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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28641/2026

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i Catanzaro in data30/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ilquale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimentoRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in funzione diriesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare dellacustodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di intestazione fittizia riferita allasocietà “[OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L.S” (art. 512 bis cod. pen.), con l’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma dell’agevolazione mafiosa.Il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame perché ha ritenuto infondate ledoglianze difensive, in questa sede rinnovate, circa la perdita di efficaciadella misura cautelare per scadenza del termine di fase ritenendo, in primis,non sussistente la desumibilità dei fatti della seconda ordinanza, al momentodell'emissione della prima e sussistente la gravità indiziaria del delitto di cuiall’art. 512 bis cod. pen. avuto riguardo, in particolare, al dolo specifico.2.

Ricorre avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite deldifensore, il quale eccepisce:2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.), inrelazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione non avendo il Tribunale accertato, ai fini della retrodatazionedella misura cautelare, se il compendio probatorio di cui al procedimentodenominato “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]“ (richiamato nel provvedimentoimpugnato), avesse un significativo rilievo processuale, nei termini precisatidalla giurisprudenza, ai fini dell’adozione del secondo provvedimentocautelare.2.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione ( art. 606 b ed e) cod. proc.pen.) in relazione all’art. 512 bis cod. pen., per avere il Tribunale omesso laverifica in ordine alla provenienza illecita delle risorse investite nelle attivitàeconomiche asseritamente, fittiziamente intestate a terzi, limitandosi adaccertare la disponibilità dei beni in capo all’intestatario fittizio qualeelemento dimostrativo del dolo specifico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi manifestamenteinfondati.1.

Premesso che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099),quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementiidonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n.12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Rv. 236829) costituiscono quaestionesfacti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dalgiudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenzadescrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché dellacongruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinentipassaggi argomentativi, rileva il collegio che il percorso argomentativoseguito dal Tribunale del riesame per affermare l’insussistenza deipresupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodialeapplicata al ricorrente, è corretto poiché, esclusa l’ipotesi della connessionequalificata tra i fatti-reato oggetto dei due procedimenti rilevante ai fini diretrodatazione ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. sul puntoSez.

U., n. 23166 del 28/05/2020, Rv. 279347 – 02), il Tribunale hamotivato in ordine all’insussistenza dell'ulteriore presupposto della invocataretrodatazione, rappresentato dalla desumibilità dagli atti del primoprocedimento, degli elementi per l'emissione della seconda ordinanzacautelare (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez.

U, n.21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058) significativamente osservandoche la difesa aveva fatto generica menzione “dell’identicità della fonti diprova” utilizzate nel presente procedimento e in quello recante il n.5768/2016 R.G.N.R. cd. operazione “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]”, ma non avevadimostrato la desumibilità dagli atti di tutti gli elementi idonei a fondare laseconda misura.Il provvedimento impugnato, invece, ha specificato che la gravità indiziariadi cui al provvedimento esaminato “rinvengono nella poderosa attivitàintercettiva svolta nell’ambito del presente procedimento, mentre l’indagineha attinto alle risultanze di [OSCURATO:PERSONA] solamente per rafforzare glielementi posti a fondamento della contestazione dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen.” ( cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento impugnato).2.

Il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 512 bis cod. pen., con riferimento al dolospecifico è parimenti manifestamente infondato.Il Tribunale della cautela a pag. 5 del provvedimento impugnato ha reso unamotivazione giuridicamente corretta, in conformità con i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il delitto di trasferimentofraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancorasottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che ilrelativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilitàdel dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzionepatrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio didetto procedimento” (Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, Rv. 227969 – 01;Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645 – 01).Nel caso di specie, la finalizzazione della fittizia intestazione ad evitarel’esposizione al rischio di ablazione patrimoniale è stata ben motivata avutoriguardo sia alla personalità del [OSCURATO:PERSONA], conclamato soggetto apicale dellacosca papaniciara coinvolto nel citato proc. n.5768/2016 e già condannatoper partecipazione ad associazione mafiosa (proc. pen. n. 3382/2015), siaalle evidenze del procedimento penale pendente avuto riguardo al contesto‘ndranghetistico di operatività degli indagati.3.

Non deducibile perché nuova e comunque manifestamente infondata,infine, è la doglianza concernente l’omessa motivazione sul requisitooggettivo della fattispecie, ossia la dimostrazione della provenienza illecitadelle risorse impiegate.

Ed invero, il delitto di trasferimento fraudolento divalori, di cui all'art. 512 bis cod. pen., è integrato anche nel caso di condotteche abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, essendol'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, da parte di soggettipotenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non farfigurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dallaprovenienza degli stessi ( Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv.289103 – 01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv. 276216 – 01).4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere est.

Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Catanzaro in data30/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ilquale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in funzione diriesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare dellacustodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di intestazione fittizia riferita allasocietà “[OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L.S” (art. 512 bis cod. pen.), con l’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma dell’agevolazione mafiosa.Il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame perché ha ritenuto infondate ledoglianze difensive, in questa sede rinnovate, circa la perdita di efficaciadella misura cautelare per scadenza del termine di fase ritenendo, in primis,non sussistente la desumibilità dei fatti della seconda ordinanza, al momentodell'emissione della prima e sussistente la gravità indiziaria del delitto di cuiall’art. 512 bis cod. pen. avuto riguardo, in particolare, al dolo specifico.2. Ricorre avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite deldifensore, il quale eccepisce:2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.), inrelazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione non avendo il Tribunale accertato, ai fini della retrodatazionedella misura cautelare, se il compendio probatorio di cui al procedimentodenominato “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]“ (richiamato nel provvedimentoimpugnato), avesse un significativo rilievo processuale, nei termini precisatidalla giurisprudenza, ai fini dell’adozione del secondo provvedimentocautelare.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione ( art. 606 b ed e) cod. proc.pen.) in relazione all’art. 512 bis cod. pen., per avere il Tribunale omesso laverifica in ordine alla provenienza illecita delle risorse investite nelle attivitàeconomiche asseritamente, fittiziamente intestate a terzi, limitandosi adaccertare la disponibilità dei beni in capo all’intestatario fittizio qualeelemento dimostrativo del dolo specifico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi manifestamenteinfondati.1. Premesso che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099),quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementiidonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n.12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Rv. 236829) costituiscono quaestionesfacti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dalgiudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenzadescrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché dellacongruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinentipassaggi argomentativi, rileva il collegio che il percorso argomentativoseguito dal Tribunale del riesame per affermare l’insussistenza deipresupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodialeapplicata al ricorrente, è corretto poiché, esclusa l’ipotesi della connessionequalificata tra i fatti-reato oggetto dei due procedimenti rilevante ai fini diretrodatazione ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. sul puntoSez. U., n. 23166 del 28/05/2020, Rv. 279347 – 02), il Tribunale hamotivato in ordine all’insussistenza dell'ulteriore presupposto della invocataretrodatazione, rappresentato dalla desumibilità dagli atti del primoprocedimento, degli elementi per l'emissione della seconda ordinanzacautelare (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. U, n.21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058) significativamente osservandoche la difesa aveva fatto generica menzione “dell’identicità della fonti diprova” utilizzate nel presente procedimento e in quello recante il n.5768/2016 R.G.N.R. cd. operazione “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]”, ma non avevadimostrato la desumibilità dagli atti di tutti gli elementi idonei a fondare laseconda misura.Il provvedimento impugnato, invece, ha specificato che la gravità indiziariadi cui al provvedimento esaminato “rinvengono nella poderosa attivitàintercettiva svolta nell’ambito del presente procedimento, mentre l’indagineha attinto alle risultanze di [OSCURATO:PERSONA] solamente per rafforzare glielementi posti a fondamento della contestazione dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen.” ( cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento impugnato).2. Il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 512 bis cod. pen., con riferimento al dolospecifico è parimenti manifestamente infondato.Il Tribunale della cautela a pag. 5 del provvedimento impugnato ha reso unamotivazione giuridicamente corretta, in conformità con i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il delitto di trasferimentofraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancorasottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che ilrelativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilitàdel dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzionepatrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio didetto procedimento” (Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, Rv. 227969 – 01;Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645 – 01).Nel caso di specie, la finalizzazione della fittizia intestazione ad evitarel’esposizione al rischio di ablazione patrimoniale è stata ben motivata avutoriguardo sia alla personalità del [OSCURATO:PERSONA], conclamato soggetto apicale dellacosca papaniciara coinvolto nel citato proc. n.5768/2016 e già condannatoper partecipazione ad associazione mafiosa (proc. pen. n. 3382/2015), siaalle evidenze del procedimento penale pendente avuto riguardo al contesto‘ndranghetistico di operatività degli indagati.3. Non deducibile perché nuova e comunque manifestamente infondata,infine, è la doglianza concernente l’omessa motivazione sul requisitooggettivo della fattispecie, ossia la dimostrazione della provenienza illecitadelle risorse impiegate. Ed invero, il delitto di trasferimento fraudolento divalori, di cui all'art. 512 bis cod. pen., è integrato anche nel caso di condotteche abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, essendol'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, da parte di soggettipotenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non farfigurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dallaprovenienza degli stessi ( Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv.289103 – 01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv. 276216 – 01).4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere est. Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
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