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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14887/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di prescrizione dei reati non tiene conto del fatto che la Corte, nell'affrontare il tema, ha correttamente appicato i pricipi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della individuazione delle norme di legge più favorevoli all'imputato, che non consentono di ritenere prescritti i reati anche tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente ritenuti in sentenza (cfr. Cass. N. 46528 del 06/10/2022 Calamita; n. 8307 del 12/01/2°24, Nunziata); che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico rispetto alle corrette osservazioni contenute nella sentenza impugnata a fg. 11 a proposito della infondatezza della eccezione di nullità della sentenza per la violazione del principio di immutabilità del giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di prescrizione dei reati non tiene conto del fatto che la Corte, nell'affrontare il tema, ha correttamente appicato i pricipi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della individuazione delle norme di legge più favorevoli all'imputato, che non consentono di ritenere prescritti i reati anche tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente ritenuti in sentenza (cfr. Cass. N. 46528 del 06/10/2022 Calamita; n. 8307 del 12/01/2°24, Nunziata); che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico rispetto alle corrette osservazioni contenute nella sentenza impugnata a fg. 11 a proposito della infondatezza della eccezione di nullità della sentenza per la violazione del principio di immutabilità del giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 14887/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris