CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo, in sede di atti introduttivi al dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di incendio, dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato, perché disposto ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. (essendo l'imputato sottoposto a custodia cautelare), senza il rispetto del termine dilatorio previsto dal successivo comma 1-ter (l'intervenuta definizione del procedimento di riesame della misura o il vano decorso dei termini per proporla), e ordinava la restituzione degli atti al G.i.p. in sede. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo erronea applicazione della legge penale, e denunciando l'abnormità del provvedimento adottato. Osserva il ricorrente che il rito immediato era stato adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 453 del codice di rito, sul presupposto dell'evidenza della prova, con le forme e nel rispetto dei termini concernenti tale distinta fattispecie. L'ordinanza impugnata sarebbe pertanto illegittima, e sarebbe altresì abnorme, perché tale da alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica degli atti del procedimento, che spetterebbe a questa Corte di ripristinare. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria, con cui invoca la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata non è conforme alla legge processuale. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto in dibattimento di ulteriore sindacato, in quanto essa chiude una fase di carattere endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato (per tutte, Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018-01), fatta esclusiva eccezione per l'ipotesi, qui peraltro non rilevante, dell'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato (rilevabile dal giudice del dibattimento, in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., e non per la sola carenza di un presupposto del rito).Non è dunque neppure decisivo stabilire se il rito immediato, qui instaurato, fosse quello ordinario (di cui all'art. 453, comma 1 del codice), ovvero quello c.d. custodiale (di cui ai commi 1-bis e 1-ter), posto che la decisione di ammetterlo, assunta nelle indagini preliminari, non era rivisitabile in giudizio. 2. L'ordinanza impugnata, nell'esercitare un sindacato non consentito, ha anche determinato una regressione procedimentale che risulta del tutto atipica, in quanto disposta in assenza dell'attribuzione al giudice del relativo potere. Il provvedimento è qualificabile come abnorme, come correttamente evidenziato dal ricorrente, e tale rilievo ne legittima altresì l'impugnabilità dinanzi a questa Corte; ed è qualificabile come abnorme, in quanto idonea a determinare uno sviamento della funzione giurisdizionale per effetto di una regressione disposta in radice al di fuori dei casi in astratto contemplati, la quale, nel rapporto tra giudice del dibattimento e giudice per le indagini preliminari, assume rilievo sotto il profilo strutturale, alterando l'ordo processus, cioè l'ordinato svolgimento della sequenza procedimentale, con conseguente vulnerazione dei principi di efficienza e ragionevole durata del processo (in termini, Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256733-01; Sez. 3, n. 12141 del 05/02/2008, Maretti, Rv. 239334-01; Sez. 4, n. 46761 del 25/10/2007, Gianatti, Rv. 238506- 01; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici, Rv. 237831-01; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, Di brio, Rv. 228995-01). 3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, senza rinvio, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Teramo per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata., Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di