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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 07940/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Pasquale FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Gennaro [OSCURATO:PERSONA], ha unificato i reati giudicati con tre sentenze (1.

Tribunale di Napoli in data 18 luglio 2016, irrevocabile in data 14 maggio 2019, con condanna ad anni quindici di reclusione per art. 416-bis cod. pen.;

2. GUP del Tribunale di Napoli in data 29 novembre 2013, irrevocabile in data 11 settembre 2015, con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di violenza privata aggravata;

3. GUP del Tribunale di Napoli in data 12 novembre 2013, irrevocabile in data 28 settembre 2016, con condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per due estorsioni continuate), determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni diciannove e mesi sei di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché il giudice dell'esecuzione ha determinato la medesima porzione di pena, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno (già ridotta per il rito abbreviato), per i reati satellite di estorsione e violenza privata senza indicare alcun parametro per la determinazione della pena e senza diversificarla in ragione della diversa gravità dei fatti.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Il giudice dell'esecuzione ha così rideterminato la pena in forza del riconoscimento della continuazione: pena base anni quindici di reclusione, come già determinata in sede di cognizione per il reato di cui al n. 1; aumento di anni uno e mesi sei di reclusione (già ridotta per il rito) per ciascuna delle residue tre condotte giudicate con le sentenze sub n. e n. 3.

3.2. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Séz.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Ebbene, il ricorso è fondato poiché il giudice dell'esecuzione, ferma la non contestata individuazione del più grave reato in quello giudicato con la sentenza di cui al n. 1, non ha indicato i parametri utilizzati per la determinazione delle pene per i reati satellite unificati con il provvedimento impugnato.

Del resto, la diversa natura e gravità dei reati satellite (due estorsioni e una violenza privata) richiede una valutazione proporzionate delle sanzioni da irrogare, sicché è priva di adeguata motivazione l'opzione di individuare nella medesima entità la porzione di pena per i diversi reati.

3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite giudicati con le sentenze di cui ai nn. 2 e 3, facendo applicazione del richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]~ estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Pasquale FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Gennaro [OSCURATO:PERSONA], ha unificato i reati giudicati con tre sentenze (1. Tribunale di Napoli in data 18 luglio 2016, irrevocabile in data 14 maggio 2019, con condanna ad anni quindici di reclusione per art. 416-bis cod. pen.; 2. GUP del Tribunale di Napoli in data 29 novembre 2013, irrevocabile in data 11 settembre 2015, con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di violenza privata aggravata; 3. GUP del Tribunale di Napoli in data 12 novembre 2013, irrevocabile in data 28 settembre 2016, con condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per due estorsioni continuate), determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni diciannove e mesi sei di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché il giudice dell'esecuzione ha determinato la medesima porzione di pena, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno (già ridotta per il rito abbreviato), per i reati satellite di estorsione e violenza privata senza indicare alcun parametro per la determinazione della pena e senza diversificarla in ragione della diversa gravità dei fatti. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha così rideterminato la pena in forza del riconoscimento della continuazione: pena base anni quindici di reclusione, come già determinata in sede di cognizione per il reato di cui al n. 1; aumento di anni uno e mesi sei di reclusione (già ridotta per il rito) per ciascuna delle residue tre condotte giudicate con le sentenze sub n. e n. 3. 3.2. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Séz. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ebbene, il ricorso è fondato poiché il giudice dell'esecuzione, ferma la non contestata individuazione del più grave reato in quello giudicato con la sentenza di cui al n. 1, non ha indicato i parametri utilizzati per la determinazione delle pene per i reati satellite unificati con il provvedimento impugnato. Del resto, la diversa natura e gravità dei reati satellite (due estorsioni e una violenza privata) richiede una valutazione proporzionate delle sanzioni da irrogare, sicché è priva di adeguata motivazione l'opzione di individuare nella medesima entità la porzione di pena per i diversi reati. 3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite giudicati con le sentenze di cui ai nn. 2 e 3, facendo applicazione del richiamato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]~ estensore Il
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