., anche sotto il profilo oggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris