CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 32035/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/11/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'annullamento senza rinvio; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto colpevole del reato di calunnia, commesso il 24 aprile 2015. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sottolineando che la Corte di appello era incorsa in errore di calcolo nel ritenere che il reato si sarebbe prescritto in data 29 marzo 2024. Invero, pur applicando il periodo di sospensione della prescrizione indicato dalla Corte di appello in 349 giorni (invero, pari a 318 giorni, derivanti dal rinvio dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 15.5.2023), il termine massimo doveva ritenersi ampiamente decorso alla data di pronuncia della sentenza di appello (7 novembre 2023). 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. essendo stata erroneamente disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza per motivi di salute, documentati da certificato medico, dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, nel procedere al calcolo del termine massimo di prescrizione, è incorsa in un duplice errore. In primo luogo, deve evidenziarsi che il periodo di sospensione è stato indicato in 349 giorni, mentre, il corretto calcolo dei giorni intercorsi tra l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata a richiesta della difesa, e quella successiva del 15.5.2023, è pari a 318 giorni. Sommando tale periodo a quello massimo pari a 7 anni e 6 mesi, ne consegue che l'effetto estintivo è maturato in data 7 settembre 2023. Peraltro, ove pure si fosse tenuto conto dell'erroneo periodo di sospensione indicato dalla Corte di appello (349 giorni), il termine massimo sarebbe venuto a scadenza in data 8 ottobre 2023. In ogni caso, quindi, la prescrizione era ampiamente maturata alla data della pronuncia della sentenza di appello (7 novembre 2023) e, quindi, doveva essere dichiarata l'intervenuta estinzione del reato. 3. I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Le statuizioni relative alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile devono essere confermate, non essendo state oggetto di impugnazione.4>r P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti ci ili. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P • [OSCURATO:PERSONA]