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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38722/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO CLato avviso alle par-9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 12/10/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stato contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen., in quanto le spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] avevano dimostrato che era stata utilizzata un'arma giocattolo, priva di potenzialità lesiva; in assenza di prova certe sulla visibilità del tappo rosso e di tutto quanto valesse ad identificarla come giocattolo di libera vendita, era evidente che doveva prevalere il principio generale "in dubio pro reo", tesi che pareva confermata dall'ufficio di Procura, che non aveva contestato anche il reato di porto non autorizzato di arma clandestina; la motivazione addotta a sostegno dalla Corte catanzarese a confutazione dell'argomentazine difensiva non appariva convincente ed era incongrua rispetto alle risultanze investigative, oltre che contraddittoria [OSCURATO:PERSONA]- LE ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364).

Nel caso in esame, premesso che è principio consolidato quello secondo il quale ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale (vedi Sez.2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017, D'Elia, Rv. 272012 - 01), il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello nella prima pagina della motivazione, in cui si dà atto che dai video del sistema di videosorveglianza della farmacia dove si era consumata la rapina non risulta in alcun modo traccia del tappo rosso sulla canna della pistola impugnata dal'imputato, che non è stata ritrovata. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

I i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna #1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO CLato avviso alle par-9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 12/10/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stato contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen., in quanto le spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] avevano dimostrato che era stata utilizzata un'arma giocattolo, priva di potenzialità lesiva; in assenza di prova certe sulla visibilità del tappo rosso e di tutto quanto valesse ad identificarla come giocattolo di libera vendita, era evidente che doveva prevalere il principio generale "in dubio pro reo", tesi che pareva confermata dall'ufficio di Procura, che non aveva contestato anche il reato di porto non autorizzato di arma clandestina; la motivazione addotta a sostegno dalla Corte catanzarese a confutazione dell'argomentazine difensiva non appariva convincente ed era incongrua rispetto alle risultanze investigative, oltre che contraddittoria [OSCURATO:PERSONA]- LE ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame, premesso che è principio consolidato quello secondo il quale ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale (vedi Sez.2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017, D'Elia, Rv. 272012 - 01), il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello nella prima pagina della motivazione, in cui si dà atto che dai video del sistema di videosorveglianza della farmacia dove si era consumata la rapina non risulta in alcun modo traccia del tappo rosso sulla canna della pistola impugnata dal'imputato, che non è stata ritrovata. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. I i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna #1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il con
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