Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:314
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]283/03
A.H. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Regolamento (CEE) n. 804/68 — Sistema nazionale in virtù del quale i caseifici operano trattenute sul prezzo pagabile agli allevatori di mucche da latte
o versano loro premi in funzione della qualità del latte consegnato — Incompatibilità»
Conclusioni dell’avvocato generale sig.ra J. Kokott, presentate il 16 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Funzionamento — Prezzi alla produzione — Formazione — Normativa comunitaria
— Intervento degli Stati membri — Limiti — Latte e latticini — Misure nazionali che istituiscono un meccanismo di riduzione
del prezzo del latte sulla base di criteri di qualità a vantaggio dei soli allevatori di mucche da latte che rispondano ai
detti criteri — Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 1538/95)
Nei settori disciplinati da un’organizzazione comune, a maggior ragione quando questa organizzazione si basi su un regime
comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire con disposizioni nazionali adottate uniteralmente nel processo
di formazione dei prezzi disciplinati, per il medesimo stadio di produzione, dall’organizzazione comune. Essi possono tuttavia
adottare provvedimenti di questo tipo che mirino ad eliminare una distorsione della concorrenza in quanto misure di questo
tipo non intervengono come tali nella formazione dei prezzi, ma mirano a salvaguardare il buon funzionamento dei meccanismi
di prezzo per raggiungere livelli di prezzo che soddisfino tanto l’interesse dei produttori quanto quello dei consumatori.
Interviene tuttavia nel meccanismo della formazione dei prezzi disciplinato dal regolamento n. 804/68, relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento n. 1538/95, il regime
che, qualunque sia la sua finalità asserita o reale, istituisce un meccanismo in forza del quale:
– da un lato, i caseifici sono tenuti ad operare una trattenuta sul prezzo del latte che viene loro consegnato qualora esso
non soddisfi determinati requisiti di qualità e,
– dall’altro, l’importo così trattenuto nel corso di un dato periodo dall’insieme dei caseifici viene contabilizzato globalmente
prima di essere ridistribuito, dopo eventuali conguagli tra i caseifici, sotto forma di premi d’importo identico versati da
ogni caseificio, ogni 100 chilogrammi di latte ad esso consegnati durante tale periodo, ai soli allevatori di mucche da latte
che abbiano consegnato latte che risponda a tali criteri qualitativi.
(v. punti 42-43, 53 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 maggio 2005 (
*
)
«Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Regolamento (CEE) n. 804/68 – Sistema nazionale in virtù del quale i caseifici operano trattenute sul prezzo pagabile agli allevatori di mucche da latte
o versano loro premi in funzione della qualità del latte consegnato – Incompatibilità»
Nel procedimento C‑283/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] van
Beroep voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]) con ordinanza 27 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2003, nella
causa tra
A. H. [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, J.N. [OSCURATO:PERSONA], K. Schiemann (relatore) e M. Ilešič,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. A. Noordhuis, advocaat;
– per la [OSCURATO:PERSONA] e il governo olandese, dalle sig.re H. G. Sevenster e J. van Bakel, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. T. van Rijn, dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik e dal sig. H. van Vliet, in
qualità di agenti, assistiti dal sig. M. van der Woude, advocaat,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13),
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1538 (GU L 148, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento
n. 804/68»), nonché degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto
art. 88 CE).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede contrapposti il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]
(Consorzio per la commercializzazione del latte e dei latticini; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») con riferimento alle trattenute
effettuate da quest’ultimo nei mesi di luglio e agosto del 1995 sul prezzo pagabile al sig. [OSCURATO:PERSONA] per consegne di latte
non pastorizzato.
Contesto normativo
La disciplina comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 804/68:
«1. Anteriormente al 1º agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna lattiera che inizia l’anno successivo,
un prezzo indicativo per il latte.
(…)
2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante
la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.
3. Il prezzo indicativo è fissato per latte contenente il 3,7 % di materie grasse franco latteria.
4. Il prezzo indicativo è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato».
4 L’art. 5 del regolamento n. 804/68 prevede quanto segue:
«Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura, un prezzo d’intervento
per il burro e per il latte scremato in polvere».
5 L’art. 23 del regolamento n. 804/68 così recita:
«Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla
produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1».
6 L’art. 24 del detto regolamento è formulato nel modo seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 92, paragrafo 2, del Trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato
in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all’articolo 1.
2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all’articolo
1».
7 Ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1971, n. 1411, che fissa le disposizioni complementari
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01
della tariffa doganale comune (GU L 148, pag. 4):
«1. Fatte salve le esigenze in materia di tutela della pubblica sanità per il latte atto all’alimentazione umana, il latte alimentare,
eccettuato il latte crudo, può essere prodotto nella Comunità soltanto da imprese che trattano il latte.
Il latte utilizzato per la fabbricazione di tale latte alimentare deve essere stato sottoposto ad un sistema di pagamento
differenziato secondo la qualità. Tale sistema deve garantire che il latte utilizzato come materia prima per la fabbricazione
del latte alimentare sia conforme a determinati requisiti per quanto riguarda la qualità, ivi compresa la composizione.
(…)
3. Le regole generali di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione,
secondo la procedura di voto di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.
4. Le modalità d’applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE)
n. 804/68».
La normativa olandese relativa al pagamento del latte non pastorizzato in funzione dei diversi livelli qualitativi
8 L’art. 2 della Landbouwkwaliteitswet (legge olandese sull’agricoltura di qualità,
Staatsblad
1971, pag. 371), nella versione modificata mediante la legge 23 dicembre 1993 (
Staatsblad
1993, pag. 690), autorizza l’adozione di disposizioni relative alla qualità dei prodotti agricoli, tra cui il latte e i latticini,
intese a favorirne il commercio. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare, il «pagamento in funzione dei diversi
livelli qualitativi dei prodotti».
9 L’art. 3, n. 1, del Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding (decreto olandese sulla qualità dei prodotti agricoli
– latte non pastorizzato e preparazione dei latticini,
Staatsblad
1994, pag. 63), nella versione modificata mediante il regolamento 26 giugno 1995 (
[OSCURATO:PERSONA]
1995, pag. 122; in prosieguo: il «decreto sulla qualità dei prodotti agricoli»), stabilisce quanto segue:
«Per il latte non pastorizzato, il latte alimentare Trattato termicamente ed i prodotti a base di latte, il ministro può fissare
norme riguardanti:
a. (…) per quanto riguarda il latte non pastorizzato, il pagamento in funzione dei diversi livelli qualitativi;
(…)
c. l’obbligo per alcune aziende aderenti di pagare al [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] voor Kwaliteitsaangelegenheden in de [OSCURATO:PERSONA] (Istituto
centrale per le questioni di qualità relative ai latticini)] le riduzioni applicate ed altre somme legate alla qualità del
latte non pastorizzato, nonché l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di versare a determinate aziende ad esso aderenti premi legati alla qualità
del latte non pastorizzato».
10 Secondo l’art. 4 del decreto sulla qualità dei prodotti agricoli, il ministro può tuttavia decidere che le norme di cui all’art. 3,
n. 1, del medesimo decreto vengano adottate dalla direzione del [OSCURATO:PERSONA], organismo contemplato dalla Wet op de Bedrijfsorganisatie
(legge olandese relativa all’organizzazione delle imprese ), che raggruppa le imprese per prodotto.
11 [OSCURATO:PERSONA] uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit (regolamento olandese esecutivo relativo all’agricoltura
di qualità – pagamento del prezzo del latte di caseificio in rapporto alla qualità,
[OSCURATO:PERSONA]
1994, pag. 25), è stato emanato dallo Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministro olandese per l’Agricoltura,
la Tutela del territorio e la Pesca). L’art. 2 di questo regolamento conferisce al [OSCURATO:PERSONA] la competenza a fissare mediante
regolamento le norme relative al pagamento articolato in funzione della qualità del latte di fattoria, in particolare per
quanto riguarda «l’effettuazione della trattenuta nonché il versamento del premio di qualità».
12 La direzione del [OSCURATO:PERSONA] ha emanato il Landbouwkwaliteitsverordening 1994, Uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit
(regolamento olandese 1994 sulla qualità dei prodotti agricoli – pagamento del prezzo per il latte di fattoria sulla base
della qualità,
PBO blad
1994, afl. n. 9; in prosieguo: il «regolamento 1994»). L’art. 2, n. 1, di questo regolamento è formulato nel modo seguente:
«L’acquirente del latte di fattoria è tenuto a pagare agli allevatori di mucche da latte interessati il prezzo per tale latte
in rapporto alla qualità, in osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle disposizioni emanate sulla base
del presente regolamento».
13 L’art. 10, n. 1, del regolamento 1994 così dispone:
«Il centro di controllo del latte attribuisce una valutazione ai risultati del test qualitativo conformemente a una disciplina
adottata dal presidente, sentito il [OSCURATO:PERSONA], la quale stabilisce norme, punti di riduzione ed altre riduzioni da infliggere».
14 A norma dell’art. 11 del regolamento 1994:
«1. Gli acquirenti del latte di fattoria sono tenuti a pagare un premio di qualità a quegli allevatori ai quali, in un periodo
prestabilito di dodici settimane, non sia stato applicato, nel complesso, più di un punto di ribasso e nel cui latte non sia
stata riscontrata la presenza di sostanze estranee, che impediscano la proliferazione di batteri. (…)
2. L’entità del premio di qualità deve essere stabilita ogni kg 100 di latte, per ciascuna zona delimitata dal presidente, sentito
il [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che l’ammontare totale dei premi di qualità sia pari o quasi pari, per ogni periodo, all’ammontare delle
trattenute sui prezzi».
15 Con decisione 14 febbraio 1995, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha indicato l’insieme del territorio dei [OSCURATO:PERSONA] come regione
ai sensi dell’art. 11, n. 2, del regolamento 1994.
16 L’art. 12 dello stesso regolamento dispone quanto segue:
«Per ogni periodo di campionatura, l’acquirente del latte di fattoria, sulla base del numero totale dei punti di riduzione
attribuiti, deve effettuare una trattenuta che deve essere fissata dal presidente, sentito il [OSCURATO:PERSONA], sul quantitativo totale
del latte di fattoria consegnato durante tale periodo dall’allevatore di mucche da latte interessato, nonché l’eventuale trattenuta,
o le eventuali trattenute, per ogni consegna a causa della presenza di sostanze estranee, che impediscano la proliferazione
di batteri».
17 [OSCURATO:PERSONA] vaststelling frequentie en beoordeling resultaten kwaliteitsonderzoek (decisione olandese che stabilisce la frequenza
e la valutazione dei risultati dell’esame qualitativo), nella versione modificata mediante le decisioni 19 luglio 1994 e 15
febbraio 1995, adottato dal presidente del [OSCURATO:PERSONA], stabilisce in particolare le trattenute da infliggere.
18 Nelle loro osservazioni scritte, il governo olandese ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto al riguardo che i punti di riduzione
vengono applicati in funzione dell’entità dello scostamento del latte consegnato dalla norma, mentre la trattenuta stessa
è fissata a 0,02 fiorini olandesi (NLG) per chilogrammo di latte e per punto. Derogando a questa tabella, viene applicata
una trattenuta di NLG 0,50/kg di latte consegnato in cui sia stata dimostrata la presenza di antibiotici.
19 Tale governo e il [OSCURATO:PERSONA] hanno parimenti indicato che, al fine di permettere al [OSCURATO:PERSONA] di calcolare l’importo del premio
di qualità ogni kg 100 di latte consegnato, i caseifici forniscono ad esso, al termine di ogni periodo di campionatura, per
produttore lattiero, i dati relativi ai quantitativi di latte consegnati, i punti di riduzione e gli importi delle trattenute
operate nel corso del detto periodo. Dopo aver effettuato tale calcolo, il [OSCURATO:PERSONA] informa ogni caseificio dell’importo totale
dei premi di qualità che esso è tenuto a versare. Qualora l’importo delle trattenute operate da un caseificio risulti superiore
all’importo dei premi che esso deve versare, esso trasferisce la differenza al [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultimo si incarica di riversare
gli importi così raccolti ai caseifici, che sono tenuti a pagare un importo di premi superiore all’importo delle trattenute
che essi hanno effettuato.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
20 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un allevatore di mucche da latte stabilito nei [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di diverse forniture presso il caseificio
[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo gli ha comunicato, con lettere del 24 e del 28 luglio 1995, nonché dell’8 e del 15 agosto 1995, che,
a causa della presenza di un antibiotico nel latte consegnato, esso avrebbe operato una trattenuta sul prezzo da corrispondere
per tali forniture di entità pari a NLG 0,50/kg, in applicazione dell’art. 12 del regolamento 1994.
21 Poiché il reclamo proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro questa decisione è stato respinto dalle istanze competenti del [OSCURATO:PERSONA], il
sig. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la posizione del detto organo dinanzi all’Arrondissementsrechtbank te Groningen (Tribunale di Groningen).
Tale giudice si è dichiarato incompetente a conoscere della controversia con decisione 20 aprile 1999.
22 Quest’ultima decisione è stata invalidata in appello dal Raad van State (Consiglio di Stato olandese), che, con sentenza 16
maggio 2000, ha parimenti annullato le decisioni adottate dagli organi del [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato che l’iniziale reclamo del sig.
[OSCURATO:PERSONA] venisse trasmesso al [OSCURATO:PERSONA], unica istanza competente a conoscerne.
23 Nella detta sentenza il Raad van State ha in particolar modo precisato che «nel [regolamento 1994] (…) l’art. 12 incarica
certamente il caseificio di operare una trattenuta sul quantitativo totale di latte di fattoria consegnato da un allevatore
di mucche da latte nel corso di un dato periodo (…) e l’art. 11 lo incarica parimenti di versare un premio di qualità, ma
la ratio di questo regolamento vuole che le decisioni relative a questo versamento ed a questa trattenuta siano imputate al
[[OSCURATO:PERSONA]]. Il regolamento è stato emanato dalla direzione del [[OSCURATO:PERSONA]] ed è stata questa direzione ad imporre ai
caseifici gli obblighi che vi compaiono. Deriva dall’art. 12 che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce la trattenuta da
effettuare. Il regime delle norme e delle trattenute da infliggere è anch’esso fissato dal presidente. Il caseificio si limita
a prestare la propria assistenza finanziaria e amministrativa in quanto parte contraente sul mercato dei latticini. Esso non
ha competenze di diritto pubblico per determinare la posizione giuridica (i diritti e/o gli obblighi) di altri soggetti di
diritto».
24 Con decisione 20 dicembre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato infondato il reclamo del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo si è allora
appellato contro questa decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale commerciale olandese).
25 Questo giudice ritiene in primo luogo che le trattenute operate dal caseificio [OSCURATO:PERSONA] sugli importi dovuti al sig. [OSCURATO:PERSONA]
debbano essere imputate al [OSCURATO:PERSONA].
26 Esso ritiene inoltre che la normativa olandese sul pagamento del latte non pastorizzato in rapporto alla qualità non infranga
né il regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1), né la direttiva
del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte
crudo, di latte Trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 1), e nemmeno la direttiva del Consiglio
16 giugno 1992, 92/47/CEE, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della
Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 33). A suo
avviso, infatti, i detti atti comunitari non escludono che il latte non pastorizzato che risponde alle norme così fissate
sia nondimeno differenziato in funzione della sua qualità ai fini della determinazione del prezzo pagabile al produttore.
27 Infine il giudice del rinvio ritiene che la detta normativa nazionale non sia neanche in contrasto con il regolamento n. 1411/71.
A suo avviso, infatti, l’art. 5 del detto regolamento impone agli Stati membri di attuare un sistema di pagamenti differenziati
secondo la qualità con riferimento al latte utilizzato per la fabbricazione del latte alimentare e né la lettera né lo spirito
di questa disposizione permettono di considerare che il suo obiettivo, cioè offrire prodotti di alta qualità per il consumo,
non possa essere ugualmente perseguito attraverso regimi nazionali di pagamento differenziato a seconda della qualità, applicabili
al latte destinato alla fabbricazione di altri prodotti a base di latte.
28 [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven nutre per contro dubbi quanto alla compatibilità di simile normativa nazionale
con il regolamento n. 804/68 tenuto conto, da un lato, dell’influenza che essa potrebbe avere sul regime di prezzi comuni
instaurato da tale regolamento e, dall’altro, del fatto che tale normativa nazionale potrebbe operare una perequazione tra
i prezzi dei latticini, vietata dall’art. 24, n. 2, dello stesso, o instaurare un aiuto determinato in funzione del prezzo
o del quantitativo di latte consegnato, vietata dall’art. 24, n. 1.
29 Il giudice del rinvio si chiede, allo stesso modo, se i premi istituiti dalla detta normativa nazionale siano costitutivi
di aiuti ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE e se tale disciplina dovesse essere notificata, a tale titolo, alla Commissione,
come previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato CE.
30 E’ in questo contesto che il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un regime nazionale di riduzioni e di premi legati alla qualità del latte non pastorizzato fornito al caseificio, come
quello di cui trattasi, sia compatibile con il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare col divieto di effettuare una “perequazione tra i
prezzi” di cui all’art. 24, n. 2 (…).
2) Se un regime nazionale di premi legati alla qualità del latte fornito al caseificio, come quello di cui trattasi, sia compatibile
col divieto di versare aiuti di cui all’art. 24, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2): se tale regime nazionale debba essere considerato un aiuto la cui
istituzione deve essere previamente notificata alla Commissione in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE (…)».
Sull’ordine di trattazione delle questioni pregiudiziali
31 Come risulta dalle questioni presentate dal giudice del rinvio, quest’ultimo chiede l’esame del regime nazionale di cui alla
causa principale sotto il profilo della compatibilità con diverse disposizioni di diritto comunitario.
32 E’ importante ricordare in proposito che, nel caso di una controversia riguardante un settore agricolo disciplinato da un’organizzazione
del mercato comune, occorre esaminare in primo luogo il problema sollevato sotto questa angolazione, considerata la preminenza
che l’art. 38, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 32, n. 2, CE) garantisce alle norme speciali adottate
nell’ambito della politica agricola comune sulle norme generali del Trattato relative all’instaurazione del mercato comune
(sentenza 26 giugno 1979, causa 177/78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2161, punto 9).
33 Applicata alla causa in esame, tale concezione significa che occorre effettivamente esaminare in primo luogo le questioni
sub 1) e sub 2), che sono relative al sistema di prezzi comuni stabilito dal regolamento n. 804/68 ed all’art. 24, nn. 1 e
2, dello stesso, disposizioni che costituiscono parte integrante dell’organizzazione comune di mercato istituita da questo
regolamento (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 10).
34 Questo modo di affrontare le questioni si impone inoltre in funzione di un’altra considerazione. In virtù dell’art. 42 del
Trattato CE (divenuto art. 36 CE), le disposizioni del titolo VI del Trattato, capo I, relativo alle regole di concorrenza,
sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nell’ambito
delle disposizioni adottate per l’organizzazione dei mercati agricoli. A questo proposito, l’art. 23 del regolamento n. 804/68
prevede che, fatte salve le disposizioni contrarie di esso, gli artt. 92, 93 e 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE) sono
applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal medesimo regolamento. Risulta dal detto art. 23 che,
benché gli artt. 92‑94 del Trattato siano pienamente applicabili al settore del latte e dei latticini, tale applicazione rimane
tuttavia subordinata alle disposizioni che disciplinano l’organizzazione comune di mercato istituita dal detto regolamento.
In altri termini, il ricorso da parte di uno Stato membro alle disposizioni di tali artt. 92‑94, sugli aiuti, non può avere
la priorità sulle disposizioni del regolamento che riguarda l’organizzazione di questo settore del mercato (v., per analogia,
sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 11).
35 Ne deriva che l’eventuale necessità di esaminare la terza questione, che è intesa a valutare il regime nazionale in causa
nel procedimento principale sotto l’angolazione degli artt. 92‑94 del Trattato CE, è subordinata alla soluzione che sarà fornita
alle prime due questioni presentate dal giudice del rinvio.
Sulla prima questione
36 Come risulta in particolare dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, la prima questione è intesa a determinare, da un lato,
se il regime di prezzi comuni istituito dal regolamento n. 804/68 osti ad un regime nazionale quale quello descritto ai punti
8‑19 della presente sentenza (in prosieguo: il «regime nazionale di cui alla causa principale»), che prevede che i caseifici
operino trattenute sul prezzo del latte pagabile agli allevatori di mucche da latte o che versino loro premi in funzione della
qualità del latte non pastorizzato che essi consegnano, e, dall’altro, se l’art. 24, n. 2, del detto regolamento debba essere
interpretato nel senso che un simile regime nazionale costituisce una misura che permette una «perequazione tra i prezzi dei
prodotti di cui all’articolo 1» dello stesso regolamento, vietata da questa disposizione.
Sulla prima parte della prima questione
37 Per quanto riguarda la prima parte della prima questione, relativa alla portata del regime di prezzi comuni istituito dal
regolamento n. 804/68, occorre ricordare in primo luogo, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 32 delle sue conclusioni,
che deriva da costante giurisprudenza che, in presenza di un regolamento che istituisce un’organizzazione comune dei mercati
in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa costituirne
una deroga o una violazione. Sono parimenti incompatibili con un’organizzazione comune di mercato le disposizioni che ostino
al suo buon funzionamento, anche se la materia in esame non sia stata disciplinata tassativamente dall’organizzazione comune
di mercato (v., in particolare, sentenza 19 marzo 1998, causa C‑1/96, Compassion in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1251, punto
41 e giurisprudenza ivi citata).
38 Sostenendo che le norme sancite dal regime nazionale di cui alla causa principale hanno l’unica finalità di incoraggiare gli
allevatori di mucche da latte a fornire esclusivamente latte di qualità in modo che ne sia favorito il commercio, il governo
olandese ed il [OSCURATO:PERSONA] si avvalgono tuttavia di una giurisprudenza parimenti costante della Corte, secondo cui l’instaurazione
di un’organizzazione comune dei mercati agricoli ai sensi dell’art. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34
CE) non produce l’effetto di esentare i produttori agricoli dall’osservanza di qualsiasi norma nazionale, la quale sia diretta
a scopi diversi da quelli perseguiti dall’organizzazione comune ma che, incidendo sulle condizioni di produzione, possa influire
sul volume o sui costi della produzione nazionale e, quindi, sull’andamento del mercato comune nel settore interessato (v.
sentenze 1º aprile 1982, cause riunite 141/81‑143/81, Holdijk e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1299, punto 12; 6 ottobre 1987, causa 118/86,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3883, punto 12, nonché sentenza 18 dicembre 1997, causa C‑309/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7493,
punto 20).
39 Tale governo e il [OSCURATO:PERSONA] sottolineano, per maggior precisione, che la Corte ha ammesso, in presenza di misure nazionali
sulla qualità dei prodotti che implicano il divieto di produrre formaggi di qualità diversi da quelli contemplati dalla normativa
nazionale, che, in assenza di qualsiasi normativa comunitaria sulla qualità dei prodotti caseari, gli Stati membri conservavano
il potere di imporre tale disciplina ai produttori di formaggio stabiliti nel loro territorio (sentenza 7 febbraio 1984, causa
237/83, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 483, punti 12‑14).
40 Il governo olandese ed il [OSCURATO:PERSONA] ricordano, peraltro, che il prezzo di riferimento di cui all’art. 3 del regolamento
n. 804/68 costituisce un obiettivo politico a livello comunitario e non garantisce a tutti i produttori di ogni Stato membro
che essi ottengano un reddito corrispondente a detto prezzo (sentenza 9 settembre 2003, causa C‑137/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7975, punto 88).
41 E’, tuttavia, giocoforza constatare che i principi giurisprudenziali così ricordati dal governo olandese e dal [OSCURATO:PERSONA]
non rimettono in alcun modo in discussione il fatto che uno degli obiettivi principali dell’organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei latticini, instaurata dal regolamento n. 804/68, è quello di assicurare ai produttori di latte
un prezzo per questo prodotto che tenda verso il prezzo di riferimento e che i dispositivi istituiti da questo regolamento
ed intesi a raggiungere questo scopo – tra i quali compaiono, in particolare, il sistema di prezzi d’intervento previsto dall’art. 5
del detto regolamento per determinati prodotti derivati, nonché prelievi all’importazione e restituzioni all’esportazione
– restano sotto l’esclusivo controllo della Comunità (v., in questo senso, sentenza 6 novembre 1979, causa 10/79, Toffoli
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3301, punto 11).
42 I principi giurisprudenziali ricordati dal governo olandese e dal [OSCURATO:PERSONA] non sono nemmeno tali da porre nuovamente in
discussione la valutazione secondo cui, nei settori disciplinati da un’organizzazione comune, a maggior ragione quando quest’organizzazione
si basi su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire con disposizioni nazionali adottate unilateralmente
nel processo di formazione dei prezzi disciplinati, per il medesimo stadio di produzione, dall’organizzazione comune (sentenze
Toffoli e a., cit., punto 12; 7 febbraio 1984, causa 166/82, Commissione/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 459, punto 5; 21 giugno 1988,
causa 127/87, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3333, punto 8, nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
63).
43 Certo, come ricordano il detto governo ed il [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha giudicato che non possono essere qualificati come misure
di intervento sul processo di formazione dei prezzi disciplinati dall’organizzazione comune, ai sensi della giurisprudenza
menzionata al punto precedente, provvedimenti nazionali che mirino ad eliminare una distorsione della concorrenza derivante
da un abuso di posizione dominante che una cooperativa agricola occupi sul mercato nazionale, i quali riducano il suo potere
sul mercato nonché la sua capacità di aumentare il prezzo del latte dei produttori aderenti oltre i livelli reputati concorrenziali.
Infatti, misure di questo tipo non intervengono come tali nella formazione dei prezzi ma mirano a salvaguardare il buon funzionamento
dei meccanismi di prezzo per raggiungere livelli di prezzo che soddisfino tanto l’interesse dei produttori quanto quello dei
consumatori (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 64, 84 e 86).
44 Tuttavia, è all’occorrenza necessario considerare che, a differenza delle misure in causa nella controversia che ha avuto
esito nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o dei divieti di produzione di formaggi che non corrispondano
a determinate norme di qualità a proposito dei quali la Corte ha emesso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., il regime
nazionale di cui alla causa principale costituisce, qualunque sia peraltro la sua finalità asserita o reale, un intervento
di questo tipo nel processo di formazione dei prezzi disciplinati dall’organizzazione comune. Infatti, tale sistema impone
ad ogni caseificio talvolta di operare una trattenuta sul prezzo normalmente dovuto all’allevatore di mucche da latte quando
risulta che il latte consegnato non soddisfa determinati criteri di qualità, talvolta di versare all’allevatore, quando il
latte soddisfa i detti criteri, un premio, ogni kg 100 di latte consegnato, che si aggiunge al prezzo normalmente dovuto a
tale allevatore e che è finanziato dal complesso delle trattenute operate dai caseifici olandesi in ragione di forniture di
latte di minore qualità.
45 In questo modo, il detto sistema ha dunque l’effetto di determinare anticipatamente determinati fattori che devono intervenire
nella fissazione definitiva del prezzo che il caseificio deve pagare ad ogni allevatore di mucche da latte che gli consegni
latte.
46 Inoltre, come la Corte ha già dichiarato, le strutture dell’organizzazione del mercato comune del latte e dei latticini hanno
essenzialmente lo scopo di ottenere un livello di prezzi, nelle fasi della produzione e del commercio all’ingrosso, che tenga
conto tanto degli interessi del complesso della produzione comunitaria nel settore considerato, quanto di quelli dei consumatori,
e che garantisca gli approvvigionamenti, senza incitare ad un eccesso di produzione (v. sentenze 10 marzo 1981, cause riunite
36/80 e 71/80, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 735, punto 20, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 85).
47 Orbene, il versamento di premi quali quelli previsti dal regime nazionale di cui alla causa principale a tutti gli allevatori
di mucche da latte che abbiano consegnato latte di qualità normale nei [OSCURATO:PERSONA] può in particolare nuocere a questi obiettivi,
conferendo un vantaggio ai detti allevatori. Occorre del resto ricordare al riguardo che il prezzo di riferimento di cui all’art. 3
del regolamento n. 804/68 è stabilito in considerazione di un latte di qualità normale, giudicato tipico per l’insieme della
Comunità (sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2301, punto 33).
48 Inoltre, come giustamente fa valere la Commissione, il regime nazionale di cui alla causa principale altera la formazione
dei prezzi in quanto, trattandosi del latte che non soddisfa certi criteri e che, per questo motivo, può essere meno adatto
ad un trattamento ulteriore e può presentare una minore utilità per i caseifici, prevede una riduzione del prezzo che tuttavia
non avvantaggia i detti caseifici, ma gli allevatori di mucche da latte che hanno consegnato un latte di qualità normale,
facendo sì, in questo modo, che siano i caseifici a sopportare i maggiori costi indotti dalla qualità inferiore del latte
che essi hanno acquistato.
49 E’ ugualmente importante ricordare che il funzionamento di un’organizzazione comune dei mercati e, in particolare, la formazione
dei prezzi alla produzione devono, in linea di massima, essere disciplinati dalle disposizioni comunitarie generali nella
versione che ne ha dato la disciplina generale e in quella degli emendamenti annuali, affinché ogni intervento particolare
in detto funzionamento sia strettamente limitato ai casi espressamente previsti (sentenza 25 maggio 1977, causa 77/76, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 987, punto 31).
50 In proposito, per quanto riguarda il fatto che l’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1411/71 prevede che il latte utilizzato
da imprese che lavorano il latte per la fabbricazione di latte alimentare deve essere sottoposto ad un sistema di pagamento
differenziato secondo la qualità, occorre osservare che l’attuazione di questa disposizione era, come risulta dall’art. 5,
n. 3, subordinata all’ulteriore elaborazione, da parte del Consiglio, di norme generali di applicazione relative al detto
n. 1. Orbene, come la Commissione ha osservato giustamente, tali norme non sono mai state adottate dal Consiglio.
51 E’ certamente possibile desumere dall’art. 5 del regolamento n. 1411/71 l’intenzione del legislatore comunitario di attuare
un simile sistema di prezzi con riferimento al latte utilizzato per la produzione di latte alimentare che, come risulta dal
terzo considerando del medesimo regolamento, presenta una grande importanza come alimento di base per l’insieme della popolazione
ed è oggetto di norme particolari per quanto concerne la sua qualità.
52 Risulta tuttavia che, non essendo state adottate le norme comunitarie generali di esecuzione contemplate all’art. 5, n. 3,
del detto regolamento, un simile sistema, che, a differenza del regime nazionale di cui alla causa principale, avrebbe inoltre
riguardato soltanto il latte destinato alla produzione di latte alimentare e non altri latticini, non poteva essere attuato.
53 Risulta da quanto precede che, come la Commissione ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno giustamente sostenuto, occorre risolvere la prima
parte della prima questione dichiarando che il regime comune dei prezzi sul quale è fondata l’organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei latticini, istituita dal regolamento n. 804/68, osta a che gli Stati membri adottino unilateralmente
disposizioni che influiscono sul processo di formazione dei prezzi disciplinati, per la stessa fase di produzione, dall’organizzazione
comune. Tale è il caso di un regime quale quello di cui alla causa principale che, qualunque sia peraltro la sua finalità
asserita o reale, istituisce un meccanismo in forza del quale:
– da un lato, i caseifici sono tenuti ad operare una trattenuta sul prezzo del latte che viene loro consegnato qualora esso
non soddisfi determinati requisiti di qualità e,
– dall’altro, l’importo così trattenuto nel corso di un dato periodo dall’insieme dei caseifici viene contabilizzato globalmente
prima di essere ridistribuito, dopo eventuali conguagli tra i caseifici, sotto forma di premi di importo identico versati
da ogni caseificio, ogni kg 100 di latte ad esso consegnati durante tale periodo, ai soli allevatori di mucche da latte che
abbiano consegnato latte che risponda a tali criteri qualitativi.
Sulla seconda parte della prima questione
54 Poiché la soluzione fornita alla prima parte della prima questione rende evidente che il sistema di prezzi instaurato dal
regolamento n. 804/68 osta all’istituzione di un regime nazionale quale quello di cui alla causa principale, non è necessario
accertare se, inoltre, l’art. 24, n. 2, dello stesso regolamento osti parimenti ad un simile regime; non è quindi necessario
risolvere la seconda parte della detta questione.
Sulla seconda questione
55 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 24, n. 1, del regolamento n. 804/68, che vieta
gli aiuti il cui importo sia determinato in funzione del prezzo o del quantitativo dei prodotti di cui all’art. 1 dello stesso
regolamento, osti all’istituzione di un regime nazionale quale quello di cui alla causa principale, che prevede che siano
versati premi in favore di determinati allevatori di mucche da latte.
56 Risulta dalla soluzione della prima parte della prima questione che il sistema di prezzi istituito dal detto regolamento osta
all’istituzione di un simile regime nazionale. Alla luce di ciò, non è necessario risolvere neppure tale seconda questione.
Sulla terza questione
57 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede essenzialmente se gli artt. 92 e 93, n. 3, del Trattato CE debbano
essere interpretati nel senso che i premi versati agli allevatori di mucche da latte alle condizioni previste dal regime nazionale
di cui alla causa principale costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della prima di queste disposizioni, che devono pertanto
essere notificati alla Commissione in conformità alla seconda di tali disposizioni.
58 Tenuto conto delle considerazioni riportate ai punti 31‑35 di questa sentenza e della soluzione fornita alla prima parte della
prima questione, è sufficiente ricordare che il richiamo alle disposizioni degli artt. 92‑94 del Trattato CE non può modificare
gli obblighi che derivano per gli Stati membri dal rispetto delle norme relative all’organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei latticini, di modo che non occorre risolvere la terza questione.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il regime comune dei prezzi sul quale è fondata l’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini,
istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione modificata mediante il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno
1995, n. 1538, osta a che gli Stati membri adottino unilateralmente disposizioni che influiscano sul processo di formazione
dei prezzi disciplinati, per la stessa fase di produzione, dall’organizzazione comune. Tale è il caso di un regime quale quello
di cui alla causa principale che, qualunque sia peraltro la sua finalità asserita o reale, istituisce un meccanismo in forza
del quale:
–
da un lato, i caseifici sono tenuti ad operare una trattenuta sul prezzo del latte che viene loro consegnato qualora esso
non soddisfi determinati requisiti di qualità e,
–
dall’altro, l’importo così trattenuto nel corso di un dato periodo dall’insieme dei caseifici viene contabilizzato globalmente
prima di essere ridistribuito, dopo eventuali conguagli tra i caseifici, sotto forma di premi di importo identico versati
da ogni caseificio, ogni kg 100 di latte ad esso consegnato durante tale periodo, ai soli allevatori di mucche da latte che
abbiano consegnato latte che risponda a tali criteri qualitativi.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.