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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29774/2026

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rte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25 giugno 2025 la Corte di appello di Torino, inparziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA], in data 5 ottobre 2022, che aveva ritenuto, per quanto qui rilevante,[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 4, 8, 10e 11 del d.lgs n. 74 del 2000, ha dichiarato non doversi procedere perché estintiper prescrizione in relazione ai delitti allo stesso ascritti al capo B), relativamenteai punti a), b), c), d), e al capo D) relativamente ai punti f) e g), e, riconosciutele circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici di legge, ha rideterminatoin anni uno, mesi quattro e giorni 20 di reclusione la pena per i residui reati dicui al capo B), punto e), per aver concorso, fornendo indicazioni nellacompilazione, nella emissione di svariate fatture per operazioni inesistenti daparte della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81 cod. pen., e 8 deld.lgs n. 74 del 2000), al capo D), punto h), per avere fornito indicazioni per lacompilazione di svariate fatture per operazioni inesistenti da parte della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81 cod. pen., e 8 del d.lgs n. 74 del 2000),al capo G), per avere, indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno2017 della ditta individuale Delta di [OSCURATO:PERSONA], di cui era amministratore difatto unitamente ad altri soggetti, elementi attivi nettamente inferiori ai ricavieffettivi (artt. 110, 81 cod. pen., e 4 del d.lgs n. 74 del 2000), ai capo H) e I),perché nel medesimo ruolo non presentava la dichiarazione dei redditi relativaall'annualità 2018 (artt. 110, 81 cod. pen., e 3 del d.lgs n. 74 del 2000) eoccultava e distruggeva numerose fatture emesse nel corso degli anni 2017 e2018 (artt. 110, 81 cod. pen., e 10 del d.lgs n. 74 del 2000), al capo N), peravere, nel corso dell'anno 2021, compiuto atti fraudolenti idonei a rendereinefficace la procedura di riscossione coattiva (artt. 110, 81 cod. pen., e 11 deld.lgs n. 74 del 2000), confermando nel resto.2.

Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a tre motivi diseguito sinteticamente riportati.2.1 Col primo motivo denuncia la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., il travisamento della prova e il correlato vizio di motivazione, illogicamancante e contraddittoria, in relazione alla valutazione della chiamata incorreità operata da [OSCURATO:PERSONA].Si lamenta, in primo luogo, l'omesso rispetto dei criteri di valutazionedella chiamata in correità, che impongono di analizzare tutti gli elementiindicativi della credibilità del dichiarante e, di seguito, di verificare la attendibilitàdelle dichiarazioni rese, infine di compendiare le stesse con riscontriindividualizzanti (si cita la sentenza di questa Corte n. 21.171 del 2013);dichiarazioni oltretutto travisate dalla Corte di merito, laddove estende allaposizione del ricorrente le propalazioni in gran parte riferite alla posizione delfratello [OSCURATO:PERSONA] (si veda il contenuto delle pagine 24 e 25 dellasentenza, richiamate a pagina 29 nel trattare di [OSCURATO:PERSONA]) e comunquegeneriche.Nel caso in esame, oltretutto, come già evidenziato con l'atto d'appello,da una parte, il chiamante in correità si caratterizza per la personalità negativa eil suo costante coinvolgimento, negli anni, in episodi e situazioni analoghi a quelliper cui si procede, dall'altra avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e, in ognicaso, latitano i necessari elementi di riscontro, quelli indicati dai giudici di merito,quali un foglietto recante l'indicazione di una somma dovuta al ricorrenterinvenuto a casa del fratello, non essendo sufficienti.2.2 Col secondo, articolato, motivo denuncia violazione di legge e viziodi motivazione, mancante e manifestamente illogica, in relazione al concorso delricorrente nei reati contestati, e travisamento della prova.Si rileva, con riferimento ai reati di cui ai capi B) e D), che il ricorrentenon è indicato quale amministratore di fatto, non risulta avesse alcun poteregestorio e non era neppure un consulente fiscale o contabile (svolgendo laprofessione di operaio tubista), gli viene contestato, esclusivamente, di averfornito indicazioni per la compilazione dei titoli fiscali contestati, ma lo stessochiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a riferire genericamente di contattitelefonici, senza nemmeno spiegare in che cosa consistessero le ipoteticheistruzioni impartitegli, né specificamente correlarle ad alcuna delle 190 fatturecomplessive di cui, si assume, avrebbe ordinato la compilazione; per quantoriguarda gli ulteriori reati contestati ai capi G), H) e I), la motivazione è altresìcarente e illogica in quanto non esplicita gli elementi in virtù dei quali si èassegnata al ricorrente la qualifica di amministratore di fatto, non risultandol'esercizio di attività di gestione né una significativa continuità nella stessa, tantopiù che la perquisizione a casa del ricorrente, a differenza di quella pressol'abitazione del fratello, si era conclusa con esito negativo.

Inoltre, con specificoriferimento al capo I), si deduce che l'omessa istituzione dei libri contabiliobbligatori è imputabile all'amministratore di diritto.La Corte in ogni caso avrebbe reso una motivazione contraddittoriaPasquale, come risulta a pagina 24 della sentenza impugnata, nonché dai verbalidi interrogatorio del 26 ottobre 2018 e del 7 giugno 2019; inoltre non avrebbeconsiderato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (documento 10) in merito al ruolocentrale del padre, in costanti rapporti con altre ditte, tanto da essere in grado diprocurarle un lavoro in nero, senza dover ricorrere all’ausilio di nessuno.2.3.

Col terzo motivo denuncia, violazione di legge processuale e vizio dimotivazione, mancante e contraddittoria, in relazione alla ritenuta sussistenzadel delitto di cui all'art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, contestato al capo N).Si deduce che la fattispecie in discorso non è configurabile in quanto,anche a tutt'oggi, a [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato notificato alcunaccertamento fiscale o cartella esattoriale al cui adempimento avrebbe sottrattoil bene venduto (peraltro nel caso in esame ad un prezzo congruo), mentre ildelitto contestato prevede che vi sia una condotta fraudolenta o simulatoria attaa impedire il soddisfacimento del credito erariale (si citano le sentenze nn.35.295 del 2022, 30.497 del 2016, 13.233 del 2016); per di più il bene risultavenduto in data 19 maggio 2021, 2 anni dopo la perquisizione domiciliare, subitail 13 marzo 2019, e comunque prima della notifica della misura cautelare,avvenuta il 10 giugno 2021;in ogni caso sarebbero irrilevanti gli avvisi diaccertamento ricevuti dal fratello [OSCURATO:PERSONA], oltretutto definiti in via agevolata; daultimo si rileva che il ricorrente svolge attività lavorativa dipendente e ha unreddito che potrebbe facilmente essere aggredito dall'Erario.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto esula dai poteri della Corte di legittimità larivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e,comunque, il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza è immune dai vizimotivazionali dedotti; ha, in particolare, osservato che l'eventuale emersione diuna criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenzaimpugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta delragionamento, non può comportare l'annullamento per vizio di motivazione, ameno che non risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto chesoccorrono l'impianto decisionale, eventualità che non ricorre nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Avuto riguardo al tenore delle odierne censure si rende necessariorichiamare i consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità di seguitoesposti.2.1.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944 -

01.2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essereevidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo ilsindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate inmodo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).2.3.

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devonorisultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sededi legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento èmanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre allalogica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversaricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Dilogicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi attisi prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma dilogicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), esula dalsindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, Sentenza n. 47289 del24/09/2003, Rv. 226074 - 01).2.4.

È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti delprocesso» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando siintroduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nelprocesso o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso oignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppiaconforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,Giugliano, Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e nonvalutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento delgiudice ed il sillogismo che ad esso presiede.

In particolare, consistenell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero comeinesistenti fatti certamente esistenti.

Esso rende la motivazione insanabilmentecontraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nelprovvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando lafrattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che neviene tratta è irreparabile.

Come ribadito da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emergeche la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione ofalsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (suldocumento) e non sul significato (sul documentato).Il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova")vede, dunque, circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del datoprobatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile epacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent. n. 26455del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).2.5.

Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzandola prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativaquestione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusionenel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione,in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso ilgiudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez.5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014,cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, ilgiudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).2.6.

Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzatoper spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato,nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadroprobatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuoridalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggettodirettamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'attoprocessuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmentetrascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creandouna insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifestadella illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce unlimite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione disostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque,ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d)non è consentito, in caso di cd.

"doppia conforme", eccepire il travisamento dellaprova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questionifattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, lacensura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corteterritoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.2.7.

Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquiredirettamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede digiudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio divalutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo sisollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella deiGiudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quandovenga eccepito il travisamento/significante della prova.

Il travisamento noncostituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - comedetto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenzalogica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.3.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non consentito,nella misura in cui propone una rilettura e un confronto diretto con la prova, ecomunque ripetitivo del corrispondente motivo d'appello.3.1.

La Corte territoriale, con motivazione analitica, logica e coerente, haadeguatamente confutato la censura inerente la valutazione della chiamata incorreità operata da [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 24 e 25 della sentenzaimpugnata, richiamata a pagina 29 nel trattare della posizione del ricorrente)evidenziando la complessiva attendibilità del dichiarante, che aveva collaboratosin dalle prime fasi delle indagini rendendo ampie dichiarazioni coerenti ecostanti nel tempo, anche contra se, e i plurimi riscontri, provenienti sia da fontidichiarative che, soprattutto, documentali, quali non solo gli esiti delle indaginipresso gli istituti di credito in ordine ai plurimi bonifici effettuati anche dal figliodi questi Andrea, ma la stessa determinante documentazione rinvenuta pressol'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle perquisizioni, recantivarie annotazioni, tra le quali anche una specifica relativa a quote dovute erapporti di dare e avere con il ricorrente (“Enzo”); la sentenza impugnata haparimenti confutato l'assunto della asserita contraddittorietà delle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto di aver conosciuto l'imputato, precisando che lostesso si era limitato a chiarire di non aver avuto fisica a conoscenza del predettoma di averlo sentito più volte per telefono attraverso l'apparecchio del fratelloPasquale.3.2.

Ancora, il Collegio evidenzia come sia inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, nonmassimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv269217).

La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita ariprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità,venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (lacritica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario dispecifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo,Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).4.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo.4.1.

La doglianza, oggi riproposta, inerente a carenze motivazionali inordine alla prova del concorso del ricorrente nei reati contestati ai capi B), D),G),H) e I), relativamente ai segmenti di condotta non prescritti, è inammissibile inquanto priva di un effettivo confronto con la motivazione contestata e,comunque, articolata in censure non consentite in sede di legittimità in quantovolte a postulare una rivalutazione di elementi probatori già adeguatamenteconsiderati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali,precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenzasu punti decisivi del percorso motivazionale contestato.4.2.

La sentenza impugnata, il cui apparato motivazionale si fonde conquello della pronuncia emessa all'esito del primo grado di giudizio, integrandounatipica ipotesi di c.d.

«doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dallagiurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218), si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado,per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione degli stessicriteri nella valutazione delle prove, ha individuato, nel confutare la censuradifensiva, gli elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA]; elementi, comeesplicitato dalla Corte di merito, tali, non solo da riscontrare la chiamata incorreità del [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato il ricorrente come colui che fornivaindicazioni in ordine alla contabilità delle ditte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDelta e poi partecipava alla spartizione degli utili delle attività formalmenteintestate alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma da avvalorare, autonomamente, la contestatacondotta concorsuale, costituiti, oltre che dal famoso manoscritto rivenuto a casadi [OSCURATO:PERSONA], dall'accertamento del fatto che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] fossero statieffettivamente assunti, formalmente, quali dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., unadelle società verso le quali la Delta emetteva le fatture, così da poter giustificarei versamenti in loro favore, dal fatto che solo una parte dei bonifici con i qualivenivano retrocessi i denari dalle cartiere a [OSCURATO:PERSONA], fossero inviati alui, mentre ve ne erano altri (cfr pag. 26), disposti in favore della sua cerchiafamiliare, sia il proprio suocero che il suocero del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],ovvero altri in favore di meri prestanome, quali proprio quel Cristian ViorelDimitru, che aveva escluso di aver mai conosciuto il titolare della ditta Delta,presso la quale risultava assunto, e di avere sempre ritenuto che responsabilidell'impresa fossero i fratelli [OSCURATO:PERSONA], compreso il ricorrente (Enzo), che avevaindotto lui e i suoi due fratelli ad aprire dei conti correnti sui quali però di fattooperava esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] (cfr pagg. 29 e 30).La motivazione offerta pertanto è tutt'altro che apparente o illogica;mentre la censura, relativa al solo capo I), con cui si lamenta l'erroneaimputazione al ricorrente della omessa tenuta dei libri contabili trattandosidell'amministratore di fatto (peraltro comunque tenuto, in virtù dell'ufficioricoperto di fatto, a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e fiscali),costituisce motivo nuovo, non devoluto con i motivi d'appello - come risulta dallasintesi a pagina 18 - dunque certamente inammissibile in quanto presentato fuoridai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di dettoprincipio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2,Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3,n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169).Di conseguenza, ribadito da ultimo che, in applicazione dei principi sopraesposti ai §§ 2.4,

2.5. e 2.6, men che meno risulta concretamente individuatoalcun errore percettivo, anche quest'ultimo motivo non supera il vaglio diammissibilità.5.

Il terzo motivo, incentrato sul delitto di cui all'art.11 del d.lgs n. 74 del2000, contestato al capo N), è manifestamente infondato.5.1.

Ribadito quanto già osservato al §

4.2. in ordine alla circostanza chericorra nel caso in esame un'ipotesi di c.d.

«doppia conforme» e di conseguenzala censura presuppone una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondogrado, va rimarcato, in primo luogo, che, come rilevato dal primo giudice (pag.25 la sentenza di primo grado) e non contestato con l'atto d'appello - si veda lasintesi dei motivi alle pagg. 17 e 18 - il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] riportatonel corpo dell'imputazione, in contrasto con l'intestazione - che fa riferimento auna condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - è frutto diun'evidente refuso, per cui sia la cessione con atto notarile di un immobile che lafinalità di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni sono daintendersi come riferite alla persona del ricorrente.5.2.

Tuttavia, la circostanza che un eventuale avviso di accertamento diilleciti fiscali fosse stato notificato esclusivamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], aldi là di una allerta, quale valorizzata dalla Corte territoriale, circa l'attenzionedella Guardia di finanza avverso le attività dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], non assume alcunrilievo negativo ai fini della integrazione della fattispecie in contestazione, nonessendo richiesta la sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.Si rammenta che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento diimposte di cui all'art. 11 in oggetto è diversa rispetto all'omologa fattispecie,oggi abrogata, di cui all'art. 97, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,in quanto, a fronte della medesimezza sia dell'elemento soggettivo costituito dalfine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materialerappresentata dall'attività fraudolenta, la nuova fattispecie, da un lato, nonrichiede il presupposto materiale prima previsto dall'abrogata disposizione, ossiache l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica,accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nellaprevigente disposizione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossiala effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (tra le molte, Sez. 3,n. 14720 del 6/3/2008, PM/Giglia, Rv. 239971.

Successivamente, tra le nonmassimate, Sez. 3, n. 19603 del 21/4/2023, Tursi; Sez. 7, n. 41484 del30/9/2022, Pino).Al fine della configurabilità del reato, non è più necessario l'effettivo avviodi un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione siaidonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunquel'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n.13233 del 24/02/2016, Rv. 266771 - 01; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013,Barei, Rv. 256376) integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti aoccultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti lasufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesadell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria(Sez. 3, n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 - 01; Sez. 3, n. 46975 del24/05/2018, F., Rv. 274066).

Il bene giuridico protetto dalla norma va, infatti,individuato nella garanzia generica patrimoniale offerta al fisco dai benidell'obbligato, tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 cod. civ., rispondedell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.5.3.

In forza delle solide considerazioni che precedono e osservato che lapretesa creditoria dell’Erario è poi confluita nei capi G) e H), la motivazione dellasentenza risulta dunque priva di vizi ed immeritevole di censura, laddove harigettato la tesi difensiva della mancata conoscenza delle pretese erariali, nelmaggio 2021 - epoca della dismissione dell'immobile intestato al ricorrente edella disposizione a titolo di liberalità dell'intera somma ricavata in favore dellamoglie, che immediatamente la reinvestiva - come in epoca precedente, quandodel vero era già intervenuta la perquisizione domiciliare anche nei confronti delricorrente, con conseguente disvelamento dell'indagine in corso.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 giugno 2025 la Corte di appello di Torino, inparziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA], in data 5 ottobre 2022, che aveva ritenuto, per quanto qui rilevante,[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 4, 8, 10e 11 del d.lgs n. 74 del 2000, ha dichiarato non doversi procedere perché estintiper prescrizione in relazione ai delitti allo stesso ascritti al capo B), relativamenteai punti a), b), c), d), e al capo D) relativamente ai punti f) e g), e, riconosciutele circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici di legge, ha rideterminatoin anni uno, mesi quattro e giorni 20 di reclusione la pena per i residui reati dicui al capo B), punto e), per aver concorso, fornendo indicazioni nellacompilazione, nella emissione di svariate fatture per operazioni inesistenti daparte della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81 cod. pen., e 8 deld.lgs n. 74 del 2000), al capo D), punto h), per avere fornito indicazioni per lacompilazione di svariate fatture per operazioni inesistenti da parte della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81 cod. pen., e 8 del d.lgs n. 74 del 2000),al capo G), per avere, indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno2017 della ditta individuale Delta di [OSCURATO:PERSONA], di cui era amministratore difatto unitamente ad altri soggetti, elementi attivi nettamente inferiori ai ricavieffettivi (artt. 110, 81 cod. pen., e 4 del d.lgs n. 74 del 2000), ai capo H) e I),perché nel medesimo ruolo non presentava la dichiarazione dei redditi relativaall'annualità 2018 (artt. 110, 81 cod. pen., e 3 del d.lgs n. 74 del 2000) eoccultava e distruggeva numerose fatture emesse nel corso degli anni 2017 e2018 (artt. 110, 81 cod. pen., e 10 del d.lgs n. 74 del 2000), al capo N), peravere, nel corso dell'anno 2021, compiuto atti fraudolenti idonei a rendereinefficace la procedura di riscossione coattiva (artt. 110, 81 cod. pen., e 11 deld.lgs n. 74 del 2000), confermando nel resto.2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a tre motivi diseguito sinteticamente riportati.2.1 Col primo motivo denuncia la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., il travisamento della prova e il correlato vizio di motivazione, illogicamancante e contraddittoria, in relazione alla valutazione della chiamata incorreità operata da [OSCURATO:PERSONA].Si lamenta, in primo luogo, l'omesso rispetto dei criteri di valutazionedella chiamata in correità, che impongono di analizzare tutti gli elementiindicativi della credibilità del dichiarante e, di seguito, di verificare la attendibilitàdelle dichiarazioni rese, infine di compendiare le stesse con riscontriindividualizzanti (si cita la sentenza di questa Corte n. 21.171 del 2013);dichiarazioni oltretutto travisate dalla Corte di merito, laddove estende allaposizione del ricorrente le propalazioni in gran parte riferite alla posizione delfratello [OSCURATO:PERSONA] (si veda il contenuto delle pagine 24 e 25 dellasentenza, richiamate a pagina 29 nel trattare di [OSCURATO:PERSONA]) e comunquegeneriche.Nel caso in esame, oltretutto, come già evidenziato con l'atto d'appello,da una parte, il chiamante in correità si caratterizza per la personalità negativa eil suo costante coinvolgimento, negli anni, in episodi e situazioni analoghi a quelliper cui si procede, dall'altra avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e, in ognicaso, latitano i necessari elementi di riscontro, quelli indicati dai giudici di merito,quali un foglietto recante l'indicazione di una somma dovuta al ricorrenterinvenuto a casa del fratello, non essendo sufficienti.2.2 Col secondo, articolato, motivo denuncia violazione di legge e viziodi motivazione, mancante e manifestamente illogica, in relazione al concorso delricorrente nei reati contestati, e travisamento della prova.Si rileva, con riferimento ai reati di cui ai capi B) e D), che il ricorrentenon è indicato quale amministratore di fatto, non risulta avesse alcun poteregestorio e non era neppure un consulente fiscale o contabile (svolgendo laprofessione di operaio tubista), gli viene contestato, esclusivamente, di averfornito indicazioni per la compilazione dei titoli fiscali contestati, ma lo stessochiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a riferire genericamente di contattitelefonici, senza nemmeno spiegare in che cosa consistessero le ipoteticheistruzioni impartitegli, né specificamente correlarle ad alcuna delle 190 fatturecomplessive di cui, si assume, avrebbe ordinato la compilazione; per quantoriguarda gli ulteriori reati contestati ai capi G), H) e I), la motivazione è altresìcarente e illogica in quanto non esplicita gli elementi in virtù dei quali si èassegnata al ricorrente la qualifica di amministratore di fatto, non risultandol'esercizio di attività di gestione né una significativa continuità nella stessa, tantopiù che la perquisizione a casa del ricorrente, a differenza di quella pressol'abitazione del fratello, si era conclusa con esito negativo. Inoltre, con specificoriferimento al capo I), si deduce che l'omessa istituzione dei libri contabiliobbligatori è imputabile all'amministratore di diritto.La Corte in ogni caso avrebbe reso una motivazione contraddittoriaPasquale, come risulta a pagina 24 della sentenza impugnata, nonché dai verbalidi interrogatorio del 26 ottobre 2018 e del 7 giugno 2019; inoltre non avrebbeconsiderato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (documento 10) in merito al ruolocentrale del padre, in costanti rapporti con altre ditte, tanto da essere in grado diprocurarle un lavoro in nero, senza dover ricorrere all’ausilio di nessuno.2.3. Col terzo motivo denuncia, violazione di legge processuale e vizio dimotivazione, mancante e contraddittoria, in relazione alla ritenuta sussistenzadel delitto di cui all'art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, contestato al capo N).Si deduce che la fattispecie in discorso non è configurabile in quanto,anche a tutt'oggi, a [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato notificato alcunaccertamento fiscale o cartella esattoriale al cui adempimento avrebbe sottrattoil bene venduto (peraltro nel caso in esame ad un prezzo congruo), mentre ildelitto contestato prevede che vi sia una condotta fraudolenta o simulatoria attaa impedire il soddisfacimento del credito erariale (si citano le sentenze nn.35.295 del 2022, 30.497 del 2016, 13.233 del 2016); per di più il bene risultavenduto in data 19 maggio 2021, 2 anni dopo la perquisizione domiciliare, subitail 13 marzo 2019, e comunque prima della notifica della misura cautelare,avvenuta il 10 giugno 2021;in ogni caso sarebbero irrilevanti gli avvisi diaccertamento ricevuti dal fratello [OSCURATO:PERSONA], oltretutto definiti in via agevolata; daultimo si rileva che il ricorrente svolge attività lavorativa dipendente e ha unreddito che potrebbe facilmente essere aggredito dall'Erario.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto esula dai poteri della Corte di legittimità larivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e,comunque, il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza è immune dai vizimotivazionali dedotti; ha, in particolare, osservato che l'eventuale emersione diuna criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenzaimpugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta delragionamento, non può comportare l'annullamento per vizio di motivazione, ameno che non risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto chesoccorrono l'impianto decisionale, eventualità che non ricorre nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Avuto riguardo al tenore delle odierne censure si rende necessariorichiamare i consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità di seguitoesposti.2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944 - 01.2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essereevidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo ilsindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate inmodo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devonorisultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sededi legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento èmanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre allalogica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversaricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Dilogicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi attisi prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma dilogicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), esula dalsindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del24/09/2003, Rv. 226074 - 01).2.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti delprocesso» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando siintroduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nelprocesso o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso oignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppiaconforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,Giugliano, Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e nonvalutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento delgiudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consistenell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero comeinesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmentecontraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nelprovvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando lafrattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che neviene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emergeche la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione ofalsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (suldocumento) e non sul significato (sul documentato).Il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova")vede, dunque, circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del datoprobatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile epacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent. n. 26455del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).2.5. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzandola prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativaquestione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusionenel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione,in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso ilgiudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez.5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014,cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, ilgiudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).2.6. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzatoper spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato,nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadroprobatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuoridalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggettodirettamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'attoprocessuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmentetrascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creandouna insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifestadella illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce unlimite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione disostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque,ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d)non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento dellaprova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questionifattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, lacensura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corteterritoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.2.7. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquiredirettamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede digiudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio divalutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo sisollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella deiGiudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quandovenga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento noncostituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - comedetto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenzalogica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non consentito,nella misura in cui propone una rilettura e un confronto diretto con la prova, ecomunque ripetitivo del corrispondente motivo d'appello.3.1. La Corte territoriale, con motivazione analitica, logica e coerente, haadeguatamente confutato la censura inerente la valutazione della chiamata incorreità operata da [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 24 e 25 della sentenzaimpugnata, richiamata a pagina 29 nel trattare della posizione del ricorrente)evidenziando la complessiva attendibilità del dichiarante, che aveva collaboratosin dalle prime fasi delle indagini rendendo ampie dichiarazioni coerenti ecostanti nel tempo, anche contra se, e i plurimi riscontri, provenienti sia da fontidichiarative che, soprattutto, documentali, quali non solo gli esiti delle indaginipresso gli istituti di credito in ordine ai plurimi bonifici effettuati anche dal figliodi questi Andrea, ma la stessa determinante documentazione rinvenuta pressol'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle perquisizioni, recantivarie annotazioni, tra le quali anche una specifica relativa a quote dovute erapporti di dare e avere con il ricorrente (“Enzo”); la sentenza impugnata haparimenti confutato l'assunto della asserita contraddittorietà delle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto di aver conosciuto l'imputato, precisando che lostesso si era limitato a chiarire di non aver avuto fisica a conoscenza del predettoma di averlo sentito più volte per telefono attraverso l'apparecchio del fratelloPasquale.3.2. Ancora, il Collegio evidenzia come sia inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, nonmassimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv269217). La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita ariprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità,venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (lacritica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario dispecifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo,Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).4. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo.4.1. La doglianza, oggi riproposta, inerente a carenze motivazionali inordine alla prova del concorso del ricorrente nei reati contestati ai capi B), D),G),H) e I), relativamente ai segmenti di condotta non prescritti, è inammissibile inquanto priva di un effettivo confronto con la motivazione contestata e,comunque, articolata in censure non consentite in sede di legittimità in quantovolte a postulare una rivalutazione di elementi probatori già adeguatamenteconsiderati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali,precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenzasu punti decisivi del percorso motivazionale contestato.4.2. La sentenza impugnata, il cui apparato motivazionale si fonde conquello della pronuncia emessa all'esito del primo grado di giudizio, integrandounatipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dallagiurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218), si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado,per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione degli stessicriteri nella valutazione delle prove, ha individuato, nel confutare la censuradifensiva, gli elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA]; elementi, comeesplicitato dalla Corte di merito, tali, non solo da riscontrare la chiamata incorreità del [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato il ricorrente come colui che fornivaindicazioni in ordine alla contabilità delle ditte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDelta e poi partecipava alla spartizione degli utili delle attività formalmenteintestate alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma da avvalorare, autonomamente, la contestatacondotta concorsuale, costituiti, oltre che dal famoso manoscritto rivenuto a casadi [OSCURATO:PERSONA], dall'accertamento del fatto che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] fossero statieffettivamente assunti, formalmente, quali dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., unadelle società verso le quali la Delta emetteva le fatture, così da poter giustificarei versamenti in loro favore, dal fatto che solo una parte dei bonifici con i qualivenivano retrocessi i denari dalle cartiere a [OSCURATO:PERSONA], fossero inviati alui, mentre ve ne erano altri (cfr pag. 26), disposti in favore della sua cerchiafamiliare, sia il proprio suocero che il suocero del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],ovvero altri in favore di meri prestanome, quali proprio quel Cristian ViorelDimitru, che aveva escluso di aver mai conosciuto il titolare della ditta Delta,presso la quale risultava assunto, e di avere sempre ritenuto che responsabilidell'impresa fossero i fratelli [OSCURATO:PERSONA], compreso il ricorrente (Enzo), che avevaindotto lui e i suoi due fratelli ad aprire dei conti correnti sui quali però di fattooperava esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] (cfr pagg. 29 e 30).La motivazione offerta pertanto è tutt'altro che apparente o illogica;mentre la censura, relativa al solo capo I), con cui si lamenta l'erroneaimputazione al ricorrente della omessa tenuta dei libri contabili trattandosidell'amministratore di fatto (peraltro comunque tenuto, in virtù dell'ufficioricoperto di fatto, a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e fiscali),costituisce motivo nuovo, non devoluto con i motivi d'appello - come risulta dallasintesi a pagina 18 - dunque certamente inammissibile in quanto presentato fuoridai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di dettoprincipio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2,Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3,n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169).Di conseguenza, ribadito da ultimo che, in applicazione dei principi sopraesposti ai §§ 2.4, 2.5. e 2.6, men che meno risulta concretamente individuatoalcun errore percettivo, anche quest'ultimo motivo non supera il vaglio diammissibilità.5. Il terzo motivo, incentrato sul delitto di cui all'art.11 del d.lgs n. 74 del2000, contestato al capo N), è manifestamente infondato.5.1. Ribadito quanto già osservato al § 4.2. in ordine alla circostanza chericorra nel caso in esame un'ipotesi di c.d. «doppia conforme» e di conseguenzala censura presuppone una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondogrado, va rimarcato, in primo luogo, che, come rilevato dal primo giudice (pag.25 la sentenza di primo grado) e non contestato con l'atto d'appello - si veda lasintesi dei motivi alle pagg. 17 e 18 - il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] riportatonel corpo dell'imputazione, in contrasto con l'intestazione - che fa riferimento auna condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - è frutto diun'evidente refuso, per cui sia la cessione con atto notarile di un immobile che lafinalità di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni sono daintendersi come riferite alla persona del ricorrente.5.2. Tuttavia, la circostanza che un eventuale avviso di accertamento diilleciti fiscali fosse stato notificato esclusivamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], aldi là di una allerta, quale valorizzata dalla Corte territoriale, circa l'attenzionedella Guardia di finanza avverso le attività dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], non assume alcunrilievo negativo ai fini della integrazione della fattispecie in contestazione, nonessendo richiesta la sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.Si rammenta che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento diimposte di cui all'art. 11 in oggetto è diversa rispetto all'omologa fattispecie,oggi abrogata, di cui all'art. 97, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,in quanto, a fronte della medesimezza sia dell'elemento soggettivo costituito dalfine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materialerappresentata dall'attività fraudolenta, la nuova fattispecie, da un lato, nonrichiede il presupposto materiale prima previsto dall'abrogata disposizione, ossiache l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica,accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nellaprevigente disposizione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossiala effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (tra le molte, Sez. 3,n. 14720 del 6/3/2008, PM/Giglia, Rv. 239971. Successivamente, tra le nonmassimate, Sez. 3, n. 19603 del 21/4/2023, Tursi; Sez. 7, n. 41484 del30/9/2022, Pino).Al fine della configurabilità del reato, non è più necessario l'effettivo avviodi un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione siaidonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunquel'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n.13233 del 24/02/2016, Rv. 266771 - 01; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013,Barei, Rv. 256376) integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti aoccultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti lasufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesadell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria(Sez. 3, n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 - 01; Sez. 3, n. 46975 del24/05/2018, F., Rv. 274066). Il bene giuridico protetto dalla norma va, infatti,individuato nella garanzia generica patrimoniale offerta al fisco dai benidell'obbligato, tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 cod. civ., rispondedell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.5.3. In forza delle solide considerazioni che precedono e osservato che lapretesa creditoria dell’Erario è poi confluita nei capi G) e H), la motivazione dellasentenza risulta dunque priva di vizi ed immeritevole di censura, laddove harigettato la tesi difensiva della mancata conoscenza delle pretese erariali, nelmaggio 2021 - epoca della dismissione dell'immobile intestato al ricorrente edella disposizione a titolo di liberalità dell'intera somma ricavata in favore dellamoglie, che immediatamente la reinvestiva - come in epoca precedente, quandodel vero era già intervenuta la perquisizione domiciliare anche nei confronti delricorrente, con conseguente disvelamento dell'indagine in corso.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris