CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 agosto 1989
Cassazione n. 13564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1989 avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclubo chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. V. Luperi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena sospesa di anni uno e mesi nove di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere l'Iva per l'anno di imposta del 2015, indicato nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi, per un ammontare di C 48.556,00 con Iva indebitamente detratta pari a C 10.682,00, avvalendosi di due fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società NERONE srl, società evasore totale negli anni 2011-2016, priva di struttura organizzativa per la realizzazione commercializzazione di quanto fatturato. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521-522 cod.pen. violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Argomenta il ricorrente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza là dove a fronte di una contestazione di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, come riportato nel capo di imputazione, il giudice avrebbe condannato l'imputato per la diversa ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti sulla scorta, peraltro, di un generico riferimento del consulente tecnico di parte. A fronte del dato fattuale risultante dall'accertamento dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, e del riferimento contenuto nel capo di imputazione relativo proprio alla "oggettiva inesistenza" delle fatture utilizzate nella dichiarazioni dell'imputato, il medesimo è stato condannato per avere utilizzato fatture per "operazioni soggettivamente inesistenti". Sulla diversità del fatto l'imputato non sarebbe stato messo in condizioni di svolgere il proprio diritto di difesa, non potendo condividersi l'affermazione del giudice dell'impugnazione dell'esercizio delle prerogative difensive a fronte del mutamento del fatto desunte dalle dichiarazioni scarne del consulente tecnico di parte. Paradossalmente il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] risponderebbe di un reato commesso dalla Nerone srl, quello di emissione di fatture soggettivamente inesistente, o da chi per lui, senza che il reato di suddetto sia mai stato oggetto di indagine penale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione alla sussistenza del dolo specifico e vizio di motivazione. La Corte d'appello, dopo aver ammesso che le fatture erano state emesse per operazioni oggettivamente esistenti, avrebbe ritenuto in capo all'imputato la consapevolezza che colui che ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'imputato non aveva poi versato l'iva corrisposta dall'utilizzatore. In altri termini, fermo il principio dell'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica anche quando relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, la corte territoriale avrebbe ritenuto il dolo in capo al soggetto utilizzatore della documentazione fiscale desumendolo dalla circostanza che l'iva evasa dal soggetto interposto non sarebbe stata pagata e dall'essere l'emittente una società cartiera. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto dimostrato il dolo del reato, ovvero la consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla diversità soggettiva da chi ha provveduto formalmente alla fatturazione del corrispettivo dal fatto che l'imputato non aveva mai prodotto agli organi accertatori o nel corso del giudizio atti a dimostrare di aver trattato con la Nerone srl. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 37 cod.pen. e 133 cod.proc.pen. applicazione delle pene accessorie senza valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur in presenza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod.pen. e della non menzione ex art. 179 cod.pen. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità, in caso analogo, ha affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hugony, Rv. 273728 - 01). Ma, quanto al caso concreto, rileva, il Collegio, che la censura risulta manifestamente infondata anche in fatto in quanto la contestazione mossa nel capo di imputazione indica entrambe le fattispecie di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, come si evince dalla lettura del capo di imputazione laddove descrive il fatto di avere utilizzato le fatture emesse dalla Nerone srl, società risultata evasore totale negli anni 2011-2016, priva di struttura imprenditoriale. Nella descrizione del fatto vi sono tutti gli elementi caratterizzanti il profilo dell'inesistenza soggettiva della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti su cui il ricorrente era in grado di svolgere il diritto di difesa. 5. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. La corte territoriale con motivazione congrua e immune da censure di illogicità e/o contraddittorietà, ha argomentato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima e ciò in quanto l'imputato non ha mai prodottogli organi accertatori, nel corso del giudizio, documentazione extracontabile atta a dimostrare di aver trattato con la Nerone srl, non ha prodotto gli acquisti di cui alle fatture utilizzate in dichiarazione, né alcuna documentazione da cui risultavano rapporti diretti con l'apparente fornitore cioè la Nerone stessa, soggetto cartiera in quanto priva di struttura organizzativa e risultata evasore totale negli anni di riferimento (Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Rv. 277938 - 01), accertamento del dolo, riservato al giudice di merito, che in quanto adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390 - 01). 6. Il terzo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 37 cod.pen. è inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, dal non contestato riepilogo dei motivi di impugnazione non risulta devoluta in appello la censura di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen., né sotto altro aspetto sussiste un profilo di pena illegale, che sarebbe rilevabile d'ufficio, e ciò in quanto il giudice di primo grado, a pag. 10, ha espresso un giudizio di "congruità" della durata delle pene accessorie nella misura di quella della pena principale (fatti salvi i minimi di legge), sicchè il giudizio di congruità espresso, tenuto conto della individuazione della durata nel medio edittale della pena principale, risulta rispettoso del principio secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01). 7. Infine, manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato, dai giudici del merito, stante l'assenza di elementi positivi di valutazione, in presenza di comportamento processuale neutro, in un contesto di gravità del fatto e di assenza di condotte riparative successive. Il diniego risulta congruamente argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione e in ragione dell'assenza di condotte riparative successive al reato che ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve tenere conto, in quanto condotte rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 17240 del 1989 Rv. 182794 - 01), ratio decidendi non specificatamente contestata dal ricorrente, sicchè il ricorso è anche generico. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre