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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 20609/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13421-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13421/2016 Cron.

Rep.

Ud. 29/03/2022 CC studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9215/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 9734/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2016, rigettava l’appello proposto dalla AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA] (n prosieguo, anche: la AZIENDA) avverso la sentenza non definitiva del Tribunale della stessa sede, che― in pa rziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico― aveva condannato la AZIENDA al pagamento della retribuzione di posizione maturata nel periodo daluglio 1998 a dicembre 2008. 2.La Corte territoriale esponeva che le ragionidell’appello riguardavano la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e la erroneità della pronuncia del Tribunale per avere recepito le conclusioni del ctu, avendo per contro la AZIENDA corrisposto la retribuzione di posizione nella misura indicata dalla contrattazione collettiva.

3. Respingeva l’appello, ai sensi dell’articolo 434 cod.proc.civ., per la mancanza di motivi specifici di impugnazione

4. Al riguardo il giudice del secondo grado osservava che nel ricorso d’appello la AZIENDA si limitava a riprodurre le argomentazioni in diritto svolte nel primo grado e disattese dal Tribunale, senza indicare le statuizioni della sentenza gravata che venivano impugnate nè le ragioni, di fatto e di diritto, idonee a contrastarne la motivazione.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

6. E’ in atti comunicazione del difensore della AZIENDA ricorrente in data 11.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale la Corte rileva che con la dichiarazionedell’11 ottobre 2021, che riporta come oggetto l’abbandono del giudizio «RG. 1341/2016 [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone/[OSCURATO:PERSONA]», il difensore della AZIENDA ha comunicato la avvenuta definizione transattiva della controversia.2.Deve darsi atto che il numero di registro generale indicato nella comunicazione non corrisponde a quello identificativo del presente giudizio (RG. nr. 13421/2016); si tratta, tuttavia, di un chiaro errore materiale: al numero di iscrizione indicato dal difensore di parte ricorrente corrisponde un giudizio tra parti diverse e già definito da questa Corte nell’anno 2019 ( ordinanza nr. 19028/2019) mentre la riconducibilità della comunicazione al presente procedimento si evince dalla identità delle parti e d a lla piena corrispondenza delle cifre del numero di iscrizione, salvo che per la omissione della penultima. 3.Con la comunicazione di abbandono, proposta da difensore privo di procura speciale per la rinuncia, la parte ricorrente ha manifestatoil suo difetto sopravvenuto di interesse alla decisione del ricorso.

4. Nel regolamento delle spese non può essere applicato il regime di compensazione previsto dall’articolo 92 cod.proc.civ., in quanto l’intervenuto accordo transattivo non risulta documentato né riscontrato dalla controparte, diversamente da quanto anticipatonella comunicazione di abbandono.

5. Le spese vanno a carico di parte ricorrente secondo il regime della soccombenza virtuale.

6. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 434 cod.proc.civ. 7.Il ricorrente, premessa l’ applicabilità in causa del regime dell’articolo 342 cod.proc.civ. previgente alla novella del 2012, ha assunto che il gravame esponeva i fatti di causa in modo completo e conteneva un puntuale riferimento alla decisione di primo grado, rispetto alla quale era stato articolato uno specifico motivo di impugnazione.

8. Lacensura proposta difetta di specificità.

9. Ed, invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale, ilpotere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte di rispettare il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (cfr. Cass.

SU . 22/05/2012,n.8077).

10. Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la falsa applicazione da parte del giudice dell’appello dell'art. 342 cod.proc.civ., nella specie conseguente alla declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez.

I, 23/03/2018, n.7371; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

11. Il ricorrente ha omesso di riportare le ragioni spese dal giudice del primo grado per respingere le difese della AZIENDA nonché le deduzioni svolte in appello per contrastare tali statuizioni.

12. Resta così del tutto generica la critica alla decisione impugnata.

13. La definizione del ricorso in cassazione per difetto sopravvenuto di interesse esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato: la ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 mag gio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (Cassazione civile sez.

VI, 02/07/2015, n.13636, in fattispecie sovrapponibile).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese genera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13421-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13421/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 CC studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9215/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 9734/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2016, rigettava l’appello proposto dalla AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA] (n prosieguo, anche: la AZIENDA) avverso la sentenza non definitiva del Tribunale della stessa sede, che― in pa rziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico― aveva condannato la AZIENDA al pagamento della retribuzione di posizione maturata nel periodo daluglio 1998 a dicembre 2008. 2.La Corte territoriale esponeva che le ragionidell’appello riguardavano la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e la erroneità della pronuncia del Tribunale per avere recepito le conclusioni del ctu, avendo per contro la AZIENDA corrisposto la retribuzione di posizione nella misura indicata dalla contrattazione collettiva. 3. Respingeva l’appello, ai sensi dell’articolo 434 cod.proc.civ., per la mancanza di motivi specifici di impugnazione 4. Al riguardo il giudice del secondo grado osservava che nel ricorso d’appello la AZIENDA si limitava a riprodurre le argomentazioni in diritto svolte nel primo grado e disattese dal Tribunale, senza indicare le statuizioni della sentenza gravata che venivano impugnate nè le ragioni, di fatto e di diritto, idonee a contrastarne la motivazione. 5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. E’ in atti comunicazione del difensore della AZIENDA ricorrente in data 11.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale la Corte rileva che con la dichiarazionedell’11 ottobre 2021, che riporta come oggetto l’abbandono del giudizio «RG. 1341/2016 [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone/[OSCURATO:PERSONA]», il difensore della AZIENDA ha comunicato la avvenuta definizione transattiva della controversia.2.Deve darsi atto che il numero di registro generale indicato nella comunicazione non corrisponde a quello identificativo del presente giudizio (RG. nr. 13421/2016); si tratta, tuttavia, di un chiaro errore materiale: al numero di iscrizione indicato dal difensore di parte ricorrente corrisponde un giudizio tra parti diverse e già definito da questa Corte nell’anno 2019 ( ordinanza nr. 19028/2019) mentre la riconducibilità della comunicazione al presente procedimento si evince dalla identità delle parti e d a lla piena corrispondenza delle cifre del numero di iscrizione, salvo che per la omissione della penultima. 3.Con la comunicazione di abbandono, proposta da difensore privo di procura speciale per la rinuncia, la parte ricorrente ha manifestatoil suo difetto sopravvenuto di interesse alla decisione del ricorso. 4. Nel regolamento delle spese non può essere applicato il regime di compensazione previsto dall’articolo 92 cod.proc.civ., in quanto l’intervenuto accordo transattivo non risulta documentato né riscontrato dalla controparte, diversamente da quanto anticipatonella comunicazione di abbandono. 5. Le spese vanno a carico di parte ricorrente secondo il regime della soccombenza virtuale. 6. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 434 cod.proc.civ. 7.Il ricorrente, premessa l’ applicabilità in causa del regime dell’articolo 342 cod.proc.civ. previgente alla novella del 2012, ha assunto che il gravame esponeva i fatti di causa in modo completo e conteneva un puntuale riferimento alla decisione di primo grado, rispetto alla quale era stato articolato uno specifico motivo di impugnazione. 8. Lacensura proposta difetta di specificità. 9. Ed, invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale, ilpotere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte di rispettare il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (cfr. Cass. SU . 22/05/2012,n.8077). 10. Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la falsa applicazione da parte del giudice dell’appello dell'art. 342 cod.proc.civ., nella specie conseguente alla declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez. I, 23/03/2018, n.7371; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734). 11. Il ricorrente ha omesso di riportare le ragioni spese dal giudice del primo grado per respingere le difese della AZIENDA nonché le deduzioni svolte in appello per contrastare tali statuizioni. 12. Resta così del tutto generica la critica alla decisione impugnata. 13. La definizione del ricorso in cassazione per difetto sopravvenuto di interesse esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato: la ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 mag gio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (Cassazione civile sez. VI, 02/07/2015, n.13636, in fattispecie sovrapponibile). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese genera
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