CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15569/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per essa [OSCURATO:PERSONA], inpersona del rappresentante in atti indicato, e nella qualità specificata incontroricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-e controrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panzavuota-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARINO, [OSCURATO:PERSONA] E INDUSTRIA, PER LENumero registro generale 25084/2025Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 15569/2026Data pubblicazione 21/05/2026PROVINCE DELLA REGIONE MARCHE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITALFONDIARIO, BINICALISTRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L,[OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 622/25, depositatail 29/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]