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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13523/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13871/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 219/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 1° febbraio2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nell’anno 2008, [OSCURATO:PERSONA] la propria posizione debitoria verso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nascente dal decreto ingiuntivo n. 767/1996 del Tribunale di Firenze, titolo già azionato in varie procedure esecutive, con il versamento di una somma di cui si riservòla ripetizione ; in seguito, [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, è succeduto a causa di morte il figlio Lorenzo), domandò giudizialmente la condanna della B.N.L. alla restituzione dell’importo versato, sull’assunto di aver adempiuto un debito prescritto o, in via subordinata, alla restituzione dell’importo corrispondente agli interessi illegittimamente applicati, dacché usurari; sostenendo di essere stato costretto avendere propri immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato onde reperire liquidità necessaria a soddisfare le pretese del creditore, chiese condanna della convenuta al risarcimento del danno; all’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza della banca, l’adito Tribunale di Pisa, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannò la convenuta al pagamento della somma, liquidata in via equitativa, di euro 30.000; in accoglimento dell’appello dispiegato in via principale dalla B.N.L. ed in reiezione di quello in via incidentale sollevato da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata ha, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettato tutte le domande proposte dall’originario attore; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]:; ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ. e della legge 14 maggio 1999, n. 134, censura la sentenza r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata per non aver ritenuto la prescrizione del credito soddisfatto, maturata, a dire del ricorrente, nel periodo ultradecennale intercorso tra il pignoramento immobiliare del novembre 1997 e l’intervento in altra procedura effettuato nell’aprile 2008; il motivo è inammissibile; l’inosservanza delle menzionate disposizioni si fonda, infatti, su una rappresentazione dell’andamento della vicenda processuale (in specie, sulla riunione della procedura R.G.Es. n. 301/97 a quella iscritta al R.G.Es. 80/1999 e sulla estinzione per una non meglio precisata «inattività processuale» avvenuta nell’anno 2001) che non trova riscontro in (ed anzi diverge e contrasta da) quella illustrata nella gravata sentenza, nella quale di siffatta riunione non vi è traccia e si discorre di provvedimento estintivo reso in altra data e per specifica causale riconducibile all’art. 1-bis della legge n. 134 del 1 999; in tale contesto, sarebbe stato onere del ricorrente somministrare a questa Corte in modo analitico gli elementi a confutazione di una tale divergente ricostruzione, con adeguata loro specificazione e indicazione del momento in cui sarebbero stati sottoposti al giudice del merito; detta rappresentazione dello svolgimento della vicenda, invece, è compiuta nel ricorso di adizione di questa Corte in maniera del tutto assertoria, cioè a dire senza un’adeguata riproduzione - quantomeno per tratti essenziali e d’interesse - degli atti processuali richiamati e senza una idonea localizzazione degli stessi (ovvero senza indicare la collocazione di tali atti nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito e la loro produzione nel giudizio di legittimità): e tanto integra violazione del requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (cfr. , sul tema, Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostiene la «esosità e l’abnormità» degli interessi richiesti in via esecutiva dalla banca in base al decreto ingiuntivo; la censura è inammissibile; essa non rivolge osservazione critica alcuna alla argomentazione fondante il decisum impugnato, ovvero l’impossibilità di valutare in termini di usurarietà sopravvenuta un tasso di interessi consacrato in un titolo esecutivo giudiziale emesso anteriormente alla vigenza della legge n. 108 del 1996; essa, ancora, indugia e si diffonde in considerazioni assai generiche (se non del tutto vaghe) sulla «evidente sperequazione tra il capitale portato e la somma pretesa» dalla banca, senza nemmeno avvedersi della chiara affermazione, operata dalla sentenza in discorso, per cui dai rilievi del consulente tecnica di ufficio «non si evince alcun errato conteggio degli interessi da parte della banca»; il terzo motivo denuncia «omesso esame del fatto decisivo costituito dalla necessità di una verifica ed eventuale ricalcolo delle somme pretese e riscosse dalla B.N.L. nel 2008 rispetto a quelle portate dal d.i. n. 767/1996»; ilmotivo è inammissibile; esso evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; il fatto decisivo per il giudizio considerato da questa norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415); r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo de quo, per contro, non allega la mancata considerazione di una circostanza fattuale del genere, ma critica la valutazione operata dalla Corte in ordine alle risultanze della esperita c.t.u. e la mancata adozione di un provvedimento di integrazione di essa; il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., contesta la sentenza impugnata per mancato esame delle istanze istruttorie (sul risarcimento del danno per «svendita» di immobili) dell’appellante incidentale (qui ricorrente) espressamente riproposte ma non dettagliatamente ritrascritte; la doglianza non supera lo scrutinio di ammissibilità di cui all’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha considerato rinunciate le istanze istruttorie in parola poiché negli atti difensivi dell’appellante «menzionate per mero rinvio»,senza neppure un cenno, pur sintetico, al contenuto ed alla loro rilevanza anche alla stregua dell’appellata sentenza, e non ribadite alla udienza di precisazione delle conclusioni; la statuizione è conforme al monolitico orientamento di questa Corte - in ordine al quale il motivo di ricorso non offre alcuno spunto critico o argomento per un ripensamento - secondo cui in forza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado(ex plurimis, cfr. Cass. 09/06/2023 , n. 16420; Cass.23/03/2016, n. 5812); il ricorso, in tutti i suoi motivi, è inammissibile; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, come in dispositivo; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore d i parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, se spettanti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13871/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 219/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 1° febbraio2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nell’anno 2008, [OSCURATO:PERSONA] la propria posizione debitoria verso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nascente dal decreto ingiuntivo n. 767/1996 del Tribunale di Firenze, titolo già azionato in varie procedure esecutive, con il versamento di una somma di cui si riservòla ripetizione ; in seguito, [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, è succeduto a causa di morte il figlio Lorenzo), domandò giudizialmente la condanna della B.N.L. alla restituzione dell’importo versato, sull’assunto di aver adempiuto un debito prescritto o, in via subordinata, alla restituzione dell’importo corrispondente agli interessi illegittimamente applicati, dacché usurari; sostenendo di essere stato costretto avendere propri immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato onde reperire liquidità necessaria a soddisfare le pretese del creditore, chiese condanna della convenuta al risarcimento del danno; all’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza della banca, l’adito Tribunale di Pisa, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannò la convenuta al pagamento della somma, liquidata in via equitativa, di euro 30.000; in accoglimento dell’appello dispiegato in via principale dalla B.N.L. ed in reiezione di quello in via incidentale sollevato da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata ha, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettato tutte le domande proposte dall’originario attore; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]:; ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ. e della legge 14 maggio 1999, n. 134, censura la sentenza r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata per non aver ritenuto la prescrizione del credito soddisfatto, maturata, a dire del ricorrente, nel periodo ultradecennale intercorso tra il pignoramento immobiliare del novembre 1997 e l’intervento in altra procedura effettuato nell’aprile 2008; il motivo è inammissibile; l’inosservanza delle menzionate disposizioni si fonda, infatti, su una rappresentazione dell’andamento della vicenda processuale (in specie, sulla riunione della procedura R.G.Es. n. 301/97 a quella iscritta al R.G.Es. 80/1999 e sulla estinzione per una non meglio precisata «inattività processuale» avvenuta nell’anno 2001) che non trova riscontro in (ed anzi diverge e contrasta da) quella illustrata nella gravata sentenza, nella quale di siffatta riunione non vi è traccia e si discorre di provvedimento estintivo reso in altra data e per specifica causale riconducibile all’art. 1-bis della legge n. 134 del 1 999; in tale contesto, sarebbe stato onere del ricorrente somministrare a questa Corte in modo analitico gli elementi a confutazione di una tale divergente ricostruzione, con adeguata loro specificazione e indicazione del momento in cui sarebbero stati sottoposti al giudice del merito; detta rappresentazione dello svolgimento della vicenda, invece, è compiuta nel ricorso di adizione di questa Corte in maniera del tutto assertoria, cioè a dire senza un’adeguata riproduzione - quantomeno per tratti essenziali e d’interesse - degli atti processuali richiamati e senza una idonea localizzazione degli stessi (ovvero senza indicare la collocazione di tali atti nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito e la loro produzione nel giudizio di legittimità): e tanto integra violazione del requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (cfr. , sul tema, Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostiene la «esosità e l’abnormità» degli interessi richiesti in via esecutiva dalla banca in base al decreto ingiuntivo; la censura è inammissibile; essa non rivolge osservazione critica alcuna alla argomentazione fondante il decisum impugnato, ovvero l’impossibilità di valutare in termini di usurarietà sopravvenuta un tasso di interessi consacrato in un titolo esecutivo giudiziale emesso anteriormente alla vigenza della legge n. 108 del 1996; essa, ancora, indugia e si diffonde in considerazioni assai generiche (se non del tutto vaghe) sulla «evidente sperequazione tra il capitale portato e la somma pretesa» dalla banca, senza nemmeno avvedersi della chiara affermazione, operata dalla sentenza in discorso, per cui dai rilievi del consulente tecnica di ufficio «non si evince alcun errato conteggio degli interessi da parte della banca»; il terzo motivo denuncia «omesso esame del fatto decisivo costituito dalla necessità di una verifica ed eventuale ricalcolo delle somme pretese e riscosse dalla B.N.L. nel 2008 rispetto a quelle portate dal d.i. n. 767/1996»; ilmotivo è inammissibile; esso evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; il fatto decisivo per il giudizio considerato da questa norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415); r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo de quo, per contro, non allega la mancata considerazione di una circostanza fattuale del genere, ma critica la valutazione operata dalla Corte in ordine alle risultanze della esperita c.t.u. e la mancata adozione di un provvedimento di integrazione di essa; il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., contesta la sentenza impugnata per mancato esame delle istanze istruttorie (sul risarcimento del danno per «svendita» di immobili) dell’appellante incidentale (qui ricorrente) espressamente riproposte ma non dettagliatamente ritrascritte; la doglianza non supera lo scrutinio di ammissibilità di cui all’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha considerato rinunciate le istanze istruttorie in parola poiché negli atti difensivi dell’appellante «menzionate per mero rinvio»,senza neppure un cenno, pur sintetico, al contenuto ed alla loro rilevanza anche alla stregua dell’appellata sentenza, e non ribadite alla udienza di precisazione delle conclusioni; la statuizione è conforme al monolitico orientamento di questa Corte - in ordine al quale il motivo di ricorso non offre alcuno spunto critico o argomento per un ripensamento - secondo cui in forza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado(ex plurimis, cfr. Cass. 09/06/2023 , n. 16420; Cass.23/03/2016, n. 5812); il ricorso, in tutti i suoi motivi, è inammissibile; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, come in dispositivo; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al r.g. n. 13871/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore d i parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, se spettanti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ov
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