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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24587/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Trenta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 14/2/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale dì Cosenza che, in data 2/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di violazione di domicilio e occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare„ condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità del prevenuto per il delitto ex artt. 633,639bis cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecifità delle censure, prive di correlazione con la motivazione spesa dai giudici d'appello a fini di conferma della sussistenza dell'illecito.Infatti, la Corte territoriale ha chiarito che le emergenze dibattimentali attestano sia l'abusiva introduzione con violenza sulle cose nell'abitazione, già assegnata a terzi, sia la perdurante occupazione dell'immobile da parte di congiunti del prevenuto. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Trenta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 14/2/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale dì Cosenza che, in data 2/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di violazione di domicilio e occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare„ condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità del prevenuto per il delitto ex artt. 633,639bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecifità delle censure, prive di correlazione con la motivazione spesa dai giudici d'appello a fini di conferma della sussistenza dell'illecito.Infatti, la Corte territoriale ha chiarito che le emergenze dibattimentali attestano sia l'abusiva introduzione con violenza sulle cose nell'abitazione, già assegnata a terzi, sia la perdurante occupazione dell'immobile da parte di congiunti del prevenuto. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris