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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16404/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza impugnata condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'art.697 cod. pen. relativo alla detenzione illegale di 1393 cartucce.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione di condanna e lamentando il vizio di motivazione non essendosi, tra l'altro, accertato la funzionalità di esso munizionamento.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di una detenzione che era in violazione dell'art 38 T.U.L.P.S. e c he l'imputato non ne aveva operato denuncia.

Per altro verso, la doglianza relativa alle caratteristiche delle cartucce rimette aspetti di puro merito, discussi in sede di cognizione e risolti dal Giudice relativo con una motivazione che, sia pur sintetica, non realizza nessuna contraddizione di legge o vizio di illogicità manifesta della motivazione.

La disponibilità di armi e le abitudini di caccia dello stesso imputato sono, invero, stati ritenuti aspetti idonei a orientare un ragionamento volto a disarticolare il ragionamento difensivo rivolto a ritenere necessaria una perizia sull'efficienza allo sparo delle munizioni.

Esse ha ritneuto il Giudice di merito che, in ragione del gran numero, delle armi disponibili e dell'abitudine di Cassino, venissero utilizzate per essere impiegate.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente ntonio Cairo hi . [OSCURATO:PERSONA] C-ILLERI )Caui\' ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza impugnata condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'art.697 cod. pen. relativo alla detenzione illegale di 1393 cartucce. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione di condanna e lamentando il vizio di motivazione non essendosi, tra l'altro, accertato la funzionalità di esso munizionamento. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di una detenzione che era in violazione dell'art 38 T.U.L.P.S. e c he l'imputato non ne aveva operato denuncia. Per altro verso, la doglianza relativa alle caratteristiche delle cartucce rimette aspetti di puro merito, discussi in sede di cognizione e risolti dal Giudice relativo con una motivazione che, sia pur sintetica, non realizza nessuna contraddizione di legge o vizio di illogicità manifesta della motivazione. La disponibilità di armi e le abitudini di caccia dello stesso imputato sono, invero, stati ritenuti aspetti idonei a orientare un ragionamento volto a disarticolare il ragionamento difensivo rivolto a ritenere necessaria una perizia sull'efficienza allo sparo delle munizioni. Esse ha ritneuto il Giudice di merito che, in ragione del gran numero, delle armi disponibili e dell'abitudine di Cassino, venissero utilizzate per essere impiegate. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ntonio Cairo hi . [OSCURATO:PERSONA] C-ILLERI )Caui\' ogg
Sentenza Cassazione n. 16404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris