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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39778/2025

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della Corte d'appello di Bologna; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sul punto inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 13 maggio 2025, ha confermato la condanna a pena sospesa di mesi due e giorni quindici di reclusione di E.A. , pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 23 maggio 2023, per i reati di minaccia e percosse, commessi in continuazione.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativa mente in € 3.000,00.

In particolare, l'imputato è stato riconosciuto colpevole per aver minacciato gravemente M.G.

I in concorso con E.T. (per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità per tardività della querela), e per averla percossa sferrandole calci al fianco (fatti commessi a Medicina il 12 febbraio 2018).L'aggressione e le minacce sono state ricondotte al rifiuto della persona offesa di attivarsi al fine di reclutare donne per matrimoni combinati e al fatto che l'imputato si fosse accorto che la M.G. stava registrando la conversazione.

Ai fini dell'affermazione di responsabilità la Corte territoriale ha valorizzato le parole della persona offesa, la certificazione medica in atti e le dichiarazioni della psicoterapeuta S. a cui la persona offesa aveva riferito i fatti e che avevavisto i lividi, invitando la M.G. a farseli refertare dopo qualche giorno.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, sulla base di due motivi con cui ha dedotto vizi motivazionali e violazioni di legge.

2.1. Col prima motivo, censura la ritenuta attendibilità della persona offesa.

Lamenta che la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado per relatforiern, ha posto a fondamento dell'accertamento di colpevolezza le sue sole dichiarazioni, senza riscontri oggettivi, omettendo quella rigorosa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante costituitosi parte civile e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto richiesta da questa Corte.

Si censura, in primo luogo, la mancata valutazione della credibilità soggettiva della dichiarante, dedita a sporgere querele rivelatesi infondate in passato, come dalla stessa confermato, avendo persino ammesso di aver subito un procedimento penale per procurato allarme.

Il richiamo, a conforto dell'accusa, del racconto della dottoressa S. sarebbe inidoneo, poiché la psicoterapeuta aveva a sua volta confermato la ricorrenza di episodi simili nel passato della paziente: sicché il fatto che la parte civile avesse riferito i fatti alla sua psicoterapeuta non costituiva una conferma della sua credibilità, ben potendo essere la modalità tipica con cui la medesima lanci accuse infondate.

Si eccepisce, poi, la mancata verifica dell'attendibilità intrinseca del racconto, infarcito di contraddizioni e illogicità.

Pur avendo la Corte territoriale riconosciuto "imprecisioni nella narrazione con riguardo alla collocazione dei fatti nel tempo", la stessa avrebbe omesso di motivare sulle criticità intrinseche evidenziate in appello, quali: l'illogico affidamento fatto dall'imputato, che avrebbe proposto alla persona offesa il piano criminoso, nonostante fosse alla stessa quasi sconosciuto; la scarsa credibilità del luogo in cui la proposta era stata avanzata (nei giardini) e delle modalità del futuro illecito (essendo inverosimile che degli italiani si recassero in Marocco per contrarre matrimoni "combinati"); l'irragionevole preveggenza della persona offesa (recatasi dai Carabinieri e munitasi di registratore senza sapere di cosa dovesse parlare con i suoi interlocutori, non certo adusi al crimine); l'inspiegabile mancata richiesta di cancellazione dell'audio da parte dell' E.A. una volta scoperta la registrazione; l' illogica scelta di questi di aggredire la persona 2offesa solo in un secondo momento, e non nell'immediato.

Tali illogicità e incongruenze sarebbero rimaste senza risposta.

In estrema sintesi, a fronte di un quadro accusatorio, da parte della persona offesa, che la stessa sentenza d'appello ammette alquanto incerto, mancherebbero un vaglio critico e riscontri adeguati.

Tanto più considerato che i fatti erano avvenuti in luoghi pubblici (il tentativo di investimento) o, addirittura, alla presenza del marito della persona offesa (le asserite minacce, peraltro anch'esse pronunciate in un esercizio pubblico). 2.2 Col secondo motivo, si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge per la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni liquidati alla persona offesa.

La statuizione sarebbe illegittima date le precarie condizioni economiche dell'imputato, non in grado di farvi fronte: circostanza non valutata dalla Corte territoriale, che si era limitata a rilevare che la difesa non aveva documentato "l'impossibilità e la difficoltà di provvedere al risarcimento".

Ciò violerebbe il dovere del giudice del merito di valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato, al fine di evitare un trattamento di sfavore in ragione delle sue condizioni economiche (in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.).

Nel ricorso si allega che l'imputato sarebbe invalido al lavoro per patologia oncologica, privo di beni e titolare del solo reddito di circa 350,00 mensili a titolo di pensione di invalidità.

Tali condizioni erano nella sfera di conoscenza della Corte territoriale che aveva deliberato sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

Invero, la Corte territoriale, nonostante plurime istanze contenute nell'appello, volte ad evidenziare varie incongruenze nel narrato della persona offesa, elude quasi del tutto l'onere motivazionale, limitandosi a rispondere, in parte, solo a quelle inerenti al coimputato del ricorrente.

In particolare, nulla si legge, nella sentenza d'appello, sui principali punti sollevati nell'atto di impugnazione, ovvero: circa l'inverosimile movente (organizzare matrimoni combinati), essendo improbabile chel E.A. kquasi sconosciuto alla' M.G. h le potesse proporre di reclutare donne per matrimoni combinati in Marocco (tesi priva di ulteriori riscontri); circa l'incomprensibile ragione, a monte, della decisione di registrare l'incontro, nonostante la M.G. non potesse sapere di cosa si sarebbe 3parlato, da parte di soggetti incensurati; circa l'illogica dinamica attraverso cui E.A. avrebbe scoperto la registrazione (secondo la teste, chiedendole il cellulare con la scusa di volerlo comprare uguale per la moglie); circa l'illogica versione secondo cui, pur avendo scoperto di essere registrato, E.A. non abbia aggredito subito la i M.G.

I circa la confusione cronologica nelle date in cui sarebbero avvenute aggressione e minacce; circa i moventi diversi alla base delle minacce di E.T. circa le plurime ragioni di inattendibilità soggettiva della persona offesa, in cura da una psicoterapeuta e autrice - per sua stessa ammissione e come attestato dai Carabinieri in una nota - di tante denunce per minacce e percosse archiviate).

A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale - pur dando atto che, "in altre occasioni, rispetto ad altre querele sporte, la M.G. fosse stata considerata non attendibile" - sostanzialmente non risponde (se non, e in maniera poco chiara, a quelle riguardanti E.T.

I limitandosi a ritenere credibile il narrato della persona offesa in base ad assunti riscontri, quali le parole della psicoterapeuta (dottoressa S. e la certificazione medica in atti, che, in realtà, tali non sono: per l'evidente "circolarità" della prova dichiarativa (pur sempre avente quale unica fonte la stessa persona offesa) e per la aspecifica causale correlata al referto attestante lividi (peraltro redatto a distanza di giorni dai fatti, ed avendo, la sentenza d'appello, assunto che i colpi abbiano attinto una "gamba", a fronte di un capo d'imputazione che parla di "calci al fianco").

Si tratta, in definitiva, di un percorso argomentativo manifestamente carente e, in ogni caso, che non risponde ai dettagliati motivi di censura sollevati con l'appello: e ciò tanto più considerate le ammesse (dal giudice d'appello, ma anche da quello di primo grado) "imprecisioni nella narrazione" della persona offesa e la circostanza che altre sue analoghe querele erano state archiviate,

2. Anche il secondo motivo è fondato.

Secondo la Corte d'appello, la difesa non aveva documentato "l'impossibilità e la difficoltà di provvedere al risarcimento di una somma di denaro non particolarmente consistente ed in tempi più che congrui".

Sennonché, come già chiarito da questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o 4emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, Rv. 287113-01, la quale, in motivazione, ha precisato che gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di verifica si possono ricavare, a titolo esemplificativo, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla natura del reato contestato e dalle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute).

Il collegio intende ribadire tale principio, condividendolo.

Nella specie, invero, nonostante la pacifica e documentata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte d'appello non ha motivato circa la possibilità, per l'imputato, di adempiere, nonostante detta ammissione indichi le non sue non floride condizioni economiche, al pagamento del risarcimento liquidato.

La sentenza va, pertanto, annullata ed il giudice del rinvio dovrà operare una nuova valutazione sul punto, considerate le menzionate coordinate in diritto e scevra dal citato vizio di motivazione.

3. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bologna; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sul punto inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 13 maggio 2025, ha confermato la condanna a pena sospesa di mesi due e giorni quindici di reclusione di E.A. , pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 23 maggio 2023, per i reati di minaccia e percosse, commessi in continuazione. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativa mente in € 3.000,00. In particolare, l'imputato è stato riconosciuto colpevole per aver minacciato gravemente M.G. I in concorso con E.T. (per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità per tardività della querela), e per averla percossa sferrandole calci al fianco (fatti commessi a Medicina il 12 febbraio 2018).L'aggressione e le minacce sono state ricondotte al rifiuto della persona offesa di attivarsi al fine di reclutare donne per matrimoni combinati e al fatto che l'imputato si fosse accorto che la M.G. stava registrando la conversazione. Ai fini dell'affermazione di responsabilità la Corte territoriale ha valorizzato le parole della persona offesa, la certificazione medica in atti e le dichiarazioni della psicoterapeuta S. a cui la persona offesa aveva riferito i fatti e che avevavisto i lividi, invitando la M.G. a farseli refertare dopo qualche giorno. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, sulla base di due motivi con cui ha dedotto vizi motivazionali e violazioni di legge. 2.1. Col prima motivo, censura la ritenuta attendibilità della persona offesa. Lamenta che la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado per relatforiern, ha posto a fondamento dell'accertamento di colpevolezza le sue sole dichiarazioni, senza riscontri oggettivi, omettendo quella rigorosa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante costituitosi parte civile e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto richiesta da questa Corte. Si censura, in primo luogo, la mancata valutazione della credibilità soggettiva della dichiarante, dedita a sporgere querele rivelatesi infondate in passato, come dalla stessa confermato, avendo persino ammesso di aver subito un procedimento penale per procurato allarme. Il richiamo, a conforto dell'accusa, del racconto della dottoressa S. sarebbe inidoneo, poiché la psicoterapeuta aveva a sua volta confermato la ricorrenza di episodi simili nel passato della paziente: sicché il fatto che la parte civile avesse riferito i fatti alla sua psicoterapeuta non costituiva una conferma della sua credibilità, ben potendo essere la modalità tipica con cui la medesima lanci accuse infondate. Si eccepisce, poi, la mancata verifica dell'attendibilità intrinseca del racconto, infarcito di contraddizioni e illogicità. Pur avendo la Corte territoriale riconosciuto "imprecisioni nella narrazione con riguardo alla collocazione dei fatti nel tempo", la stessa avrebbe omesso di motivare sulle criticità intrinseche evidenziate in appello, quali: l'illogico affidamento fatto dall'imputato, che avrebbe proposto alla persona offesa il piano criminoso, nonostante fosse alla stessa quasi sconosciuto; la scarsa credibilità del luogo in cui la proposta era stata avanzata (nei giardini) e delle modalità del futuro illecito (essendo inverosimile che degli italiani si recassero in Marocco per contrarre matrimoni "combinati"); l'irragionevole preveggenza della persona offesa (recatasi dai Carabinieri e munitasi di registratore senza sapere di cosa dovesse parlare con i suoi interlocutori, non certo adusi al crimine); l'inspiegabile mancata richiesta di cancellazione dell'audio da parte dell' E.A. una volta scoperta la registrazione; l' illogica scelta di questi di aggredire la persona 2offesa solo in un secondo momento, e non nell'immediato. Tali illogicità e incongruenze sarebbero rimaste senza risposta. In estrema sintesi, a fronte di un quadro accusatorio, da parte della persona offesa, che la stessa sentenza d'appello ammette alquanto incerto, mancherebbero un vaglio critico e riscontri adeguati. Tanto più considerato che i fatti erano avvenuti in luoghi pubblici (il tentativo di investimento) o, addirittura, alla presenza del marito della persona offesa (le asserite minacce, peraltro anch'esse pronunciate in un esercizio pubblico). 2.2 Col secondo motivo, si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge per la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni liquidati alla persona offesa. La statuizione sarebbe illegittima date le precarie condizioni economiche dell'imputato, non in grado di farvi fronte: circostanza non valutata dalla Corte territoriale, che si era limitata a rilevare che la difesa non aveva documentato "l'impossibilità e la difficoltà di provvedere al risarcimento". Ciò violerebbe il dovere del giudice del merito di valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato, al fine di evitare un trattamento di sfavore in ragione delle sue condizioni economiche (in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.). Nel ricorso si allega che l'imputato sarebbe invalido al lavoro per patologia oncologica, privo di beni e titolare del solo reddito di circa 350,00 mensili a titolo di pensione di invalidità. Tali condizioni erano nella sfera di conoscenza della Corte territoriale che aveva deliberato sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Invero, la Corte territoriale, nonostante plurime istanze contenute nell'appello, volte ad evidenziare varie incongruenze nel narrato della persona offesa, elude quasi del tutto l'onere motivazionale, limitandosi a rispondere, in parte, solo a quelle inerenti al coimputato del ricorrente. In particolare, nulla si legge, nella sentenza d'appello, sui principali punti sollevati nell'atto di impugnazione, ovvero: circa l'inverosimile movente (organizzare matrimoni combinati), essendo improbabile chel E.A. kquasi sconosciuto alla' M.G. h le potesse proporre di reclutare donne per matrimoni combinati in Marocco (tesi priva di ulteriori riscontri); circa l'incomprensibile ragione, a monte, della decisione di registrare l'incontro, nonostante la M.G. non potesse sapere di cosa si sarebbe 3parlato, da parte di soggetti incensurati; circa l'illogica dinamica attraverso cui E.A. avrebbe scoperto la registrazione (secondo la teste, chiedendole il cellulare con la scusa di volerlo comprare uguale per la moglie); circa l'illogica versione secondo cui, pur avendo scoperto di essere registrato, E.A. non abbia aggredito subito la i M.G. I circa la confusione cronologica nelle date in cui sarebbero avvenute aggressione e minacce; circa i moventi diversi alla base delle minacce di E.T. circa le plurime ragioni di inattendibilità soggettiva della persona offesa, in cura da una psicoterapeuta e autrice - per sua stessa ammissione e come attestato dai Carabinieri in una nota - di tante denunce per minacce e percosse archiviate). A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale - pur dando atto che, "in altre occasioni, rispetto ad altre querele sporte, la M.G. fosse stata considerata non attendibile" - sostanzialmente non risponde (se non, e in maniera poco chiara, a quelle riguardanti E.T. I limitandosi a ritenere credibile il narrato della persona offesa in base ad assunti riscontri, quali le parole della psicoterapeuta (dottoressa S. e la certificazione medica in atti, che, in realtà, tali non sono: per l'evidente "circolarità" della prova dichiarativa (pur sempre avente quale unica fonte la stessa persona offesa) e per la aspecifica causale correlata al referto attestante lividi (peraltro redatto a distanza di giorni dai fatti, ed avendo, la sentenza d'appello, assunto che i colpi abbiano attinto una "gamba", a fronte di un capo d'imputazione che parla di "calci al fianco"). Si tratta, in definitiva, di un percorso argomentativo manifestamente carente e, in ogni caso, che non risponde ai dettagliati motivi di censura sollevati con l'appello: e ciò tanto più considerate le ammesse (dal giudice d'appello, ma anche da quello di primo grado) "imprecisioni nella narrazione" della persona offesa e la circostanza che altre sue analoghe querele erano state archiviate, 2. Anche il secondo motivo è fondato. Secondo la Corte d'appello, la difesa non aveva documentato "l'impossibilità e la difficoltà di provvedere al risarcimento di una somma di denaro non particolarmente consistente ed in tempi più che congrui". Sennonché, come già chiarito da questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o 4emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, Rv. 287113-01, la quale, in motivazione, ha precisato che gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di verifica si possono ricavare, a titolo esemplificativo, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla natura del reato contestato e dalle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute). Il collegio intende ribadire tale principio, condividendolo. Nella specie, invero, nonostante la pacifica e documentata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte d'appello non ha motivato circa la possibilità, per l'imputato, di adempiere, nonostante detta ammissione indichi le non sue non floride condizioni economiche, al pagamento del risarcimento liquidato. La sentenza va, pertanto, annullata ed il giudice del rinvio dovrà operare una nuova valutazione sul punto, considerate le menzionate coordinate in diritto e scevra dal citato vizio di motivazione. 3. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento. P P.Q.M
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