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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:T:1999:88
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998B0120 - IT Avis juridique important | 61998B0120 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 29 aprile 1999. - Alce contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]120/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-01395 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata - Ricorso da parte di un produttore di fermenti lattici - Irricevibilità [Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 1160/98]

[OSCURATO:PERSONA]

E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un produttore di fermenti lattici contro il regolamento n. 1160/98, che classifica i prodotti utilizzati nella produzione di tali fermenti sotto la voce 0404 90 21 della nomenclatura combinata.

Tale regolamento, infatti, si presenta come una misura di portata generale, che si applica ad una situazione obiettivamente determinata e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, in particolare degli importatori di prodotti da esso descritti, e, pur essendo tale da incidere sulla situazione giuridica della ricorrente, ciò avviene soltanto a causa della sua qualità obiettiva di operatore economico che importa prodotti considerati dal regolamento, allo stesso titolo di ogni altro operatore economico che eserciti la medesima attività nella Comunità europea.

A questo proposito, è privo di rilievo il fatto che la ricorrente sia il primo produttore italiano di fermenti lattici.

Infatti, una simile circostanza non la caratterizza rispetto a qualsiasi altro operatore relativamente al regolamento impugnato, il quale considera in modo generale la classificazione doganale dei prodotti di cui trattasi perché importati da paesi terzi in tutti gli Stati membri senza distinzione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0120 - IT Avis juridique important | 61998B0120 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 29 aprile 1999. - Alce contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]120/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-01395 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata - Ricorso da parte di un produttore di fermenti lattici - Irricevibilità [Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 1160/98] [OSCURATO:PERSONA] E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un produttore di fermenti lattici contro il regolamento n. 1160/98, che classifica i prodotti utilizzati nella produzione di tali fermenti sotto la voce 0404 90 21 della nomenclatura combinata. Tale regolamento, infatti, si presenta come una misura di portata generale, che si applica ad una situazione obiettivamente determinata e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, in particolare degli importatori di prodotti da esso descritti, e, pur essendo tale da incidere sulla situazione giuridica della ricorrente, ciò avviene soltanto a causa della sua qualità obiettiva di operatore economico che importa prodotti considerati dal regolamento, allo stesso titolo di ogni altro operatore economico che eserciti la medesima attività nella Comunità europea. A questo proposito, è privo di rilievo il fatto che la ricorrente sia il primo produttore italiano di fermenti lattici. Infatti, una simile circostanza non la caratterizza rispetto a qualsiasi altro operatore relativamente al regolamento impugnato, il quale considera in modo generale la classificazione doganale dei prodotti di cui trattasi perché importati da paesi terzi in tutti gli Stati membri senza distinzione.