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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1967

Cassazione n. 47416/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1967 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onghia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimitàfin quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto alla ritenuta sussistenza della resistenza ascritta al ricorrente, anche sotto il versante soggettivo reso evidente dalla dinamica propria della vicenda a giudizio e perlatro contrastato dalla difesa proponendo questioni in fatto cono consentite in questa sede; per altro verso/ sono assolutamente generici perché nel contestate la misura della pena e il mancato riconoscimento att...y.u.cmte delleigeneriche non si evidenziano gli aspetti, pretermessi dal motivare dei giudici del merito, che avrebbero potuto portare ad una valutazione di mcrito di segno diverso' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1967 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onghia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimitàfin quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto alla ritenuta sussistenza della resistenza ascritta al ricorrente, anche sotto il versante soggettivo reso evidente dalla dinamica propria della vicenda a giudizio e perlatro contrastato dalla difesa proponendo questioni in fatto cono consentite in questa sede; per altro verso/ sono assolutamente generici perché nel contestate la misura della pena e il mancato riconoscimento att...y.u.cmte delleigeneriche non si evidenziano gli aspetti, pretermessi dal motivare dei giudici del merito, che avrebbero potuto portare ad una valutazione di mcrito di segno diverso' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 47416/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris