CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2026
Cassazione n. 35956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 settembre 1999 avverso la sentenza del 12/03/2026 del Giudice di Pace di Ferrara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Ferrara riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998. 2. Avverso tale sentenza, l'interessato, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assoluta carenza di motivazione in relazione alla difesa proposta e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 34 d.lgs., n. 274 del 2000 in relazione all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi palesemente ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova (v. pag. 2 della sentenza impugnata). In talsenso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763). 4. Alla dichiarata inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. P.Q.M