CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Vallo (Tp) il 27 febbraio 1999; i avverso la ordinanza n. 1538/2025 TribLib del Tribunale di Palermo del 1 ottobre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; leftta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni rassegnate, nell'interesse del ricorrente, dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] BIANCOVISO, del foro di Catania, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa in data 1 ottobre 2025, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la precedente ordinanza con la quale, in data 13 settembre 2025, il Gip del Tribunale di Trapani aveva disposto a carico del medesimo - in quanto gravato da pesanti indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del dPR n. 309 del 1990, essendo stato il predetto arrestato nella flagranza dei reati di cui sopra, unitamente ad altro complice, tale [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava a bordo di un'autovettura, condotta dall'[OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale sono state rinvenute sostanze stupefacenti: di tipo cocaina, per un quantitativo pari a gr 1020; di tipo hashish per gr 1.464; di tipo marijuana per gr 15 - la misura cautelare della custodia carceraria. Avverso il predetto provvedimento ha ora interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso; con un primo motivo è stata contestata la inadeguatezza motivazionale della ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato; in particolare è stata contestata la sussistenza degli elementi dimostrativi aventi ad oggetto la ricorrenza dell'elemento soggettivo del concorso da parte del ricorrente nel reato, non essendo egli consapevole del fatto che all'interno della autovettura condotta dall'[OSCURATO:PERSONA] si trovasse il descritto compendio di sostanze stupefacenti; i giudici del riesame non hanno considerato che il ricorrente, così come anche il presunto complice, aveva dichiarato che lo stesso si era recato a Palermo con l'[OSCURATO:PERSONA] per accompagnarlo ad acquistare della droga per l'esclusivo uso personale di quest'ultimo; ulteriore censura è riferita alla concretezza dell'apporto collaborativo offerto dall'indagato, tale da far emergere la natura concorsuale della sua condotta. Con il secondo motivo di impugnazione è contestata la ritenuta idoneità a contenere il pericolo di reiterazione criminosa della sola misura eterocustodiale, desunta dalla sola gravità della condotta provvisoriamente attribuita al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultati manifestamente infondati i motivi posti a suo sostegno deve essere dichiarato inammissibile. 2Quanto al primo motivo si osserva che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] - il quale ha dichiarato che egli, al momento in cui è intervenuto il controllo di polizia che ha condotto alla verifica della detenzione da parte dei due indagati della sostanza stupefacente di cui alla imputazione provvisoriamente elevata a suo carico, stava accompagnando l'[OSCURATO:PERSONA] il quale si era recato a Palermo per rifornirsi di droga per l'uso esclusivamente personale - non può certamente essere qualificato in termini di mera connivenza; è, infatti, evidente che il comportamento del prevenuto, consistente non in un semplice atteggiamento passivo ma concretatosi in un comportamento di carattere attivo, ha indubbiamente facilitato la condotta del correo, costituendo la compartecipazione nella trasferta quanto meno un sostegno pratico ad essa; siffatta condotta esula, pertanto, dalla semplice connivenza non punibile. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè la consapevolezza che il compendio di droga, ammesso e non concesso che fosse riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA] (in disparte la mancanza di alcuna ragione logica che avrebbe giustificato sia la formulazione della proposta sia la successiva adesione K all'invito rivoltogli dall'[OSCURATO:PERSONA] di accompagnarlo nella, non brevissima, trasferta da Mazara del Vallo a Palermo, se non vi fosse stato anche un interesse da parte dell'attuale ricorrente all'approvvigionamento di sostanza stupefacente), non fosse destinato all'uso esclusivamente personale di questo è elemento che in termini di piena condivisibilità logica (non quindi di sola plausibilità ma proprio di logica affidabilità deduttiva) è stato desunto dal Tribunale del riesame dal fatto che la sostanza in questione, che, per la sua parte vegetale, emanava il forte e caratteristico odore, era custodita nell'abitacolegtra condotta dall'[OSCURATO:PERSONA] dal lato del passeggero (cioè del [OSCURATO:PERSONA]) di tal che, considerata anche la non modesta quantità del compendio in questione, non solo la sua presenza ma anche la sua esorbitanza rispetto ad un consumo meramente personale era palese a chiunque si fosse trovato all'interno del veicolo; vi sono, pertanto, gli ampi elementi indiziari valorizzati dal Tribunale di Palermo per ritenere che la sua presenza e la sua destinazione fosse ben nota all'attuale ricorrente. Quanto al motivo riguardante la idoneità della sola misura intramuraria osserva il Collegio che questa è stata ragionevolmente ritenuta l'unica idonea preservare le esigenze cautelari poste a base della adozione del provvedimento atteso che, per un verso, le esigenze cautelarì sono caratterizzate per essere attuali e concrete, come evidenziato dal fatto che la quantità e la varietà di sostanza stupefacente detenuta è indicativa di una non 4, occasionale prossimità con il mercatDpzin ~consumatori finali delle 3sostanze in questione, di tal che è logicamente presumibile che l'indagato possa riallacciare nuovi contatti con i soggetti fornitori; per altro verso la personalità del ricorrente, persona già gravata da precedenti penali specifici e non risalenti nel tempo, denota la sua proclività al crimine, che legittima la esigenza di un costante controllo delle sue azioni, esercitabile solo attraverso la misura cautelare di massimo rigore. Erra il ricorrente laddove afferma che la ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo sarebbe difettiva della ragioni che rendono inidonea una misura cautelare a contenuto meno afflittivo, avendo il Tribunale panormita, ben chiarito come lo spessore criminale del ricorrente - desumibile, oltre che dalla sola gravità della condotta a lui odiernamente ascritta anche, e soprattutto, dal fatto che lo stesso non ha, secondo quanto appare, tratto alcuna vantaggio, in termini di atteggiamenti emendativi, dalle precedenti vicende di rilevanza penale che lo hanno interessato - renda indispensabile, onde scongiurare il rischio di ulteriore recidivanza, il costante controllo dei suoi movimenti e dei suoi contatti, non realizzabile appieno neppure con l'applicazione degli strumenti di controllo elettronico alla detenzione domiciliare. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616, cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non conseguendo al presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, spetta alla cancelleria di eseguire gli avvisi di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM P.Q.M,c-¦ 01-;