CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2025
Cassazione n. 28512/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 664/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8159/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Latina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del giorno 7 gennaio 2025 (dep. il 16 gennaio 2025) il G.i.p. del Tribunale di Latina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari poiché gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere (quale promotore e organizzatore) e dei relativi reati fine contro la fede pubblica. Il medesimo Giudice, con ordinanza in data 22 gennaio 2025, ha rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica e la richiesta di immediata liberazione della persona sottoposta a indagini (ossia di revoca di essa) avanzata in sede di interrogatorio di garanzia. 2. Avverso i detti provvedimenti è stato proposto ricorso diretto per cassazione (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.) dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. b), 291, comma 1-quater, 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto: [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28512/2025 Roma, lì, 04/08/2025 - il G.i.p. avrebbe applicato la misura ravvisando l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. senza che essa sia stata prospettata dal Pubblico ministero e, dunque, irritualmente; comunque, avrebbe reso una motivazione apparente – genericamente riferita a tutti gli indagati – sulla sussistenza del pericolo di inquinamento della prova, in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità (che impongono l’indicazione, con riferimento alla persona sottoposta a indagini, delle specifiche circostanze di fatto sulla scorta delle quali esso ricorre ed è concreto, non valendo il generico riferimento all’eventualità che si concordi una strategia difensiva con gli altri indagati); - dunque, nella specie doveva essere espletato l’interrogatorio c.d. preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non ricorrendo neppure i presupposti per non darvi corso per le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. di cui pure è incolpato il ricorrente non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (avuto riguardo ai relativi reati fine e alla pena edittale per esso posta); ragion per cui l’ordinanza genetica sarebbe nulla (art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.). Inoltre, sarebbe generica pure l’ordinanza emessa dal G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia, poiché con essa si è soltanto ribadita la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio senza argomentare in ordine alle specifiche doglianze mosse. [OSCURATO:PERSONA] l’impugnazione avverso l’ordinanza del 22 gennaio 2025, emessa all’esito dell’interrogatorio di garanzia del [OSCURATO:PERSONA], deve qualificarsi come appello ex art. 310 cod. proc. pen. Il ricorso avverso l’ordinanza genetica del giorno 7 gennaio 2025 è infondato. 1. Anzitutto, deve rilevarsi che la memoria di replica difensiva è tardiva: essa è stata depositata il 3 maggio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di cinque giorni liberi posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: delle relative argomentazioni, dunque, il Collegio non terrà conto (cfr. Sez. 3, ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01: «nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione»). 2. A proposito dell’ordinanza del 22 gennaio 2025, con la quale il G.i.p. ha rigettato l’eccezione di nullità del provvedimento genetico e la conseguente richiesta di caducazione della misura cautelare, è dirimente considerare che, come chiarito già da tempo, «in tema di impugnazioni in materia di misure cautelari personali, la richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è l'unico rimedio che il legislatore consente di omettere mediante l'esperimento del ricorso diretto per Cassazione. Il ricorso per Cassazione cosiddetto per saltum non è, dunque, ammesso nei confronti delle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione delle suddette misure, in ordine alle quali è solo prevista, dall'art.310 cod. proc. pen., la speciale impugnativa dell'appello al Tribunale di cui al comma settimo dell'art. 309 di tale codice e - solo in esito a tale gravame - il ricorso per Cassazione. Nel caso, tuttavia, in cui sia stato proposto ricorso diretto per Cassazione avverso provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, pronunciati ex art. 299 cod. proc. pen., lo stesso non è inammissibile, stante la tassatività sia dei mezzi di impugnazione sia dei casi di inammissibilità dell'impugnazione, ma va qualificato come appello a norma dell'art. 568, comma quinto, del medesimo codice ed i relativi atti vanno trasmessi al giudice funzionalmente competente e cioè al Tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il predetto provvedimento» (Sez. 5, n. 820 del 22/08/1991, [OSCURATO:PERSONA]. 188151 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 34675 del 12/07/2011, Zoltan, Rv. 251203 – 01; Sez. 1, n. 22642 del 28/05/2010, Mello, Rv. 247425 – 01). 3. Con riguardo all’ordinanza applicativa della misura si osserva che, anche a seguito dell’inserimento nell’art. 291 cod. proc. pen., del comma 1-quater (in forza dell'art. 2, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114), la giurisprudenza di legittimità ha affermato – e il Collegio intende ribadire tale principio – che, «in tema di misure cautelari personali, non viola il principio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari, competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del titolo, che valorizzi un'esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui l'effettuata valutazione precluda l'espletamento dell'interrogatorio anticipato dell'indagato, di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672 – 01, relativa proprio a una fattispecie in cui la Corte il giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto ricorrente il pericolo di inquinamento probatorio non prospettato dal pubblico ministero, non procedendo, per tale ragione, all'interrogatorio preventivo dell'indagato assoggettato alla misura). Tale esegesi ha condivisibilmente confermato il consolidato orientamento secondo cui «l'indubitabile dovere di non procedere ultra petita preclude [al giudice] la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento dell’[incolpazione] ovvero di disporre misure più gravi di quelle sollecitate, ma non impedisce al giudice investito della richiesta di misura (e, successivamente, al tribunale del riesame) di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, né di ravvisare gli indizi di colpevolezza e i pericula libertatis per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dall'organo di accusa» (Sez. 2, n. 11921/2025, cit., che – tra le altre – richiama Sez. 2, n. 42438 del 06/11/2024, E., Rv. 287260 – 01; Sez. 1, n. 36255 del 30/06/2023, Adalil, n.m.; Sez. 1, n. 2855 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935-01; Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, C., Rv. 260253-01). Ne deriva l’infondatezza della prospettazione difensiva, nella parte in cui ha denunciato la nullità dell’ordinanza genetica a causa del mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. L’impugnazione è pure infondata nella parte in cui assume l’apparenza della motivazione posta a sostegno della sussistenza del pericolo di inquinamento della prova. L’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sanziona con la nullità (e dunque la sua inosservanza rileva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 – 01). In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). Nel caso in esame, l’ordinanza applicativa ha indicato gli elementi posti a sostegno del pericolo di inquinamento probatorio: in particolare, ha richiamato specificamente il contenuto di un dialogo intercettato, relativo proprio alla capacità di sottrarsi alle investigazioni (ostentata da uno dei soggetti gravemente indiziati unitamente al ricorrente ed affermata dal G.i.p. anche in relazione al [OSCURATO:PERSONA]), e ha valorizzato le modalità delle condotte di cui ha ravvisato i gravi indizi – sopra descritte nello stesso provvedimento – nonché la capacità criminale palesata tramite esse dagli indagati (cfr. spec. p. 57 s. dell’ordinanza genetica). [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso diretto non può denunciarsi il vizio di motivazione (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.), basti osservare che tale iter esclude il radicale vizio sanzionato dall’art. 125, comma 3, cit. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Qualificato come appello, ex art. 310 cod. proc. pen., l'impugnazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma - Sezione riesame, per quanto di competenza. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]