Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2321/2012
ECLI:EU:T:2012:552
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] IDIAP / Commissione
(causa T-286/10)
«Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Contratti relativi ai progetti Amida, Bacs e Dirac – Spese ammissibili – Modello delle spese aggiuntive – Compenso dei ricercatori che beneficiano di contratti di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di risorse proprie del contraente»
1.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito
di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Stipendi dei ricercatori che beneficiano di contratti
di lavoro a tempo indeterminato – Costi aggiuntivi – Certificazione da parte di un revisore, designato dal contraente, dell’ammissibilità
di tali costi – Revisione contabile, disposta dalla Commissione, che attesta l’inammissibilità di tali costi – Ammissibilità –
[OSCURATO:PERSONA] giurisdizionale diretta a ottenere, riguardo a tali medesimi costi, una dichiarazione di ammissibilità nonché una
dichiarazione di insussistenza di necessità di rimborso – [OSCURATO:PERSONA] infondata (Art. 272 TFUE; regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio n. 2321/2002, artt. 12, § 2, primo comma, e 14, § 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 61-84, 88-96)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti –
Enunciazione astratta – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del
Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 106)
3.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti
di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 111)
4.
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice
dell’Unione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 113, 114)
[OSCURATO:PERSONA] proposta in via principale ai sensi dell’articolo 272 TFUE, volta ad ottenere che il Tribunale dichiari che talune
spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito dell’esecuzione dei contratti n. 33812, relativo al progetto Amida, n. 27140,
relativo al progetto Bacs e n. 27787, relativo al progetto Dirac, conclusi con la Commissione europea nell’ambito del sesto
programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio
europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006), istituito con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2002 (GU L 232, pag. 1), possono essere ammesse a rimborso e che, di conseguenza, la ricorrente non
è tenuta a restituire le somme di EUR 98 042, 45 per il contratto relativo al progetto Dirac e di EUR 251 505, 76 per il contratto
relativo al progetto Amida, nonché domanda proposta in via subordinata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volta ad ottenere,
da un lato, l’annullamento della decisione con cui la Commissione ha confermato le conclusioni della revisione contabile che
ha dichiarato inammissibili le spese controverse e, dall’altro, la condanna della Commissione a disporre una revisione contabile
dei progetti da effettuarsi ad opera di una società diversa da quella che aveva effettuato la prima revisione contabile.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] de l’Institut de recherche IDIAP è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla
Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario