Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 45213/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 giugno 2024 del Tribunale di sorveglianza, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 lugli 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni due, mesi nove e giorni undici di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del 6 luglio 2021.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non poteva essere concessa la misura della detenzione domiciliare, poiché la pena in esecuzione era superiore al limite stabilito dal legislatore, e quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che in condannato, in caso di accoglimento, fosse soggetto affidabile.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 -ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, nonostante la pena residua da scontare fosse pari ad anni uno, mesi quattro e giorni undici di reclusione, in misura, quindi, superiore al limite stabilito dal legislatore.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, pur senza aver svolto alcuna attività istruttoria sul punto, avrebbe in maniera errata rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova, ritenendo non verificata l'attività lavorativa del condannato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza non ha motivato sull'entità della pena residua considerata ostativa all'applicazione della misura della detenzione domiciliare, anche considerando la comunicazione di nuovo residuo pena della Procura della Repubblica presso il Tribunale dí Terni del 4 ottobre 2021, nel quale era indicata la residua pena di anni uno, mesi quattro, giorni undici di reclusione ed euro 13.000,00 di multa.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il motivo di ricorso in esame, infatti, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenzíario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la Questura di Milano, con nota del 12 giugno 2024, aveva comunicato dì non aver ricevuto alcuna risposta dalla socìetà che 1"interessato aveva indicato quale datrìce dì lavoro; pertanto, non era stato possibile acquisire informazioni sulla possibilità del condannato di svolgere un'attività lavorativa.

Il ricorso, quindi, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, all'esito dell'istruttoria svolta, atteso il tempo trascorso dalla proposizione dell'istanza - ritenuto idoneo al fine di effettuare i dovuti accertamenti - l'istanza risultava priva di alcun elemento dal quale poter ritenere applicabile al caso di specie la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).2.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 giugno 2024 del Tribunale di sorveglianza, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 lugli 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni due, mesi nove e giorni undici di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del 6 luglio 2021. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non poteva essere concessa la misura della detenzione domiciliare, poiché la pena in esecuzione era superiore al limite stabilito dal legislatore, e quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che in condannato, in caso di accoglimento, fosse soggetto affidabile. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 -ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, nonostante la pena residua da scontare fosse pari ad anni uno, mesi quattro e giorni undici di reclusione, in misura, quindi, superiore al limite stabilito dal legislatore. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, pur senza aver svolto alcuna attività istruttoria sul punto, avrebbe in maniera errata rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova, ritenendo non verificata l'attività lavorativa del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza non ha motivato sull'entità della pena residua considerata ostativa all'applicazione della misura della detenzione domiciliare, anche considerando la comunicazione di nuovo residuo pena della Procura della Repubblica presso il Tribunale dí Terni del 4 ottobre 2021, nel quale era indicata la residua pena di anni uno, mesi quattro, giorni undici di reclusione ed euro 13.000,00 di multa. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il motivo di ricorso in esame, infatti, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenzíario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la Questura di Milano, con nota del 12 giugno 2024, aveva comunicato dì non aver ricevuto alcuna risposta dalla socìetà che 1"interessato aveva indicato quale datrìce dì lavoro; pertanto, non era stato possibile acquisire informazioni sulla possibilità del condannato di svolgere un'attività lavorativa. Il ricorso, quindi, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, all'esito dell'istruttoria svolta, atteso il tempo trascorso dalla proposizione dell'istanza - ritenuto idoneo al fine di effettuare i dovuti accertamenti - l'istanza risultava priva di alcun elemento dal quale poter ritenere applicabile al caso di specie la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di P
Sentenza Cassazione n. 45213/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris