CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '\\\,Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. con riferimento ai fatti di cui alle sentenze emesse dalla Corte di Napoli del 18 ottobre 2016 e dalla Corte di Appello di Napoli del 13 settembre 2021 in quanto l'istanza costituirebbe mera riproposizione di altra precedentemente respinta; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione in quanto l'attuale istanza presenterebbe dei requisiti di novità per cui non sarebbe la mera riproposizione di quella già rigettata; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione, dando conto di avere analizzato l'attuale istanza, ciò anche dopo avere sentito le parti durante l'udienza a tale scopo fissata, ha evidenziato che questa è sovrapponibile alla precedente discostandosi solo per gli argomenti illustrati; Rilevato che il ricorrente non si è peraltro compiutamente confrontato con tale osservazione e ha omesso di evidenziare quali sarebbero gli elementi specifici di novità rispetto all'istanza precedente, ovviamente diversi dalla mera quanto ininfluente affermazione che la medesima istanza, nel frattempo, è stata accolta per altro imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M