CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t v Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha presentato atto di impugnazione, qualificato espressamente come appello, tramite Difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di pace di Modena il 5 aprile 2022 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso 1'8 luglio 2020, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Modena con ordinanza del 15 dicembre 2022 ha disposto la trasmissione dell'atto di impugnazione e dell'incarto processuale alla Corte di cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 568 cod. proc. pen. e 37, comma 2, del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione di primo grado, mettendo in luce quella che ritiene essere una errata ricostruzione dei fatti, rispetto alle effettive emergenze istruttorie, la ritenuta mancanza del prescritto elemento soggettivo in capo all'imputato, la concausazione dell'evento dannoso anche per effetto della condotta posta in essere dalla vittima, l'impossibilità o la grave difficoltà nell'individuare e quantificare i danni a causa del comportamento tenuto dalla persona offesa. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, è costruito in fatto ed è strutturato come una impugnazione di pieno merito, contrapponendo alla ricostruzione effettuata dal Giudice di pace una versione alternativa dei fatti stimata soggettivamente preferibile dal ricorrente. Si tratta, all'evidenze', di un'impostazione non congrua rispetto al - corretto - ricorso di legittimità. Risultando, dunque, l'impugnazione inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lug