Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0052
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici,
Dovendo esaminare il caso di tre ricorrenti, tutti appartenenti a un servizio linguistico, due dei quali hanno citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] C.E.E., mentre il terzo impugna un atto del [OSCURATO:PERSONA], chiedo l'autorizzazione a riunire in una sola esposizione le conclusioni relative ai ricorsi 52-64, 12-65 e 47-65.
Le loro rispettive situazioni sono infatti molto simili, per non dire identiche, e il denominatore comune delle tre cause è la loro origine: la vostra sentenza 70-63 del 7 luglio 1964. [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. eccepisce l'irricevibilità dei primi due ricorsi; nella terza causa, la seconda Sezione ha deciso, con ordinanza del 14 luglio scorso, di applicare l'articolo 92 del regolamento di procedura e di pronunciarsi in via preliminare sulla ricevibilità.
I
Esaminiamo i fatti secondo l'ordine d'iscrizione a ruolo delle cause.
a)
[OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa 52-64, veniva assunto come interprete dalla [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. nel 1958 e all'entrata in vigore dello statuto si trovava al grado L/B, quarto scatto. Con decisione 21 dicembre 1962, veniva nominato in ruolo al grado L/A 5, quinto scatto, con effetto dal 1
o
gennaio 1962. Una successiva decisione del 23 settembre 1963 lo reinquadrava al grado L/A 4, secondo scatto, sempre con effetto dal 1
o
gennaio 1962.
Con lettere 24 luglio e 30 settembre 1964, indirizzate rispettivamente al direttore generale dell'amministrazione ed alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], invocando la sentenza 70-63 del 7 luglio precedente, sollecitava il quarto scatto con anzianità dal 1
o
gennaio 1962. Il 2 ottobre 1964, il direttore generale dell'amministrazione gli comunicava che il suo ricorso si trovava allo studio, ma di fronte al silenzio protrattosi fino alla scadenza dei due mesi previsti dall'articolo 91, n. 2, dello statuto, l'interessato ha proposto il presente ricorso registrato in Cancelleria il 23 novembre 1964.
b)
Il caso del Bauer, ricorrente nella causa 12-65, presenta forti analogie con il precedente. Dipendente come il [OSCURATO:PERSONA] dal servizio linguistico della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E., passava in ruolo il 21 dicembre 1962 nel grado L/A 5, ottavo scatto, con effetto dal 1
o
gennaio 1962; indi, con decisione 23 settembre 1963, veniva reinquadrato al grado L/A 4, quinto scatto, con effetto dalla stessa data. Il 30 ottobre 1964 egli presentava alla [OSCURATO:PERSONA] quello che egli stesso definiva una «domanda — ricorso gerarchico» con cui sollecitava l'ottavo scatto del grado L/A 4, con effetto dal 1
o
gennaio 1962. Ricevuta una risposta «d'attesa», in data 13 gennaio 1965, egli proponeva il ricorso iscritto a ruolo il 26 febbraio 1965.
c)
La ricorrente nel ricorso 47-65, sig. na Kalkuhl, che fa parte del servizio linguistico del [OSCURATO:PERSONA], era stata nominata in ruolo al grado L/A 4, secondo scatto, con decisione 20 dicembre 1962. Il 30 marzo 1965, invocando la vostra sentenza 70-63, chiedeva la revisione del suo stato giuridico, senza meglio precisare le sue pretese. Di fronte alla risposta negativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] in data 9 aprile, essa proponeva ricorso giurisdizionale, registrato l'8 luglio.
Le tre situazioni possono essere riassunte come segue: un funzionario, il cui scatto è stato determinato con decisione risalente al 1962 o al 1963 e non impugnata illico et immediate, attende il 1964 o il 1965 per ricorrere in via gerarchica onde chiedere la modifica dello scatto con effetto retroattivo alla data dell'integrazione. Una risposta di attesa o un rifiuto esplicito opposto al ricorso lo inducono a promuovere ricorso giurisdizionale.
II
È ricevibile un simile ricorso? In pratica il problema si è posto negli stessi termini in occasione delle cause 50, 51, 53, 54 e 57-65
([OSCURATO:PERSONA] ed altri)
, dalle quali è scaturita la vostra sentenza del 15 luglio scorso. La vostra pronuncia ha avuto carattere negativo e dopo aver esaminato gli argomenti svolti in questa sede, almeno sotto gli aspetti particolari che essi presentano, potrò solo concludere proponendovi di adottare la stessa soluzione.
1.
A norma dell'articolo 91 dello statuto, il ricorso giurisdizionale dev'essere presentato entro tre mesi dal giorno in cui il provvedimento individuale viene notificato al dipendente. Se però il dipendente si è avvalso della facoltà di proporre una domanda o reclamo all'amministrazione, a norma dell'articolo 90, la mancanza di una decisione dell'autorità competente entro i due mesi dalla presentazione del reclamo costituisce un rifiuto implicito che dev'essere impugnato in via giurisdizionale nei due mesi successivi. D'altro canto, se l'articolo 90 non contempla termini per la presentazione del reclamo, ciò non implica che la presentazione di un reclamo, libera da ogni vincolo temporale, possa far nuovamente decorrere il termine d'impugnazione ormai scaduto nei confronti di una decisione antecedente. La sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
quindi, richiamandosi ad una soluzione già accolta nella sentenza 43-64
([OSCURATO:PERSONA])
, fa rilevare che il rigetto da parte dell'amministrazione di reclami identici a quelli che hanno originato la presente controversia dev'essere considerato come conferma delle decisioni precedenti che hanno determinato l'inquadramento degli interessati; di conseguenza gl'interessati avrebbero dovuto impugnare tempestivamente dette decisioni in quanto il pregiudizio lamentato nel reclamo era stato arrecato dalle decisioni stesse. L'esempio di cui sopra non fa una grinza per il caso dei tre ricorrenti di cui mi sto occupando. È incontestato che i reclami proposti all'amministrazione erano diretti contro le decisioni adottate parecchi anni prima per attribuire lo scatto di anzianità ai ricorrenti e che a quell'epoca non erano state affatto contestate. Tali reclami non possono quindi far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.
Senza approfondire oltre la disamina di tale tesi, il patrono del Bauer ha formulato una doppia riserva :
In primo luogo, il silenzio-rifiuto sarebbe acquisito alla scadenza dei due mesi solo se l'amministrazione «non ha mosso dito», mentre andrebbe escluso qualora l'amministrazione risponda che la questione è allo studio. Basterà leggere l'articolo 91 per rendersi conto dell'inesattezza dell'assunto. L'unico presupposto del silenzio-rifiuto è la «
mancanza di decisione
dell'autorità competente… alla scadenza di un termine di due mesi…»; una risposta interlocutoria, che evidentemente non costituisce decisione, non può impedire la maturazione del silenzio-rifiuto una volta trascorsi i due mesi. D'altro canto, la decisione è presupposto del ricorso.
L'altra riserva si fonda sulla necessita di distinguere tra «domanda» e «reclamo». Il reclamo tenderebbe a modificare un ordine giuridico preesistente e deve quindi essere formulato in un termine perentorio, mentre la domanda con cui si chiede il riconoscimento di un diritto non dovrebbe necessariamente essere vincolata ad un termine. All'obiezione si può rispondere in due modi: anzitutto gli articoli 90 e 91 dello statuto contemplano sia la domanda che il reclamo: entrambi sono sottoposti alla stessa disciplina. In secondo luogo, il Bauer stesso ha definito il suo ricorso gerarchico «domanda e reclamo».
2.
Le norme relative ai termini d'impugnazione testé ricordate potrebbero essere disapplicate se i ricorrenti fossero in grado di dedurre un fatto nuovo tale da mutare le circostanze e le condizioni essenziali per l'attribuzione del loro inquadramento. Essi sostengono che questo fatto nuovo è costituito dalla sentenza 70-63; la tesi però cade di fronte alle sentenze
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
ove si conferma che gli effetti giuridici della sentenza con cui la Corte ha annullato un atto amministrativo si estendono unicamente alle parti ed ai terzi direttamente toccati dall'atto annullato. La sentenza 70-63, che disciplina la sola situazione individuale del ricorrente, non tocca affatto i terzi quali ad esempio i ricorrenti nella presente causa.
Vi ricorderete che, in udienza, il patrono del [OSCURATO:PERSONA] e della Kalkuhl ha tentato di sottrarsi alle conseguenze di tale giurisprudenza sostenendo che, se la sentenza 70-63 non costituiva fatto nuovo per i due funzionari, essa lo costituiva invece per le istituzioni dalle quali dipendevano i suoi clienti. L'uniformità di condotta delle Comunità sia all'entrata in vigore dello statuto che dopo la pronuncia della vostra sentenza 70-63 rivela che il complesso delle istituzioni è direttamente toccato da detta sentenza, che per esse costituirebbe fatto nuovo. Lo stratagemma è troppo ingegnoso per essere convincente. Se una istituzione, in virtù della sentenza 70-63, costituente per lei un fatto nuovo, avesse ravvisato l'obbligo di rettificare lo stato giuridico di uno dei suoi dipendenti, ne conseguirebbe di necessità che tale dipendente è direttamente toccato dalla stessa sentenza: ma proprio questo voi avete giustamente rifiutato di ammettere.
3.
Ciò posto, qualunque siano gli argomenti tratti dal principio di equità e dall'obbligo incombente all'amministrazione di garantire ai propri dipendenti il miglior trattamento possibile in virtù della più favorevole interpretazione dello statuto, non ritengo che essi siano tali da influire sulla soluzione delle attuali controversie. Dobbiamo affrontare un problema di ricevibilità, disciplinato da norme. Se l'impugnazione giurisdizionale è condizionata da termini perentori, il giudice deve rispettarli sia accogliendo l'eccezione di decadenza opposta dal convenuto, sia rilevandola d'ufficio.
Ciò premesso, ritengo superfluo 1 esame nel merito dei ricorsi 52-64 e 12-65, visto che se n'è già discusso nella fase scritta, e vi propongo di dichiarare irricevibili i tre ricorsi di cui trattasi.
III
Resta il problema delle spese, sul quale si è insistito in udienza. I ricorrenti sostengono che comunque, anche in caso di dichiarazione di irricevibilità dei loro ricorsi, le spese del giudizio vanno poste interamente a carico della convenuta. La condanna dell'istituzione alla totalità delle spese sarebbe giustificata sia in quanto la ricevibilità di ricorsi, quali quelli da essi presentati, non è stata esaminata in via preliminare, sia in quanto il ricorso giurisdizionale è stato proposto unicamente per mancanza di risposta ai loro ricorsi gerarchici, sia infine in quanto in altri casi — sentenze
Maudet, Erba
e
Reynier
— l'amministrazione ha spontaneamente applicato i principi sanciti dalla sentenza a dipendenti che non avevano presentato alcun ricorso amministrativo.
È pero necessario ricordare che, pur rimanendo fermo che nelle cause di personale le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, l'articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce il principio che la parte soccombente debba sopportare le spese da essa incontrate se ciò venga richiesto e la domanda in questo senso vi è stata presentata. La Corte non può procedere a compensazione totale o parziale se non per «motivi eccezionali». La vostra giurisprudenza considera come tali dei fatti imputabili all'amministrazione, degli errori, che abbiano potuto indurre il ricorrente ad adire la Corte (causa
11-64,
Weighardt
contro [OSCURATO:PERSONA] C.E.E.A., 7 aprile 1965,
Raccolta XI
, pag. 351
), ma il caso attuale è diverso. L'istituzione infatti, mantenendo il riserbo di fronte ad un reclamo o dando una risposta di attesa, si limita a far uso di una facoltà concessale dall'articolo 91 dello statuto ed il suo atteggiamento non può considerarsi come «faute» o errore tale da far disapplicare i principi posti dagli articoli 69, n. 2, e 70 del regolamento di procedura.
In definitiva, concludo per la dichiarazione d'irricevibilità dei ricorsi 52-64, 12-65 e 47-65; concludo inoltre che in ciascuna causa le spese siano poste a carico del ricorrente, facendo salvo l'articolo 70 del regolamento dì procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.