CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banfi;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRANDEROSSELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/2026CALENDA GABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANICCIA-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5191/2019,pubblicata il 30/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. I condomini Massimo, Marzia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Rossella e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaGabriella Calenda, [OSCURATO:PERSONA], Federica e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale difavore dell’impresa di costruzioni Patrizi di lire 145.253.891, quale saldodel corrispettivo dei lavori eseguiti nello stabile condominiale. Gliopponenti hanno dedotto che i lavori erano stati erroneamentecontabilizzati e che l’impresa non aveva tenuto conto di un ulteriorepagamento eseguito in suo favore.Altri condomini, tra cui gli odierni ricorrenti, hanno proposto autonomaopposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo; hanno contestatoanch’essi la contabilizzazione dei lavori e hanno poi eccepito una serie divizi dell’opera, chiedendo in via riconvenzionale la condanna alrisarcimento dei danni sia dell’impresa che del direttore dei lavori e dellasocietà che amministrava il Condominio, notificando anche a questi ultimila citazione in opposizione.2. Riuniti i due giudizi ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, consentenza n. 737/2013 il Tribunale di Frosinone ha accolto l’opposizione eha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo all’impresa una sommaminore rispetto a quella richiesta in via monitoria.Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20263. La sentenza è stata impugnata separatamente dai due gruppi dicondomini, nonché dall’impresa che ha chiesto di ottenere ilriconoscimento dell’intero credito fatto valere in via monitoria. I dueappelli sono stati riuniti. Con la sentenza n. 5191/2019 la Corte d’appellodi Roma ha accolto il gravame di uno dei gruppi di condomini e, in parzialeriforma della sentenza impugnata confermata nel resto, ha modificato ilregolamento delle spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio.4. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i condomini GaetanoD’Ambra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa dicostruzioni geometra [OSCURATO:PERSONA].Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché Massimo e [OSCURATO:PERSONA], MariaTeresa Rossi, Rossella e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese.CONSIDERATO CHE1. La Corte d’ufficio rileva come si ponga anzitutto la questione dellalegittimazione alla proposizione della opposizione al decreto emesso neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei singoli condomini,alcuni dei quali hanno anche fatto valere, con l’opposizione, la garanziaper vizi.2. Sulla questione la giurisprudenza di questa Corte non è univoca.Si è infatti affermato che i singoli condomini non sono legittimati aproporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti delcondominio, in base alla considerazione che nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantatodall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, così che le parti del processopossono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e coluicontro cui tale domanda è diretta, regola che non trova eccezione conriguardo al condominio (cfr. in tal senso Cass. n. 15567/2018, Cass. n.Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20267053/2024 e Cass. n. 7489/2025). Questa Corte si è però anche chiestase la controversia avente ad oggetto l’opposizione a un decreto ingiuntivoemesso a tutela del credito vantato da un terzo nei confronti delcondominio abbia peculiarità tali da potere giustificare una soluzionediversa, riconoscendo al singolo condomino il potere di agire in viaautonoma, sostituendosi al condominio che tale opposizione non abbiaproposto (v. Cass. n. 40857/2021 e Cass. n. 22856/2017). Si è cosìosservato che l’interesse diretto e immediato del condomino discende dalfatto che il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti delcondominio acquista natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti delsingolo condomino e si è riconosciuta al condomino, al quale sia intimato ilpagamento di una somma di danaro in base a un decreto ingiuntivo nonopposto ottenuto nei confronti del condominio, la legittimazione aproporre i rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva aldecreto (Cass. n. 5811/2022).Per quanto poi concerne, in particolare, il contratto d’appalto, si è direcente affermato che il condominio è parte contrattuale complessa,necessariamente rappresentata dall’amministratore, cosicché difetta nelsingolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, control’appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni(così Cass. n. 14829/2025), tesi alla quale si è opposto il mancatoconfronto con il principio enunciato dalle sezioni unite con la decisione n.10934/2019 (Cass. n. 2984/2026). È venuto in rilievo altresì il profilospecifico della legittimazione dei singoli condomini a far valere la garanziaper difetti dell’opera appaltata, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., ove ilavori siano stati commessi dall’amministratore di condominio, inesecuzione di deliberazione dell’assemblea, (Cass. n. 11606/2022; Cass.n. 2774/2025), tema che coinvolge pure il punto della decorrenza deltermine per la denuncia dei vizi e delle difformità (Cass. n. 4619/1996;Cass. n. 4364/2015).Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20263. Trattandosi di questioni di diritto di particolare rilevanza, il Collegioritiene di rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in udienzapubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa