Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28617/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35134/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio moti- vazionale con riferimento al mancato avviso in forma scritta all'imputato, prima dell'accertamento etilometrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con un secondo motivo quanto alla mancata prova dell'omologazione e revisione dell'etilometro, con un terzo motivo quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché in punto di trattamento sanzionato- rio, con un quarto motivo in riferimento al diniego della richiesta di conversione di pena con i lavori di pubblica utilità e con un quinto motivo quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel casel- lario giudiziario.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché il primo, il terzo, il quarto e quinto motivo sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argo- mentazioni poste a base della decisione impugnata e quelli che afferiscono al trat- tamento punitivo non tengono conto che la sentenza impugnata è sorretta da suf- ficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Quanto al motivo circa la prova dell'omologazione dell'etilometro lo stesso, oltre a non essere stato proposto nei motivi di appello, è comunque manifesta- mente infondato in quanto con numerose pronunce precedenti all'odierno ricorso (vedasi anche Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demnna, Rv. 280937) questa Corte di legittimità ha fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, co. 6, 7 e 8 del Regola- mento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495: ciò che differenzia in partenza la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di N. 35134/2022 R.G. allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato assolto.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35134/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio moti- vazionale con riferimento al mancato avviso in forma scritta all'imputato, prima dell'accertamento etilometrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con un secondo motivo quanto alla mancata prova dell'omologazione e revisione dell'etilometro, con un terzo motivo quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché in punto di trattamento sanzionato- rio, con un quarto motivo in riferimento al diniego della richiesta di conversione di pena con i lavori di pubblica utilità e con un quinto motivo quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel casel- lario giudiziario. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché il primo, il terzo, il quarto e quinto motivo sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argo- mentazioni poste a base della decisione impugnata e quelli che afferiscono al trat- tamento punitivo non tengono conto che la sentenza impugnata è sorretta da suf- ficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Quanto al motivo circa la prova dell'omologazione dell'etilometro lo stesso, oltre a non essere stato proposto nei motivi di appello, è comunque manifesta- mente infondato in quanto con numerose pronunce precedenti all'odierno ricorso (vedasi anche Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demnna, Rv. 280937) questa Corte di legittimità ha fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, co. 6, 7 e 8 del Regola- mento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495: ciò che differenzia in partenza la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di N. 35134/2022 R.G. allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato assolto. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17
Sentenza Cassazione n. 28617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris