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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 09984/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9984/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 949/2026* * CC 06/03/2026* * R G N 26673/2025* * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 01/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 1° luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell interesse di ** attualmente in esecuzione della pena di tre anni e ventiquattro giorni di reclusione inbase a provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte diappello di Roma del 21 marzo 2025La misura è stata ritenuta non idonea a contenere le possibili residue forme dimanifestazione della pericolosità sociale dell istante anche tenuto conto delle condizioni disalute psichica valutate in relazione all attività lavorativa svolta dal richiedente2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando quattro motivi2 1 Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con particolareriguardo alla ritenuta «residuale pericolosità» che è stata ritenuta nonostante il peritonominato nel corso di un recente procedimento penale l abbia esclusa definendo la patologiache affligge il ricorrente «in fase di remissione» in termini peraltro confermati dallacertificazione del CSM di * ove il ricorrente è in cura da diversi anniA fronte della documentazione il Tribunale piuttosto che ritenere l esistenza di residuiprofili di pericolosità avrebbe dovuto disporre una perizia per accertare tale condizione2 2 Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione sulla richiesta diapplicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell art 47 ter * pen formulata in sededi discussione e non presa in considerazione dal Tribunale2 3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione degli artt 666 comma 5 e 678 comma 2cod proc pen per non essere stati acquisiti i dati dell osservazione scientifica del ricorrenteed essendo stata affermata l esistenza di residui profili di pericolosità in termini sganciatidalle effettive condizioni cliniche come risultanti dagli atti2 4 Con il quarto motivo ha eccepito violazione degli artt 47 e 47 ter * pen inrelazione all art 27 terzo comma Cost ponendosi il provvedimento anche in ragione dellasituazione di sovraffollamento carcerario in totale spregio della funzione rieducativa dellapena3 Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è meritevole di accoglimento2 Preliminarmente si osserva che dalla disamina del verbale di udienza del 1° luglio2025 non risulta che il ricorrente abbia formulato la richiesta di ammissione alla detenzionedomiciliare sicché non è dato ravvisare alcun difetto di motivazione specifico sul punto3 I motivi di ricorso residui primo terzo e quarto possono essere esaminaticongiuntamente e colgono in effetti le segnalate lacune motivazionali e possono trovareaccoglimentoInvero il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di due certificazioni del Centro di ** del 15 settembre 2023 e del 5 giugno 2025 nelle quali non è stato compiuto alcunriferimento alla pericolosità così come nella perizia citata dal ricorrente ed è stata definita lapatologia di stato paranoide «in fase di remissione» e descritta una sorta di stabilizzazionedelle condizioni del ricorrente che presenta anche una buona compliance rispetto aitrattamenti propostiPeraltro nell abitazione ove la madre ha dato la disponibilità ad accogliere * lostesso dal 15 maggio 2023 al 26 gennaio 2024 ha eseguito la misura alternativa delladetenzione domiciliareIl Tribunale ha altresì dato atto di ulteriori indicatori positivi quali lo svolgimento di attivitàlavorativa come conducente di auto a noleggio e * affittacamere ed evidenziato lamancanza di segnalazioni di polizia dal 2018* a fronte di tali circostanze sostanzialmente positive è stata segnalata la possibileresiduapericolosità che potrebbe manifestarsi nel caso in cui il soggetto decidesse disospendere le cureLa ratio del provvedimento dunque poggia su una mera ipotesi priva di alcuna concretabase fattuale e pare giustificata sulla scorta di un autonomo giudizio di inidoneità dell attivitàlavorativa in funzione del reinserimento sociale inidoneità che risulta anch essa meramenteaffermata e priva di supporto fattuale o scientificoTanto integra una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria alla quale ilTribunale dovrà porre rimedio all esito di una nuova valutazione che tenga anche conto dellivello di revisione critica eventualmente raggiunto dal condannato rispetto agli episodi didevianza che ne hanno determinato la detenzione in virtù del provvedimento di cumulo inesecuzione4 Da quanto esposto discende l annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di sorveglianza di RomaIl riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi ai sensi dell art 52 d gs 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9984/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 949/2026* * CC 06/03/2026* * R G N 26673/2025* * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 01/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 1° luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell interesse di ** attualmente in esecuzione della pena di tre anni e ventiquattro giorni di reclusione inbase a provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte diappello di Roma del 21 marzo 2025La misura è stata ritenuta non idonea a contenere le possibili residue forme dimanifestazione della pericolosità sociale dell istante anche tenuto conto delle condizioni disalute psichica valutate in relazione all attività lavorativa svolta dal richiedente2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando quattro motivi2 1 Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con particolareriguardo alla ritenuta «residuale pericolosità» che è stata ritenuta nonostante il peritonominato nel corso di un recente procedimento penale l abbia esclusa definendo la patologiache affligge il ricorrente «in fase di remissione» in termini peraltro confermati dallacertificazione del CSM di * ove il ricorrente è in cura da diversi anniA fronte della documentazione il Tribunale piuttosto che ritenere l esistenza di residuiprofili di pericolosità avrebbe dovuto disporre una perizia per accertare tale condizione2 2 Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione sulla richiesta diapplicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell art 47 ter * pen formulata in sededi discussione e non presa in considerazione dal Tribunale2 3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione degli artt 666 comma 5 e 678 comma 2cod proc pen per non essere stati acquisiti i dati dell osservazione scientifica del ricorrenteed essendo stata affermata l esistenza di residui profili di pericolosità in termini sganciatidalle effettive condizioni cliniche come risultanti dagli atti2 4 Con il quarto motivo ha eccepito violazione degli artt 47 e 47 ter * pen inrelazione all art 27 terzo comma Cost ponendosi il provvedimento anche in ragione dellasituazione di sovraffollamento carcerario in totale spregio della funzione rieducativa dellapena3 Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è meritevole di accoglimento2 Preliminarmente si osserva che dalla disamina del verbale di udienza del 1° luglio2025 non risulta che il ricorrente abbia formulato la richiesta di ammissione alla detenzionedomiciliare sicché non è dato ravvisare alcun difetto di motivazione specifico sul punto3 I motivi di ricorso residui primo terzo e quarto possono essere esaminaticongiuntamente e colgono in effetti le segnalate lacune motivazionali e possono trovareaccoglimentoInvero il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di due certificazioni del Centro di ** del 15 settembre 2023 e del 5 giugno 2025 nelle quali non è stato compiuto alcunriferimento alla pericolosità così come nella perizia citata dal ricorrente ed è stata definita lapatologia di stato paranoide «in fase di remissione» e descritta una sorta di stabilizzazionedelle condizioni del ricorrente che presenta anche una buona compliance rispetto aitrattamenti propostiPeraltro nell abitazione ove la madre ha dato la disponibilità ad accogliere * lostesso dal 15 maggio 2023 al 26 gennaio 2024 ha eseguito la misura alternativa delladetenzione domiciliareIl Tribunale ha altresì dato atto di ulteriori indicatori positivi quali lo svolgimento di attivitàlavorativa come conducente di auto a noleggio e * affittacamere ed evidenziato lamancanza di segnalazioni di polizia dal 2018* a fronte di tali circostanze sostanzialmente positive è stata segnalata la possibileresiduapericolosità che potrebbe manifestarsi nel caso in cui il soggetto decidesse disospendere le cureLa ratio del provvedimento dunque poggia su una mera ipotesi priva di alcuna concretabase fattuale e pare giustificata sulla scorta di un autonomo giudizio di inidoneità dell attivitàlavorativa in funzione del reinserimento sociale inidoneità che risulta anch essa meramenteaffermata e priva di supporto fattuale o scientificoTanto integra una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria alla quale ilTribunale dovrà porre rimedio all esito di una nuova valutazione che tenga anche conto dellivello di revisione critica eventualmente raggiunto dal condannato rispetto agli episodi didevianza che ne hanno determinato la detenzione in virtù del provvedimento di cumulo inesecuzione4 Da quanto esposto discende l annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di sorveglianza di RomaIl riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi ai sensi dell art 52 d gs 196 del 2003 P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di *di RomaCosì è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di *di RomaCosì è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9984/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 949/2026* * CC 06/03/2026* * R G N 26673/2025* * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 01/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 1° luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell interesse di ** attualmente in esecuzione della pena di tre anni e ventiquattro giorni di reclusione inbase a provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte diappello di Roma del 21 marzo 2025La misura è stata ritenuta non idonea a contenere le possibili residue forme dimanifestazione della pericolosità sociale dell istante anche tenuto conto delle condizioni disalute psichica valutate in relazione all attività lavorativa svolta dal richiedente2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando quattro motivi2 1 Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con particolareriguardo alla ritenuta «residuale pericolosità» che è stata ritenuta nonostante il peritonominato nel corso di un recente procedimento penale l abbia esclusa definendo la patologiache affligge il ricorrente «in fase di remissione» in termini peraltro confermati dallacertificazione del CSM di * ove il ricorrente è in cura da diversi anniA fronte della documentazione il Tribunale piuttosto che ritenere l esistenza di residuiprofili di pericolosità avrebbe dovuto disporre una perizia per accertare tale condizione2 2 Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione sulla richiesta diapplicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell art 47 ter * pen formulata in sededi discussione e non presa in considerazione dal Tribunale2 3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione degli artt 666 comma 5 e 678 comma 2cod proc pen per non essere stati acquisiti i dati dell osservazione scientifica del ricorrenteed essendo stata affermata l esistenza di residui profili di pericolosità in termini sganciatidalle effettive condizioni cliniche come risultanti dagli atti2 4 Con il quarto motivo ha eccepito violazione degli artt 47 e 47 ter * pen inrelazione all art 27 terzo comma Cost ponendosi il provvedimento anche in ragione dellasituazione di sovraffollamento carcerario in totale spregio della funzione rieducativa dellapena3 Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è meritevole di accoglimento2 Preliminarmente si osserva che dalla disamina del verbale di udienza del 1° luglio2025 non risulta che il ricorrente abbia formulato la richiesta di ammissione alla detenzionedomiciliare sicché non è dato ravvisare alcun difetto di motivazione specifico sul punto3 I motivi di ricorso residui primo terzo e quarto possono essere esaminaticongiuntamente e colgono in effetti le segnalate lacune motivazionali e possono trovareaccoglimentoInvero il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di due certificazioni del Centro di ** del 15 settembre 2023 e del 5 giugno 2025 nelle quali non è stato compiuto alcunriferimento alla pericolosità così come nella perizia citata dal ricorrente ed è stata definita lapatologia di stato paranoide «in fase di remissione» e descritta una sorta di stabilizzazionedelle condizioni del ricorrente che presenta anche una buona compliance rispetto aitrattamenti propostiPeraltro nell abitazione ove la madre ha dato la disponibilità ad accogliere * lostesso dal 15 maggio 2023 al 26 gennaio 2024 ha eseguito la misura alternativa delladetenzione domiciliareIl Tribunale ha altresì dato atto di ulteriori indicatori positivi quali lo svolgimento di attivitàlavorativa come conducente di auto a noleggio e * affittacamere ed evidenziato lamancanza di segnalazioni di polizia dal 2018* a fronte di tali circostanze sostanzialmente positive è stata segnalata la possibileresiduapericolosità che potrebbe manifestarsi nel caso in cui il soggetto decidesse disospendere le cureLa ratio del provvedimento dunque poggia su una mera ipotesi priva di alcuna concretabase fattuale e pare giustificata sulla scorta di un autonomo giudizio di inidoneità dell attivitàlavorativa in funzione del reinserimento sociale inidoneità che risulta anch essa meramenteaffermata e priva di supporto fattuale o scientificoTanto integra una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria alla quale ilTribunale dovrà porre rimedio all esito di una nuova valutazione che tenga anche conto dellivello di revisione critica eventualmente raggiunto dal condannato rispetto agli episodi didevianza che ne hanno determinato la detenzione in virtù del provvedimento di cumulo inesecuzione4 Da quanto esposto discende l annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di sorveglianza di RomaIl riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi ai sensi dell art 52 d gs 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9984/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 949/2026* * CC 06/03/2026* * R G N 26673/2025* * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 01/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 1° luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell interesse di ** attualmente in esecuzione della pena di tre anni e ventiquattro giorni di reclusione inbase a provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte diappello di Roma del 21 marzo 2025La misura è stata ritenuta non idonea a contenere le possibili residue forme dimanifestazione della pericolosità sociale dell istante anche tenuto conto delle condizioni disalute psichica valutate in relazione all attività lavorativa svolta dal richiedente2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando quattro motivi2 1 Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con particolareriguardo alla ritenuta «residuale pericolosità» che è stata ritenuta nonostante il peritonominato nel corso di un recente procedimento penale l abbia esclusa definendo la patologiache affligge il ricorrente «in fase di remissione» in termini peraltro confermati dallacertificazione del CSM di * ove il ricorrente è in cura da diversi anniA fronte della documentazione il Tribunale piuttosto che ritenere l esistenza di residuiprofili di pericolosità avrebbe dovuto disporre una perizia per accertare tale condizione2 2 Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione sulla richiesta diapplicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell art 47 ter * pen formulata in sededi discussione e non presa in considerazione dal Tribunale2 3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione degli artt 666 comma 5 e 678 comma 2cod proc pen per non essere stati acquisiti i dati dell osservazione scientifica del ricorrenteed essendo stata affermata l esistenza di residui profili di pericolosità in termini sganciatidalle effettive condizioni cliniche come risultanti dagli atti2 4 Con il quarto motivo ha eccepito violazione degli artt 47 e 47 ter * pen inrelazione all art 27 terzo comma Cost ponendosi il provvedimento anche in ragione dellasituazione di sovraffollamento carcerario in totale spregio della funzione rieducativa dellapena3 Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è meritevole di accoglimento2 Preliminarmente si osserva che dalla disamina del verbale di udienza del 1° luglio2025 non risulta che il ricorrente abbia formulato la richiesta di ammissione alla detenzionedomiciliare sicché non è dato ravvisare alcun difetto di motivazione specifico sul punto3 I motivi di ricorso residui primo terzo e quarto possono essere esaminaticongiuntamente e colgono in effetti le segnalate lacune motivazionali e possono trovareaccoglimentoInvero il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di due certificazioni del Centro di ** del 15 settembre 2023 e del 5 giugno 2025 nelle quali non è stato compiuto alcunriferimento alla pericolosità così come nella perizia citata dal ricorrente ed è stata definita lapatologia di stato paranoide «in fase di remissione» e descritta una sorta di stabilizzazionedelle condizioni del ricorrente che presenta anche una buona compliance rispetto aitrattamenti propostiPeraltro nell abitazione ove la madre ha dato la disponibilità ad accogliere * lostesso dal 15 maggio 2023 al 26 gennaio 2024 ha eseguito la misura alternativa delladetenzione domiciliareIl Tribunale ha altresì dato atto di ulteriori indicatori positivi quali lo svolgimento di attivitàlavorativa come conducente di auto a noleggio e * affittacamere ed evidenziato lamancanza di segnalazioni di polizia dal 2018* a fronte di tali circostanze sostanzialmente positive è stata segnalata la possibileresiduapericolosità che potrebbe manifestarsi nel caso in cui il soggetto decidesse disospendere le cureLa ratio del provvedimento dunque poggia su una mera ipotesi priva di alcuna concretabase fattuale e pare giustificata sulla scorta di un autonomo giudizio di inidoneità dell attivitàlavorativa in funzione del reinserimento sociale inidoneità che risulta anch essa meramenteaffermata e priva di supporto fattuale o scientificoTanto integra una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria alla quale ilTribunale dovrà porre rimedio all esito di una nuova valutazione che tenga anche conto dellivello di revisione critica eventualmente raggiunto dal condannato rispetto agli episodi didevianza che ne hanno determinato la detenzione in virtù del provvedimento di cumulo inesecuzione4 Da quanto esposto discende l annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di sorveglianza di RomaIl riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi ai sensi dell art 52 d gs 196 del 2003 P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di *di RomaCosì è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di *di RomaCosì è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *