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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 18786/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2056/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo [OSCURATO:PERSONA] Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in [OSCURATO:PERSONA] 44, pec: -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5073/2020 depositata il 20/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari coltivatori diretti di terreni siti in Sonnino (una particella di mq 6974 ed un’altra di mq 10830) convennero in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti di un terreno confinante con il loro, esercitando il diritto di retratto sull’immobile, allegando tutti i requisiti propri del diritto di prelazione agraria ai sensi dell’art. 7 co. 2 l. n. 817 del 1971 e cioè l’essere coltivatori diretti, l’aver coltivato nel biennio precedente alla vendita il terreno confinante con quello venduto, disporre della capacità lavorativa prevista per legge e non aver alienato alcun terreno nel biennio precedente alla vendita; chiesero pertanto che, in accoglimento del loro diritto di riscatto,fosse accertato il diritto di proprietà sul fondo confinante e i convenuti fossero condannati al risarcimentodei danni; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto della domanda; assunsero che gli attori non avevano la qualifica di coltivatori diretti per aver svolto altro tipo di attività e che il terreno da loro coltivato (e confinante con quello oggetto di riscatto) era di piccole dimensioni tale da non giustificare il riscatto;espletate prove testimoniali e per interrogatorio formale e disposta una CTU, il Tribunale di Frosinone accolse l e domand e, condannando i convenuti all’immediato rilascio del bene e al risarcimento dei danni; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5073 pubblicata in data 20/10/2020, ha rigettato l’appello confermando integralmente la sentenza di primo gradoe condannando gli appellanti alle spese; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA], in proprioe quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso; il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata del giudizio nel senso del rigetto del ricorso; i ricorrenti hanno formulato istanza ai sensi dell’art. 380-bis cpc di decisione della causa; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.

Considerato che: con il primo motivo –violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 31 L. 26 maggio 1965 n. 590, dell’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 degli artt. 2 Cost. 1175 e 1375 c.c. e delle norme e principi in materia di divieto di abuso del diritto e di venire contra factum proprium (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)-i ricorrenti lamentano che la sentenza ha escluso l’esistenza di una causa ostativa all’esercizio del diritto di prelazione e retratto costituita dalla circostanza che il fondo confinanteera stato per la gran parte oggetto di attività edificatoria; ciò avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello a ritenere che i riscattanti non avessero di mira la coltivazione della terra come fonte principale del proprio reddito e che non perseguissero il progetto di miglioramento dell’efficienza dell’impresa agricola così da non poter essere ritenuti titolari né del diritto di prelazione né del diritto di retratto; con il secondo motivo – ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 31 l. 26 maggio 1965 n. 590 e dell’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 1 n. 3 c.p.c. e per motivazione apparente (art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. ) –i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti del diritto di prelazione e retratto, con particolare riguardo al requisito della coltivazione del fondo da almeno due anni; lamentano motivazione apparente; il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione accelerata del ricorso sulla base della seguente motivazione: conil primo motivo i ricorrenti mirano, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie, e comunque del merito della causa, precluso in questa sede di legittimità (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge; non emerge dal ricorso in esame la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 02/03/2018, n. 5001; Cass. 12/01/2016, n. 287; Cass. 20/08/2015, n. 17060); le censure, sostanzialmente, si risolvono nel sollecitare a questa Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa nella presente sede di legittimità; il secondo motivo è manifestamente infondato; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa ; il Collegio rileva che la memoria di parte ricorrente, quanto al primo motivo, non coglie il senso del rilievo espresso dalla proposta con l’assunto che l’illustrazione di esso non indica le affermazioni della sentenza impugnata contrastanti con le norme di cui si deduce la violazione.

Infatti, argomenta come se la PDA avesse censurato l’omessa individuazione della motivazione criticanda, là dove essa ha invece, correttamente ad avviso del Collegio, intesorilevare la carenza di tessuto argomentativo in iure dell’illustrazione del motivo, il quale necessariamente implicava l’individuazione del come e del perché la sentenza avesse commesso gli errores in iudicandoad essa addebitati;la PDA ha spiegato perché il motivo non avesse tale tenore evidenziando correttamente che il motivo pretendesse di individuarli come conseguenza di una sollecitata rivalutazione di emergenze istruttorie: è sufficiente leggere l’illustrazione nella pagina 8 e nelle prime cinque righe della pagina successiva per averne conferma; quanto al secondo motivo, la memoria ignora il rilievo assorbente della PDA circa il fondarsi l’assunto dell’apparenza di motivazione su elementi aliunderispetto ad essa, il che è escluso dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano le note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014); lamemoria si dilunga ad illustrare la pretesa apparenza di motivazione sulla base della sollecitazione ad una rivalutazione di emergenze istruttorie, così ponendosi sempre –per la ragione appena detta - al di fuori del modello del vizio ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.; poiché la proposta di definizione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] è da condividere integralmente, ne segue, con la decisione di rigetto del ricorso,la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo e agli ulteriori oneri indicati dal terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., e ciò nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2.800 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.

Condanna altresì i ricorrenti al pagamento alla parte controricorrente della somma di € 2.800 ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. e d ella somma di € 1.000 in favore della Cassa per le ammende; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2056/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo [OSCURATO:PERSONA] Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in [OSCURATO:PERSONA] 44, pec: -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5073/2020 depositata il 20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari coltivatori diretti di terreni siti in Sonnino (una particella di mq 6974 ed un’altra di mq 10830) convennero in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti di un terreno confinante con il loro, esercitando il diritto di retratto sull’immobile, allegando tutti i requisiti propri del diritto di prelazione agraria ai sensi dell’art. 7 co. 2 l. n. 817 del 1971 e cioè l’essere coltivatori diretti, l’aver coltivato nel biennio precedente alla vendita il terreno confinante con quello venduto, disporre della capacità lavorativa prevista per legge e non aver alienato alcun terreno nel biennio precedente alla vendita; chiesero pertanto che, in accoglimento del loro diritto di riscatto,fosse accertato il diritto di proprietà sul fondo confinante e i convenuti fossero condannati al risarcimentodei danni; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto della domanda; assunsero che gli attori non avevano la qualifica di coltivatori diretti per aver svolto altro tipo di attività e che il terreno da loro coltivato (e confinante con quello oggetto di riscatto) era di piccole dimensioni tale da non giustificare il riscatto;espletate prove testimoniali e per interrogatorio formale e disposta una CTU, il Tribunale di Frosinone accolse l e domand e, condannando i convenuti all’immediato rilascio del bene e al risarcimento dei danni; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5073 pubblicata in data 20/10/2020, ha rigettato l’appello confermando integralmente la sentenza di primo gradoe condannando gli appellanti alle spese; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA], in proprioe quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso; il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata del giudizio nel senso del rigetto del ricorso; i ricorrenti hanno formulato istanza ai sensi dell’art. 380-bis cpc di decisione della causa; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc. Considerato che: con il primo motivo –violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 31 L. 26 maggio 1965 n. 590, dell’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 degli artt. 2 Cost. 1175 e 1375 c.c. e delle norme e principi in materia di divieto di abuso del diritto e di venire contra factum proprium (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)-i ricorrenti lamentano che la sentenza ha escluso l’esistenza di una causa ostativa all’esercizio del diritto di prelazione e retratto costituita dalla circostanza che il fondo confinanteera stato per la gran parte oggetto di attività edificatoria; ciò avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello a ritenere che i riscattanti non avessero di mira la coltivazione della terra come fonte principale del proprio reddito e che non perseguissero il progetto di miglioramento dell’efficienza dell’impresa agricola così da non poter essere ritenuti titolari né del diritto di prelazione né del diritto di retratto; con il secondo motivo – ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 31 l. 26 maggio 1965 n. 590 e dell’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 1 n. 3 c.p.c. e per motivazione apparente (art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. ) –i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti del diritto di prelazione e retratto, con particolare riguardo al requisito della coltivazione del fondo da almeno due anni; lamentano motivazione apparente; il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione accelerata del ricorso sulla base della seguente motivazione: conil primo motivo i ricorrenti mirano, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie, e comunque del merito della causa, precluso in questa sede di legittimità (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge; non emerge dal ricorso in esame la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 02/03/2018, n. 5001; Cass. 12/01/2016, n. 287; Cass. 20/08/2015, n. 17060); le censure, sostanzialmente, si risolvono nel sollecitare a questa Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa nella presente sede di legittimità; il secondo motivo è manifestamente infondato; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa ; il Collegio rileva che la memoria di parte ricorrente, quanto al primo motivo, non coglie il senso del rilievo espresso dalla proposta con l’assunto che l’illustrazione di esso non indica le affermazioni della sentenza impugnata contrastanti con le norme di cui si deduce la violazione. Infatti, argomenta come se la PDA avesse censurato l’omessa individuazione della motivazione criticanda, là dove essa ha invece, correttamente ad avviso del Collegio, intesorilevare la carenza di tessuto argomentativo in iure dell’illustrazione del motivo, il quale necessariamente implicava l’individuazione del come e del perché la sentenza avesse commesso gli errores in iudicandoad essa addebitati;la PDA ha spiegato perché il motivo non avesse tale tenore evidenziando correttamente che il motivo pretendesse di individuarli come conseguenza di una sollecitata rivalutazione di emergenze istruttorie: è sufficiente leggere l’illustrazione nella pagina 8 e nelle prime cinque righe della pagina successiva per averne conferma; quanto al secondo motivo, la memoria ignora il rilievo assorbente della PDA circa il fondarsi l’assunto dell’apparenza di motivazione su elementi aliunderispetto ad essa, il che è escluso dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano le note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014); lamemoria si dilunga ad illustrare la pretesa apparenza di motivazione sulla base della sollecitazione ad una rivalutazione di emergenze istruttorie, così ponendosi sempre –per la ragione appena detta - al di fuori del modello del vizio ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.; poiché la proposta di definizione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] è da condividere integralmente, ne segue, con la decisione di rigetto del ricorso,la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo e agli ulteriori oneri indicati dal terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., e ciò nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2.800 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Condanna altresì i ricorrenti al pagamento alla parte controricorrente della somma di € 2.800 ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. e d ella somma di € 1.000 in favore della Cassa per le ammende; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a
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