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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02078/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1384-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 2711/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 1796/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di manodopera R.G.N.1384/2023 Cron.

Rep.

Ud.03/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2711/2022, pronunciata in sede di rinvio da questa Corte con ordinanza n. 12551/2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze retributive maturate da [OSCURATO:PERSONA] e altri litisconsorti quali differenze tra il trattamento economico applicato dalle società fittiziamente interposte e quello previsto per i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] a parità di inquadramento e mansioni da giugno 1999 alla data del deposito del ricorso di primo grado, oltre accessori; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; non si sono costituiti gli intimati; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori della società hanno depositato istanza per la dichiarazione di cessata materia del contendere per conciliazione della lite, nonché i relativi verbali; [OSCURATO:PERSONA] 1.dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata; 2.nei verbali di conciliazione depositati le parti hanno regolato le spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata la materia del contendere; 3.non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1384-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 2711/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 1796/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di manodopera R.G.N.1384/2023 Cron. Rep. Ud.03/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2711/2022, pronunciata in sede di rinvio da questa Corte con ordinanza n. 12551/2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze retributive maturate da [OSCURATO:PERSONA] e altri litisconsorti quali differenze tra il trattamento economico applicato dalle società fittiziamente interposte e quello previsto per i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] a parità di inquadramento e mansioni da giugno 1999 alla data del deposito del ricorso di primo grado, oltre accessori; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; non si sono costituiti gli intimati; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori della società hanno depositato istanza per la dichiarazione di cessata materia del contendere per conciliazione della lite, nonché i relativi verbali; [OSCURATO:PERSONA] 1.dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata; 2.nei verbali di conciliazione depositati le parti hanno regolato le spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata la materia del contendere; 3.non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in R
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