CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge per insussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art.640 cod. pen. e la violazione degli artt. 640 comma 2, n. 2 bis e 61 n. 5 cod. pen., sono non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove l'attività esclusa dal perimetro che circoscrivere la competenza del giudice di legittimità. In particolare per quanto riguarda il secondo motivo con il quale si contesta così riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa deducendo che la stessa non avrebbe potuto essere riconosciuta solo sulla base della avanzata età della vittima, il collegio rileva che la Corte territoriale ha effettuato una ricostruzione del fatto che metteva in evidenza come Il ricorrente avesse in precedenza fallito la medesima azione criminosa ripetuta nei confronti dell'ultraottantenne Lepori, prescelto a causa delle minori capacità reattive correlate all'età avanzata. Tale compiuta ricostruzione dei fatti consente di ritenere che sussistano le condizioni per il riconoscimento dell'aggravante contestata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]