CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/6/2023, con la quale ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è stata rideterminata la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, commesso il 27/6/2012, mediante il quale è stato lamentato l'omesso rilievo della estinzione di detto reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto il termine decennale di prescrizione, ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000, applicabile a detto reato, è aumentato di metà ai sensi dell'art. 161 cod. pen., stante la recidiva plurireiterata contestata al ricorrente e riconosciuta, per effetto della quale detto termine è aumentato della metà e quindi scadrà il 27/6/2017. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d