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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28827/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22.10.2021 che l'ha condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Considerato che la difesa deduce quale motivo unico l'estraneità ai fatti dell'imputata e la violazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p.

Ritenuto che tale motivo del tutto privo di specificità, non essendo minimamente argomentate le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle doglianze proposte.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22.10.2021 che l'ha condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che la difesa deduce quale motivo unico l'estraneità ai fatti dell'imputata e la violazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. Ritenuto che tale motivo del tutto privo di specificità, non essendo minimamente argomentate le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle doglianze proposte. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 28827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris