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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09990/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6087/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, rappresentato e difeso in proprio con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 28 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 Numero sezionale 294/2022 - controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9990/2022Data pubblicazione 28/03/2022 - E contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4685/13/17 depositata il 25/07/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello del contribuente e confermando l’impugnata sentenza dichiarava legittimo gli atti impugnati, avvisi di intimazione successivi alla notifica di cartella di pagamento per IVA e IRPEF 2003; - ricorre a questa il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; il riscossore e l’[OSCURATO:PERSONA] resistono entrambi, con controricorso congiunto; Considerato che: - a seguito dell’ordinanza di questa Corte in data 11 giugno 2021 parte ricorrente ha depositato documentazione, così come le parti controricorrenti; - invero, essa consiste in copia della sentenza della CTR del Lazio n. 1297/17/2021 sprovvista della dichiarazione della Cancelleria relativa al passaggio in giudicato di tal pronuncia; a ciò replica controparte contestando, alla luce della documentazione versata in atti in memoria, sia la definitività della sentenza ridetta sia la coincidenza della cartella presupposta alle intimazioni qui contestate con quella annullata da tal pronuncia; - pertanto, non risultando ex actis provata la definitività della sentenza in parola, possono esaminarsi le censure poste in ricorso; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 - va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione di Numero sezionale 294/2022Numero di raccolta generale 9990/2022 inammissibilità di cui al controricorso, riferita ad ambedue i motivi Data pubblicazione 28/03/2022 ancorché dedotta con riguardo a un solo mezzo di gravame; - infatti, i motivi di ricorso per cassazione non postulano né inducono la Corte a un diverso apprezzamento dei fatti, ma censurano le statuizioni in diritto della sentenza impugnata e risultano quindi pienamente ammissibili; - può quindi procedersi all’esame di detti mezzi di gravame; - con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR correttamente eseguita la notifica della cartella di pagamento, presupposto per la validità degli atti impugnati in questo giudizio, poiché la stessa è stata eseguita direttamente dal concessionario per la riscossione a mezzo posta senza l’opera dell’ufficiale giudiziario o da altro soggetto a ciò espressamente abilitato (messo comunale o agente della polizia municipale) in quanto pubblico ufficiale; - il secondo motivo si incentra ancora sulla violazione e falsa applicazione del medesimo art. 26 sopra citato per avere la CTR ritenuto non solo inapplicabile alla notifica in parola la disciplina di cui alla legge n. 890 del 1982, ma anche altrettanto inapplicabile al procedimento notificatorio che qui ci occupa l’onere per il notificante di inviare la seconda raccomandata c.d.

“informativa”; - i motivi, costituenti profili diversi di una medesima censura, possono trattarsi congiuntamente e sono infondati; - questa Corte ha più volte affermato anche di recente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019) che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di Numero sezionale 294/2022Numero di raccolta generale 9990/2022 ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio Data pubblicazione 28/03/2022 postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982; - anche il Giudice delle Leggi, chiamato a intervenire sul tema, ha chiarito come sia legittima la procedura di notifica qui adottata (Corte Cost. n. 178 del 2018) poiché “la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione dell’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.

Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche”; inoltre, prosegue la Consulta, “con riferimento, quindi, alla forma di notificazione “diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte − della «effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003)”; tanto chiarisce anche ogni profilo qui rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1335 c.c. qui evocato; - pertanto, sia nel ritenere consentita al concessionario per la riscossione la modalità di notifica diretta a mezzo posta, sia nel ritenere non necessaria l’esecuzione da parte del notificante dell’ulteriore attività di spedizione della raccomandata per la validità della notifica, la CTR ha correttamente pronunciato in diritto; - il ricorso è conseguentemente rigettato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 - le spese del giudizio di merito sono compensate; le spese del Numero sezionale 294/2022Numero di raccolta generale 9990/2022 giudizio di Legittimità seguono la soccombenza; Data pubblicazione 28/03/2022 p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 1.400 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate e in euro 1.400,00 cui aggiungersi il 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge in favore di Agenzia Entrate [OSCURATO:PERSONA] che pone a carico di parte soccombente; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6087/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, rappresentato e difeso in proprio con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 28 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 Numero sezionale 294/2022 - controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9990/2022Data pubblicazione 28/03/2022 - E contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4685/13/17 depositata il 25/07/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello del contribuente e confermando l’impugnata sentenza dichiarava legittimo gli atti impugnati, avvisi di intimazione successivi alla notifica di cartella di pagamento per IVA e IRPEF 2003; - ricorre a questa il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; il riscossore e l’[OSCURATO:PERSONA] resistono entrambi, con controricorso congiunto; Considerato che: - a seguito dell’ordinanza di questa Corte in data 11 giugno 2021 parte ricorrente ha depositato documentazione, così come le parti controricorrenti; - invero, essa consiste in copia della sentenza della CTR del Lazio n. 1297/17/2021 sprovvista della dichiarazione della Cancelleria relativa al passaggio in giudicato di tal pronuncia; a ciò replica controparte contestando, alla luce della documentazione versata in atti in memoria, sia la definitività della sentenza ridetta sia la coincidenza della cartella presupposta alle intimazioni qui contestate con quella annullata da tal pronuncia; - pertanto, non risultando ex actis provata la definitività della sentenza in parola, possono esaminarsi le censure poste in ricorso; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 - va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione di Numero sezionale 294/2022Numero di raccolta generale 9990/2022 inammissibilità di cui al controricorso, riferita ad ambedue i motivi Data pubblicazione 28/03/2022 ancorché dedotta con riguardo a un solo mezzo di gravame; - infatti, i motivi di ricorso per cassazione non postulano né inducono la Corte a un diverso apprezzamento dei fatti, ma censurano le statuizioni in diritto della sentenza impugnata e risultano quindi pienamente ammissibili; - può quindi procedersi all’esame di detti mezzi di gravame; - con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR correttamente eseguita la notifica della cartella di pagamento, presupposto per la validità degli atti impugnati in questo giudizio, poiché la stessa è stata eseguita direttamente dal concessionario per la riscossione a mezzo posta senza l’opera dell’ufficiale giudiziario o da altro soggetto a ciò espressamente abilitato (messo comunale o agente della polizia municipale) in quanto pubblico ufficiale; - il secondo motivo si incentra ancora sulla violazione e falsa applicazione del medesimo art. 26 sopra citato per avere la CTR ritenuto non solo inapplicabile alla notifica in parola la disciplina di cui alla legge n. 890 del 1982, ma anche altrettanto inapplicabile al procedimento notificatorio che qui ci occupa l’onere per il notificante di inviare la seconda raccomandata c.d. “informativa”; - i motivi, costituenti profili diversi di una medesima censura, possono trattarsi congiuntamente e sono infondati; - questa Corte ha più volte affermato anche di recente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019) che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di Numero sezionale 294/2022Numero di raccolta generale 9990/2022 ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio Data pubblicazione 28/03/2022 postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982; - anche il Giudice delle Leggi, chiamato a intervenire sul tema, ha chiarito come sia legittima la procedura di notifica qui adottata (Corte Cost. n. 178 del 2018) poiché “la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione dell’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche”; inoltre, prosegue la Consulta, “con riferimento, quindi, alla forma di notificazione “diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte − della «effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003)”; tanto chiarisce anche ogni profilo qui rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1335 c.c. qui evocato; - pertanto, sia nel ritenere consentita al concessionario per la riscossione la modalità di notifica diretta a mezzo posta, sia nel ritenere non necessaria l’esecuzione da parte del notificante dell’ulteriore attività di spedizione della raccomandata per la validità della notifica, la CTR ha correttamente pronunciato in diritto; - il ricorso è conseguentemente rigettato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6087/2018 - le spese del giudizio di merito sono compensate; le spese del Numero sezionale 294/2022Numero di raccolta generale 9990/2022 giudizio di Legittimità seguono la soccombenza; Data pubblicazione 28/03/2022 p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 1.400 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate e in euro 1.400,00 cui aggiungersi il 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge in favore di Agenzia Entrate [OSCURATO:PERSONA] che pone a carico di parte soccombente; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
Sentenza Cassazione n. 09990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris