CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 40901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo, piuttosto che addurre effettivi vizi logici del motivare avuto riguardo alla lettura e alla valutazione delle emergenze probatorie, si sollecita la Corte di legittimità ad una rivalutazione delle stesse o comunque ad una alternativa rilettura delle fonti probatorie, coerente alle indicazioni difensive, aspetti estranei al sindacato di legittimità, all'evidenza non idonei a sostenere il ricorso a fronte di una motivazione che comunque appare estranea a manifeste incongruenze; . con il secondo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante delle generiche non accordate, parimenti si attinge vanamente la sentenza impugnata malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto che, peraltro, stigmatizzava la aspecificità del rilievo sul 62 bis cp sollevato con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023