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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02177/2024

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ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24101/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata a difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. JACCHIA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso i primi tre in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 24 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: imposta unica scommesse – centri trasmissione dati-estinzione N.24101/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2512/47/16, depositata in data 22 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo ai periodi di imposta 2010 - 2011 , con il quale –a seguito di PVC, nel quale si evidenziava una attività di irregolare raccolta scommesse all’interno dei propri locali commerciali – si contestava alla contribuente quale centro trasmissione dati (CTD, o ricevitore)l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore) estero privo di concessione (Stanleybet) , con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre accessori; la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’impresa contribuente , ritenendo coerente la disciplina interna con il diritto dell’Unione, affermando che l’atto impositivo è debitamente motivato e ritenendo che sussistono i presupposti per l’applicazione nel merito del l’imposta, essendo state le scommesse accettate nel territorio dello Stato, nonché essendo correttamente quantificata l’aliquota applicata; ha proposto ricorso per cassazionela contribuente, affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, con memoria in data 9 ottobre 2023, ha dato atto che l’Ufficio ha annullato in data 19 luglio 2018 con P rovvedimento n. 58405 in autotutela l’avviso di accertamento, limitatamente N.24101/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino all’annualità 2010 e che – in relazione alla annualità 2011, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi di cui all’art. 1, comma 186, l. n. 197 / 2022 , per cui ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; l’avviso di accertamento, quanto al periodo di imposta 2010, è stato annullato in autotutela con determina in data 19 luglio 2018 in ossequio a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27; il medesimo avviso di accertamento, con riferimento all’ulteriore periodo di imposta 2011, è stato oggetto di definizione agevolata in data 30 settembre 2023; pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto al periodo di imposta 2010 e, quanto al periodo di imposta 2011, il giudizio deve dichiararsi estinto; considerato che, stante l’esito del giudizio- in cui vi è stata in parte estinzione del giudizio e in parte annullamento in autotutela dell’atto impositivo - sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti; P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo di imposta 2010 e dichiara estinto il giudizio in relazione al periodo di imposta 2011; compensa interamente tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24101/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata a difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. JACCHIA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso i primi tre in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 24 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: imposta unica scommesse – centri trasmissione dati-estinzione N.24101/16 R.G. Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2512/47/16, depositata in data 22 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo ai periodi di imposta 2010 - 2011 , con il quale –a seguito di PVC, nel quale si evidenziava una attività di irregolare raccolta scommesse all’interno dei propri locali commerciali – si contestava alla contribuente quale centro trasmissione dati (CTD, o ricevitore)l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore) estero privo di concessione (Stanleybet) , con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre accessori; la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’impresa contribuente , ritenendo coerente la disciplina interna con il diritto dell’Unione, affermando che l’atto impositivo è debitamente motivato e ritenendo che sussistono i presupposti per l’applicazione nel merito del l’imposta, essendo state le scommesse accettate nel territorio dello Stato, nonché essendo correttamente quantificata l’aliquota applicata; ha proposto ricorso per cassazionela contribuente, affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, con memoria in data 9 ottobre 2023, ha dato atto che l’Ufficio ha annullato in data 19 luglio 2018 con P rovvedimento n. 58405 in autotutela l’avviso di accertamento, limitatamente N.24101/16 R.G. Est. F. D’Aquino all’annualità 2010 e che – in relazione alla annualità 2011, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi di cui all’art. 1, comma 186, l. n. 197 / 2022 , per cui ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; l’avviso di accertamento, quanto al periodo di imposta 2010, è stato annullato in autotutela con determina in data 19 luglio 2018 in ossequio a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27; il medesimo avviso di accertamento, con riferimento all’ulteriore periodo di imposta 2011, è stato oggetto di definizione agevolata in data 30 settembre 2023; pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto al periodo di imposta 2010 e, quanto al periodo di imposta 2011, il giudizio deve dichiararsi estinto; considerato che, stante l’esito del giudizio- in cui vi è stata in parte estinzione del giudizio e in parte annullamento in autotutela dell’atto impositivo - sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti; P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo di imposta 2010 e dichiara estinto il giudizio in relazione al periodo di imposta 2011; compensa interamente tra le parti le spese
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