CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, il ricorso risulta generico e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che fornito ineccepibile risposta allorché ha rilevato come il ricorrente avesse minacciato il pubblico ufficiale, che aveva immediatamente palesato il proprio ruolo di appartenente alla Guardia di Finanza, intervenuto per impedire che continuasse a disturbare il condominio in tempo di notte ove si era introdotto clandestinamente, suonando insistentemente il campanello dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per costringerla ad aprire la porta; occasione in cui, pur richiesto delle generalità, si rifiutava di declinarle; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente tonio [OSCURATO:PERSONA] EStefano C1'.:11.7n10 [OSCURATO:PERSONA] ' r.P.A i 3 A