CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 26894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 30133/2017 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] della Valle n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 769/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti alla Corte di Appello di Cagliari la determinazione dell'indennità di espropriazione pari ad euro 184.816,95 complessivi, effettuata a seguito della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima, prevista dall'art. 21 dpr 327 del 2001, in relazione al terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oggetto di esproprio giusta decreto 4/2010 del 18 marzo 2010, ritenuta eccessiva la stima effettuata dai periti, per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo. Si costituirono i proprietari del terreno ed eccepirono in via preliminare la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta dal Comune per il mancato rispetto del combinato disposto di cui all'art. 54 DPR 327/2001 e dell'art. 29 D.L.gs 150/2011. La Corte di Appello di Cagliari dichiarò inammissibile il ricorso perché tardivo. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo e memoria. I proprietari del terreno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.36 decreto legislativo 150 del 2011 e dell'art. 54 DPR 327 del 2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Cagliari ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto proporre il procedimento di opposizione alla stima con ricorso ex art. 702 bis cpc da depositare entro il 17 ottobre 2011 cioè entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stima peritale (tenuto conto della sospensione feriale) e non con atto di citazione, come ha invece fatto, con l'effetto che il ricorso è stato depositato in cancelleria dopo la notifica dell'atto di citazione cioè il 31 ottobre 2011 (data di iscrizione della causa a ruolo) oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della stima effettuata dalla terna dei periti avvenuta il 23 agosto 2011, e ciò in quanto il giudizio in esame risulta instaurato in primo grado con ricorso depositato in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2011. n.150. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti deve essere applicata al caso in esame la recente pronuncia di questa Corte a S.U. nr. 758/2022 secondo la quale: "Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima)" (Sezioni Unite, Sentenza n. 758 de/ 12/01/2022) Nella fattispecie la citazione è stata passata alla notifica il 17 ottobre 2011 e quindi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica della stima peritale avvenuta il 23 agosto 2011, tenuto conto della sospensione feriale dei termini. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Cagliari anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di co