CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19659/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8605/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] bio [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]'; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1729/19, depositata il 4 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio il Comune di Canicattì, proponendo opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 164 del 22 novembre 2005, con cui era stato loro intimato, in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ed assegnatari di uno degli alloggi dalla stessa costruiti, il pagamento della somma di Euro 17.848,03, oltre in- teressi, a titolo di rimborso delle somme che il Comune era stato condannato a pagare ai proprietari dei terreni concessi in superficie alla [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 388/04. 1.1. Con sentenza del 10 febbraio 2009, il Tribunale di Agrigento dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alla domanda proposta dagli attori. 1.2. L'impugnazione proposta dal Pusanti e dalla Grazionifu accolta dalla Corte d'appello di Palermo, che con sentenza dell'11 maggio 2011 dichiarò la giurisdizione del Giudice ordinario. 2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Agrigento, che con sentenza del 26 maggio 2014 annullò l'ordinanza-ingiunzione. 3. L'impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Palermo, che con sentenza del 4 settembre 2019 ha condannato il Pusanti e la Grazioni al pagamento della somma di Euro 5.132,23, oltre interessi. A fondamento della decisione, la Corte ha disatteso innanzitutto l'ecce- zione di tardività dell'appello, osservando che l'opposizione all'ingiunzione di cui all'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 non rientra tra i procedimenti sottratti all'applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale.Ha ritenuto altresì infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., rilevando che l'atto di appello recava puntuali contestazioni della decisione di primo grado, mentre ha dichiarato inammissibili le eccezioni di nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione e di prescrizione del credito, in quanto espressamente rigettate dal Giudice di primo grado e non riproposte con appello incidentale.Ha poi disatteso l'ecce- zione di difetto di legittimazione della Grazioni, rilevando che, in qualità di coniuge del Pusanti, in regime di comunione legale dei beni, la stessa risultava comproprietaria dell'alloggio, avendo presenziato all'atto di assegnazione e prestato il proprio consenso all'acquisto dell'immobileda parte del coniuge, e non essendo stato l'alloggio escluso espressamente dalla comunione. Nel merito, premesso che ciascun socio della [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a rispettare le prescrizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare dell'art. 35, nonché quelle della convenzione edilizia stipulata il 29 gennaio 1998, ivi compreso l'art. 9, che prevedeva il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie, da commisurarsi al costo di espropriazione dell'area e agli oneri di urbanizzazione, la Corte ha precisato che tale principio riguardava esclusivamente l'ipotesi di conclusione legittima del procedimento di espro- prio. Rilevato che nella specie l'occupazione dell'area, avvenuta legittima- mente, era stata seguita dalla trasformazione irreversibile della stessa, con- seguente alla realizzazione degli alloggi, senza che fosse stato emesso il de- creto di espropriazione, ha ritenuto che l'illiceità del comportamento dell'Am- ministrazione impedisse di porre a carico dei soci della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di aventi causa di quest'ultima, i costi sostenuti per il risarcimento dei danni subìti daiproprietari, concludendo che i soci erano tenuti unicamente al rim- borso della spesa sostenuta per il pagamento dell'indennità di occupazione. Ha escluso inoltre che l'obbligo di rimborsare le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno fosse ricollegabile alla sentenza di condanna emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], osservando che, in quanto formatosi in epoca successiva all'assegnazione degli alloggi, il giudicato non era opponibile ai soci, in qualità di successori a titolo particolare, essendo gli stessi succeduti esclusivamente nella proprietà del bene realizzato a seguito dell'intervento edilizio, e non anche nella titolarità dell'obbligazione risarcitoria. Al riguardo, ha ritenuto inconferente il richiamo agli obblighi previsti dagli artt. 3, 5 e 6 dell'atto di assegnazione, riferendosi gli stessi soltanto ai giudizi pendenti, vincolando soltanto le parti che avevano sottoscritto l'accordo, e configuran- dosi la fattispecie come una sorta di accollo interno. 3. Avverso la predetta sentenza il Pusanti e la Grazioni hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con me- moria. Il Comune non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sen- tenza impugnata per aver ritenuto ammissibile l'appello, senza esaminare l'eccezione di tardività da loro proposta, in relazione all'inosservanza del ter- mine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. Premesso, infatti, che l'atto di appello è stato notificato il 30 gennaio 2015, sostengono diaver provveduto alla no- tifica della sentenza di primo grado, effettuata il 6 ottobre 2014 presso la sede del Comune, poiché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva difeso nel giudizio di primo grado, aveva ottenuto la sospensione volontaria dall'eserci- zio della professione, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione dell'art. 327 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'ap- pello fosse stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., senza considerare che, in quanto riguardante un provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo e volta a contestare la legittimità dell'azione ese- cutiva intrapresa dall'Amministrazione,l'opposizione all'ordinanza-ingiunzio- ne di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 2010 è assimilabile all'opposizione all'e- secuzione, con la conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale. 3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1472, 2518, 2644, 2645 e 2650 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per averli ritenuti obbligati al rimborso della spesa so- stenuta dal Comune per il pagamento dell'indennità di occupazione, senza tenere conto dell'omessa menzione di tale obbligo nella nota di trascrizione dell'atto di assegnazione dell'alloggio. Premesso di non avere partecipato alla convenzione edilizia stipulata tra il Comune e la [OSCURATO:PERSONA], la quale costi- tuiva un soggetto giuridico distinto dai singoli soci e dotato di autonomia pa- trimoniale, sostengono che, in quanto non trascritti,gli obblighi assunti dalla stessa non erano opponibili ai soci, in qualità di terzi. Aggiungono che in ogni caso tali obblighi potevano essere fatti valere soltanto nei confronti della Coo- perativa, la quale avrebbe potuto rivalersi nei confronti dei soci, potendo il Comune avvalersi soltanto dell'azione surrogatoria, in presenza dei relativi presupposti. 4. Con il quarto motivo,i ricorrenti denuncia no la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver disposto la com- pensazione delle spese del giudizio di appello, in considerazione della reci- proca soccombenza, senza tenere conto del parziale accoglimento dell'impu- gnazione, che avrebbe giustificato la condanna del Comune al pagamento delle spese. 5. Il primo motivo è fondato. Benvero, la natura del vizio lamentato, consistente nell'omessa rileva- zione dell'inosservanza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ne esclude la deducibilità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non trattandosi di un error in judicando, attinente alla ricostruzione della vicenda controversa, ma di un error in procedendo, da farsi valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Il carattere non vincolante della rubrica, posto anche in relazione con la chiara individuazione dell'og- getto e delle ragioni della censura, consente peraltro di procedere alla riqua- lificazione del motivo, riflettente una nullità del procedimento, nel cui accer- tamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della violazione attraverso l'esame diretto degli atti di causa. Tanto premesso, si osserva che, a sostegno dell'impugnazione, i ricorrenti hanno richiamato la copia della sentenza di primo grado prodotta nel giudizio di appello, la quale risulta notificata al Comune a mezzo del servizio postale in data 6 ottobre 2014, e quella dell'atto di appello, che risulta invece notifi- cato a mani proprie in data 30 gennaio 2015. Come si evince dalla relata, la notificazionedella sentenza non fu effettuata ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rappresentato e difeso l'Am- ministrazione nel giudizio di primo grado, ma al Sindaco p.t. presso la Casa municipale: ciò nonostante, essa doveva considerarsi idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, essendo stato prodotto in giudizio un certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigentoin data 3 giugno 2015, dal quale risulta che con delibera del 26 giugno 2014 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la sospensione facoltativa dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della legge n. 247 del 2012.Tale provve- dimento, comportando il venir meno dello jus postulandiper tutta la durata della sospensione, escludeva la legittimazione del procuratore costituito a compiere o a ricevere atti processuali e ad effettuare o essere destinatario di notificazioni o comunicazioni per conto della parte da lui rappresentata, ren- dendo inefficace anche l'elezione di domicilio effettuata presso di lui, con la conseguenza che la notificazione della sentenza compiuta alla parte perso- nalmenteavrebbe dovuto essere ritenuta ritualee idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 326 cod. proc. civ. In tal senso si era pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in riferi- mento all'analoga fattispecie della cancellazione del procuratore dall'albo, sotto la vigenza del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifi- cazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36(che non prevedeva la sospensione facoltativa), osservando che il provvedimento di cancellazione, ancorché adottato a domanda dell'interessato, comportava il venir meno dello jus po- stulandi, a differenza di quanto accadeva in caso di revoca o rinuncia al man- dato, le quali non escludevano la legittimazione del procuratore a ricevere le notificazioni e le comunicazioni per conto della parte, e quindi l'idoneità della notifica effettuata al domicilio eletto presso lo stesso a determinare la decor- renza del termine per l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/1996, n. 10284; Cass., Sez. lav., 21/09/2011, n. 1180; Cass., Sez. II, 6/03/2003, n. 3299).Tale principio è stato sostanzialmente ribadito, anche a seguito dell a entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, sia in riferimento alla comuni- cazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a seguito della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2017, n. 26856), sia in riferimento alla notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procura- tore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo in pendenza del ter- mine per l'impugnazione e prima della notifica stessa, essendo stata esclusa la legittimazione del procuratore a riceverle, in quanto ormai privo dello jus postulandi, ed essendone stata quindi affermata la nullità (cfr. Cass., Sez. Un., 13/02/2017, n. 3702). Il medesimo principio dev'essere ritenuto applicabile all'ipotesi della so- spensione facoltativa dall'albo, trattandosi di un provvedimento che, al pari della cancellazione, fa venir meno lo jus postulandidel procuratore, sia pure temporaneamente, escludendo quindi la possibilità di provvedere valida- mente alla notificazionepresso di lui, anche nel caso in cui, come nella specie, essa abbia ad oggetto la sentenza, la cui notifica presso la parte personal- mente deve quindi considerarsi idonea a determinare la decorrenza del ter- mine per l'impugnazione. Tale decorrenza non può essere esclusa, nel caso in esame, neppure in considerazione della circostanza che la notificazione al Comune abbia avuto ad oggetto la copia esecutiva della sentenza, la cui notifica alla parte perso- nalmente è ordinariamente ritenuta inidonea a produrre gli effetti di cui allo art. 326 cod. proc. civ., affermandosi che a tal fine è necessaria quella effet- tuata presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez. III, 13/08/2015, n. 16804; 1/06/2010, n. 13428): trattandosi dell'unica forma di notifica materialmente possibile, a causa del difetto di jus postulandidel procuratore e dell'inefficacia dell'elezione di domicilio effettuata presso di lui, la notifica in forma esecutiva deve ritenersi infatti valida e ido- nea anche a far decorrere il termine per l'impugnazione, al pari di quanto accade nel caso di morte del procuratore costituito (cfr. Cass., Sez. Un., 8/02/ 2010, n. 2714; Cass., Sez. II, 6/06/2011, n. 12236) e nel caso in cui la parte siarimasta contumace (cfr. Cass., Sez. I, 5/09/2023, n. 25889; 25/01/2007, n. 1647; Cass., Sez. III, 15/03/2006, n. 5682)o, rivestendo la qualità ne- cessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adìto,si sia co- stituita personalmente nel precedente grado di giudizio(cfr. Cass., Sez. III, 21/07/2017, n. 18053; Cass., Sez. II, 20/06/2011, n. 13536). 6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi, riguardanti l'applicabilità della sospensione dei termini durante il pe- riodo feriale e il merito della controversia. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può es- sere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello. La novità della questione affrontata giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. P.Q.M. accoglie il primomotivo d