Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44105/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità con riferimento agli indici fattuali dimostrativi della destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente pari a n. 14/:L5 dosi medie di cocaina ' suddiviyse in dosi portate al seguito in uno al rinvenimento presso l'abitazione degli strumenti ( per la preparazione delle dosi ed alla notevole somma di denaro ( v. sentenza di primo grado), z- rue4);~„..9 rispetto ai quali del tutto correttamente è stato ritenuto recessivo il mero _F .1-io all'uso ( personale dello stupefacente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità con riferimento agli indici fattuali dimostrativi della destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente pari a n. 14/:L5 dosi medie di cocaina ' suddiviyse in dosi portate al seguito in uno al rinvenimento presso l'abitazione degli strumenti ( per la preparazione delle dosi ed alla notevole somma di denaro ( v. sentenza di primo grado), z- rue4);~„..9 rispetto ai quali del tutto correttamente è stato ritenuto recessivo il mero _F .1-io all'uso ( personale dello stupefacente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris